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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente e Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Società_srl In Ricorrente_1 La R - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Unico - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via De Gasperi 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592749 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Società_srl, in persona del suo legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato il 31.01.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento di
€ 16.255,00 oltre sanzioni ed interessi a titolo di IMU 2018 al Comune di Caltanissetta.
Deduceva la società ricorrente di avere diritto all'esenzione IMU prevista per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali.
Precisava che nei locali in questione, seppure risultino catastati nella categoria D, di fatto nessuna attività industriale e/o commerciale viene realmente espletata, ad eccezione di una superfice ad uso deposito, su cui deve essere eventualmente determinata e quantificata l'imposta IMU.
Il Comune di Caltanissetta, ritualmente costituitosi, rilevava l'infondatezza di tutte le censure e chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, rilevava che l'invocata esenzione prevista dalla lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. n.504 del
1992 non può trovare applicazione perché l'immobile in questione non è utilizzato “esclusivamente”, come voluto dalla norma in esame per le finalità tassativamente ivi indicate, fra le quali non rientra l'attività di studio e di ricerca.
Sotto altro profilo, deduceva la non spettanza della predetta esenzione, che compete solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma.
La causa veniva rinviata per un tentativo di conciliazione tra le parti.
In particolare, la società ricorrente depositava in data 13.10.2025 proposta conciliativa con la quale rilevava che solo una piccola parte dell'immobile, di estensione totale pari a 2280 mq, e precisamente 605 mq, è stato concesso in locazione ad uso deposito nell'anno 2018 e che tale porzione di immobile in effetti deve essere assoggettato ad imposta, oltre sanzioni ed interessi.
La conciliazione non veniva raggiunta tra le parti in quanto il Comune rilevava che erano scaduti i termini per accettare la proposta.
Su richiesta di parte ricorrente la causa veniva rinviata per portare a conoscenza del Comune di Caltanissetta che in data 27/11/2025 è stato stipulato atto di reintestazione del fabbricato sito in Caltanissetta nella
Indirizzo_1 piano T-1-2 di cui ai seguenti dati catastali Foglio 172 Part. 1255 categ D/1, oggetto della presente controversia, a favore della casa del Sorriso, con decorrenza a far data dal 1989.
Indi le parti depositavano verbale di conciliazione della lite ex art.48 D.lgs 546/192 sottoscritto in data
3.02.2026-
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite come da verbale di conciliazione fuori udienza sottoscritto in data
3.02.2026.
Pertanto, ai sensi dell'art.48 del Dlgs 546/1992, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Caltanissetta, 9.02.2026 Il PRESIDENTE Est.
AN LV CA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente e Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Società_srl In Ricorrente_1 La R - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Unico - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Commercialista Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via De Gasperi 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592749 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Società_srl, in persona del suo legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato il 31.01.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento di
€ 16.255,00 oltre sanzioni ed interessi a titolo di IMU 2018 al Comune di Caltanissetta.
Deduceva la società ricorrente di avere diritto all'esenzione IMU prevista per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali.
Precisava che nei locali in questione, seppure risultino catastati nella categoria D, di fatto nessuna attività industriale e/o commerciale viene realmente espletata, ad eccezione di una superfice ad uso deposito, su cui deve essere eventualmente determinata e quantificata l'imposta IMU.
Il Comune di Caltanissetta, ritualmente costituitosi, rilevava l'infondatezza di tutte le censure e chiedeva il rigetto del ricorso.
In particolare, rilevava che l'invocata esenzione prevista dalla lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. n.504 del
1992 non può trovare applicazione perché l'immobile in questione non è utilizzato “esclusivamente”, come voluto dalla norma in esame per le finalità tassativamente ivi indicate, fra le quali non rientra l'attività di studio e di ricerca.
Sotto altro profilo, deduceva la non spettanza della predetta esenzione, che compete solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma.
La causa veniva rinviata per un tentativo di conciliazione tra le parti.
In particolare, la società ricorrente depositava in data 13.10.2025 proposta conciliativa con la quale rilevava che solo una piccola parte dell'immobile, di estensione totale pari a 2280 mq, e precisamente 605 mq, è stato concesso in locazione ad uso deposito nell'anno 2018 e che tale porzione di immobile in effetti deve essere assoggettato ad imposta, oltre sanzioni ed interessi.
La conciliazione non veniva raggiunta tra le parti in quanto il Comune rilevava che erano scaduti i termini per accettare la proposta.
Su richiesta di parte ricorrente la causa veniva rinviata per portare a conoscenza del Comune di Caltanissetta che in data 27/11/2025 è stato stipulato atto di reintestazione del fabbricato sito in Caltanissetta nella
Indirizzo_1 piano T-1-2 di cui ai seguenti dati catastali Foglio 172 Part. 1255 categ D/1, oggetto della presente controversia, a favore della casa del Sorriso, con decorrenza a far data dal 1989.
Indi le parti depositavano verbale di conciliazione della lite ex art.48 D.lgs 546/192 sottoscritto in data
3.02.2026-
All'udienza del 9.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite come da verbale di conciliazione fuori udienza sottoscritto in data
3.02.2026.
Pertanto, ai sensi dell'art.48 del Dlgs 546/1992, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Caltanissetta, 9.02.2026 Il PRESIDENTE Est.
AN LV CA