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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2387/2022 R.G.
Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 17/12/2025 alle ore 9:00 e ss avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. CA Marinella e per l'avv. Pt_2
CE IL, in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano.
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che l' ha annullato il credito portato Pt_2 dall'avviso di addebito opposto, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. CA Marinella chiede a condanna di per il principio della soccombenza virtuale, l'avv. IL si oppone e chiede la Pt_2 compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 17/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n.2387 /2022 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA Marinella, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale ), in persona presidente e legale rappresentante pro tempore Pt_2 P.VA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/10/2022 proponeva opposizione all'avviso Parte_1 di addebito n. 59820220001226087000, emesso dall' il 23 luglio 2022 ricevuto il Pt_2
26.08.2022 con cui è stato richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti periodo 8/2018-12/2020 in conseguenza della sua iscrizione d'ufficio a tale gestione. A fondamento della opposizione sosteneva l'insussistenza dei requisiti della prevalenza e abitualità dell'attività lavorativa richiesti dalla legge per iscrizione alla gestione commercianti, non avendo egli mai svolto attività lavorativa all'interno della società e pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito.
Istauratosi il contradditorio si costituiva ritualmente l' depositando in data 10/04/2025 Pt_2 memoria difensiva. L'istituto deduceva che il ricorrente è stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti, con inizio imposizione 08/2020, quale socio e amministratore della società
EL IS S.r.l. P.VA , poiché dagli accertamenti era emerso che egli, P.VA_2 socio al 99% della società nonché liquidatore della stessa dal 9/2021 non risultava iscritto ad alcuna gestione lavoratori autonomi e l'attività svolta all'interno della società è la sua occupazione prevalente, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi della L. 662/96. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva assegnata prima al giudice ordinario dott.ssa Urso e successivamente delegata al giudice onorario dott. Marescalco.
All'udienza del 18/04/2023 le parti insistevano in atti e nelle istanze istruttorie. Il giudice rigettata la richiesta di prova per testi rinviava per la discussione e la decisione all'udienza del 11.03.2025, concedendo termine per note conclusive.
All'udienza del 08/07/2025 il procuratore dell' chiedeva rinvio per poter depositare Pt_2 prova dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti con sgravio delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto.
In data 21.10.2025, in conseguenza di un provvedimento presidenziale di riassegnazione di alcuni fascicoli, il fascicolo veniva prelevato dal ruolo del giudice dott. Marescalco e assegnato allo scrivente magistrato che fissava l'udienza del 2.12.2025.
Alle udienze del 2.12.2025 e del 12.12.2025 il procuratore dell' chiedeva un ulteriore Pt_2 rinvio per poter depositare prova dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto. In data 12.12.2025 l' depositava nota avente ad oggetto “Annullamento dell'Avviso di Pt_2
Addebito” con cui comunicava al ricorrente di aver provveduto all'annullamento del suo debito, a seguito dell'esame della richiesta di annullamento dell'avviso di addebito e dei controlli effettuati sugli atti d'ufficio.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e, atteso l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'opponente chiedeva la condanna alle spese dell' per il principio della soccombenza Pt_2 virtuale.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”
(v. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442). Esaminati i motivi di ricorso alla luce delle difese della resistente il ricorso è fondato. Infatti, dai documenti depositati dalle parti non è risultato provato lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
203 per l'iscrizione alla gestione commercianti, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale. E, in seguito a riesame della posizione del ricorrente lo stesso ha appurato che la società era dotata di numerosi dipendenti, fino alla data di sua CP_1 liquidazione del 23.09.2021, e successiva cessazione del 15.10.2021, e che il ricorrente era iscritto alla gestione separata per l'attività svolta quale amministratore nella società
TECSAM s.r.l. di natura industriale, e, accertato che non sussistevano le condizioni per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti ha cancellato la iscrizione e annullato gli avvisi di addebito che erano stati conseguentemente emessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , tuttavia - tenuto conto Pt_2 del comportamento processuale dell'istituto che, nelle more del giudizio ha annullato d'ufficio l'avviso di addebito opposto, della limitata attività difensiva svolta e dell'assenza di attività istruttoria - possono essere liquidate nella misura dei parametri minimi previsti dal
DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Pt_2 spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi euro 1312,00 per compensi di avvocato, oltre e spese generali (15%), CPA e VA se dovuta per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Pedalino