Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 880
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'attività di intermediazione telematica

    La Corte ritiene che le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile e la regolarità della procedura di accertamento dell'ADM debbano essere mosse impugnando gli atti presupposti dell'ADM, non quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione

    La Corte ritiene che le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile e la regolarità della procedura di accertamento dell'ADM debbano essere mosse impugnando gli atti presupposti dell'ADM, non quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Erronea ricostruzione della base imponibile ai fini dell'imposta unica

    La Corte ritiene che le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile e la regolarità della procedura di accertamento dell'ADM debbano essere mosse impugnando gli atti presupposti dell'ADM, non quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Regolare pagamento dell'imposta unica

    La Corte ritiene che le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile e la regolarità della procedura di accertamento dell'ADM debbano essere mosse impugnando gli atti presupposti dell'ADM, non quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti impugnati

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate non aveva l'obbligo di allegare gli atti dell'ADM, essendo questi noti alla ricorrente in quanto partecipante alle relative procedure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 880
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 880
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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