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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AT
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5112 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 20.06.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti – dall'avv. Gaetano Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via M. Greco n.21, AT;
attore
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., nonché , (struttura periferica Controparte_2 dell'ACI del tutto sprovvista di legittimazione processuale e sostanziale) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Guarino e dall'Avv. Aureliana Pera dell'Avvocatura dell'Ente, in virtù di procura generale alle liti del 27 aprile 2012, convenuti
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.06.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di AT l' Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t. e in persona del suo Controparte_4
l.r.p.t.,per ottenere il pagamento dell'importo di € 30.346,85 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, quale danno economico conseguente al grave ritardo nell'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista ( STA).
1 A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:
- avendo ottenuto dalla Provincia di AT l'autorizzazione prevista dalla L. 264/91 ed il rilascio del Codice Meccanografico n° 1405, corrispondente alla matricola n° AG
CZ019101, dal Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale Territoriale Sud, U.M.C.
RE LA , richiedeva ad AT -ente che Controparte_5 gestisce il P.R.A. - l'abilitazione all'accesso al portale telematico.
- Nonostante la sussistenza di tutte le condizioni di legge, l'ente convenuto si rifiutava all'attivazione dello STA(sportello telematico dell'Automobilista) senza una valida motivazione, sino a tutto il 31/12/2017, contestualmente provvedendo alla disattivazione dello sportello stesso da parte dell' di AT, con il quale la Controparte_1
CO attrice aveva stipulato una convenzione così provocando un grave danno economico.
- Solo dopo l'inoltro dei pareri forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Contr dell'Amministrazione Provinciale di AT nonché la diffida del 11.12.2017 , l' provvedeva all'attivazione dello sportello STA con grave ritardo provocando un danno economico quantificato in € 31.665,40 così come indicato dallo stesso Controparte_1 di AT con nota del 01.02.2018 corrispondente ai diritti che la CO avrebbe incassato in forza della convenzione stipulata con l'Automobile Club AT, ente federato con , diritti ottenuti per effetto delle trascrizioni nel periodo 15/06/2017 CP_3
– 31/12/2017.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore, allegando la violazione da parte della convenuta sia della normativa di cui al D.P.R. 358/2000 che della L. 264/91, concludeva come sopra riportato precisando che parte convenuta non aveva mai indicato i riferimenti normativi del diniego all'apertura delle sportello e che lo stesso era stato attivato dal 31.12.2017 precludendo a parte attrice di erogare servizi al cittadino per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà con un danno pari ad euro 31.665,40. Contr Si costituiva l' (di seguito nonché la Controparte_1 Controparte_2
Contr
, struttura periferica dell' la quale chiedeva il rigetto della domanda poiché
[...] infondata ritenendo che la domanda di abilitazione allo Sportello Telematico dell'Automobilista non avrebbe potuto trovare accoglimento perché la stessa CO risultava già abilitata allo STA in quanto società in house dell' , configurandosi come una delegazione diretta dell' CP_6 [...]
operando, cioè, in via esclusiva per le pratiche auto di quest'ultimo ente. concludeva CP_6 pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese, competenze, onorari.
La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta e,
2 all'udienza del 20.06.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
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La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte convenuta fonda la sua linea difensiva sulla qualificazione della CO attrice come “società in house providing ritenendo con ciò che la CO si configurasse come una delegazione diretta dell' operando, cioè, in via esclusiva per le pratiche auto di CP_6 quest'ultimo ente e che pertanto, non avrebbe potuto richiedere una nuova autorizzazione all'apertura Cont dello sportello, operando con quello dell' ezione territoriale di AT
A riguardo deve evidenziarsi che la Società in house providing: è un modello organizzativo interno alla Pubblica Amministrazione. Una società è definita "in house" quando il suo capitale è interamente (o prevalentemente) pubblico, è soggetta a un "controllo analogo" a quello che l'ente pubblico esercita sui propri uffici (e non a quello di un normale socio privato), e svolge la sua attività quasi esclusivamente a beneficio dell'ente stesso. L'affidamento di servizi a una società in house avviene senza gara d'appalto, in quanto è considerata un'articolazione interna dell'ente pubblico.
La CO invece: è una società privata a scopo mutualistico, che si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro (o scopo di lucro limitato) e per la gestione democratica da parte dei soci.
Perseguono l'obiettivo di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri membri a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Le cooperative, quando gestiscono uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), operano come soggetti privati autorizzati (equiparati agli Studi di Consulenza Automobilistica) che erogano un servizio per conto della pubblica amministrazione (ACI e Motorizzazione Civile), in virtù di un'autorizzazione e non di un affidamento "in house". Esse agiscono in un regime di mercato, Contr sebbene regolamentato e autorizzato, e non come un'articolazione interna dell' Contr L' un ente pubblico non economico, che si avvale sia di propri uffici sia di soggetti privati convenzionati e autorizzati (come le agenzie e, in alcuni casi, le cooperative) per l'erogazione dei servizi STA, nel rispetto delle regole sulla concorrenza e degli appalti pubblici.
Peraltro, per come risulta dalla documentazione depositata da parte attrice ( cfr allegati alle memorie n. 2 di parte attrice) deve ritenersi innegabile che la non Parte_1 annovera tra i soci l' e non è assoggettata al controllo di tale ente e, dunque, difetta Controparte_1 dei requisiti previsti per la società in house.
Non ricorrono, in sintesi, i requisiti della società in house e per come risulta dall'anzidetta l sono due Parte_1Controparte_7 Controparte_8 distinte persone giuridiche: la prima di diritto privato;
il secondo ente pubblico non economico.
Ed ancora dalla nota del 20 maggio 2015, allegata alla memoria ex art. 183/VI comma n. 3
3 c.p.c. di parte convenuta (cfr. doc. 5), lo stesso procuratore di fornisce un parere in tal CP_3 senso all' , negando l'accostamento tra i due istituti Società in house Controparte_1 provviding e CO sociale
Si legge infatti a pagina 2( o 3) del detto parere: “la natura della cooperativa sociale fa chiaramente intendere che essa non ha nulla a che fare con il fenomeno della società in house. Ne consegue che la convenzione stipulata dall con la cooperativa sociale su citata può essere CP_9 considerata legittima non perché rientrante nella casistica delle società in house bensì perché rientrante in una fattispecie completamente diversa appositamente disciplinata dal legislatore e vista da quest'ultimo con particolare favore per gli scopi etici e sociali che, attraverso di esse, si ritiene di perseguire.”
Del resto lo stesso ente convenuto -in presenza delle stesse condizioni di fatto e di diritto- ha, poi, autorizzato l'attivazione dello STA con decorrenza 31/12/2017.
Spetta, dunque, a parte attrice il risarcimento del danno per non aver potuto erogare i servizi del cittadino per il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà e servizi collegati, in ragione della condotta negligente della . Controparte_3
Venendo al quantum debeatur parte attrice, sotto il profilo del danno patrimoniale, ha quantificato il danno in € 31.665,40 sulla base della somma dei diritti conseguiti per la registrazione delle formalità di trascrizione dal 15/06/2017 al 31/12/2017 (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione) importo che è stato calcolato sulla documentazione dell' (ente federato di Controparte_1 [...]
), sommando i diritti che sarebbero spettati alla attrice in forza della convenzione CP_3 Parte_1 stipulata.
Tale importo, peraltro, non è stato neppure specificatamente contestato da controparte, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
.Ebbene, rilevato che la convenuta nulla ha contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in modo specifico in merito alla liquidazione in termini monetari dei diritti spettanti alla CO , deve riconoscersi in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di €
31.665,40. Sulla somma così determinata devono essere computati, altresì, gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa dal
Tribunale - degli interessi legali. Trattandosi, infatti, di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale. Per evitare duplicazioni di risarcimento gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine, dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione
4 dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t. deve essere condannata al risarcimento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 31.665,40, oltre rivalutazione ed interessi, come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore ai minimi.
p.q.m.
il Tribunale di AT, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_1 in favore della nella complessiva somma di Parte_1 Parte_1
€31.665,40 oltre rivalutazione ed interessi, come indicato in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_1 in favore della alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 4.354,00, di cui € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge, con distrazione ex art 93 c.p.c. nei confronti del procuratore costituito.
AT, 13 novembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale
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