CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
CO SE ES, Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2776/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Orsomarso N 109 87020 Santa Maria Del Cedro CS
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, la Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione ha impugnato gli avvisi di accertamento n. SDC TD3032I01718-2023 (anno di imposta 2018), n. SDC TD3032I01434-2023
(anno di imposta 2018) e n. TD3032I01436-2023 (anno di imposta 2019), con cui si chiede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte dirette e di IVA in dipendenza degli avvisi di accertamento n.
M07180011461U e n. M07180011493U, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Calabria ed aventi a oggetto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché del verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023 relativo alla medesima imposta.
Il contribuente ha dedotto che l'attività di intermediazione telematica (priva di autonomia organizzativa e di rischio economico) svolta in favore della società straniera “Società_1 Ltd” sarebbe pienamente legittima;
che l'ADM, nell'ambito della procedura di accertamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, avrebbe violato i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché il diritto di difesa del contribuente;
che la base imponibile calcolata ai fini dell'imposta unica sarebbe stata ricostruita erroneamente, facendo applicazione del metodo induttivo anziché di quello analitico;
che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse dovuta in relazione all'attività svolta dalla società ricorrente sarebbe stata regolarmente pagata;
che, infine, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per carenza di motivazione giacché non sarebbero stati allegati agli stessi i provvedimenti presupposti emessi dall'ADM.
In data 8.4.2024 l'Agenzia delle Entrate di Cosenza si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che gli atti in contestazione sono stati notificati al contribuente in conseguenza degli avvisi di accertamento n. M07180011461U e n. M07180011493U relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Calabria, nonché del verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023, redatto dallo stesso Ufficio e relativo alla medesima imposta.
I provvedimenti dell'ADM sopra richiamati sono stati emessi a seguito delle verifiche eseguite nell'anno 2023 all'interno dell'esercizio commerciale “Bet N1” sito in Indirizzo_1, verifiche che hanno riguardato l'operatività di diversi apparecchi videoterminali collegati alla rete internet e messi a disposizione del pubblico per l'attività di gioco con vincite in denaro.
All'esito dei suddetti controlli l'ADM ha contestato alla ricorrente maggiori ricavi da sottoporre a tassazione ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge del 13/12/2010 n. 220, l'imponibile sottratto all'imposta unica è stato posto alla base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
All'esito di tali rettifiche l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha emesso gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, indicando ulteriori redditi da dichiarare ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per i periodi di imposta 2018 e 2019.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
La pretesa tributaria che viene contestata in questa sede, per come riconosciuto dallo stesso contribuente,
è correlata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ovvero agli avvisi di accertamento n. M07180011461U e n. M07180011493U nonché al verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023 sopra richiamati.
Tali atti, allo stato, non risultano essere stati annullati in via amministrativa o giudiziaria e, pertanto, sono pienammente efficaci.
Ne discende che non sono ammesse nell'odierno giudizio le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile sottratto all'imposta unica sulle scommesse nonché la regolarità della procedura di accertamento seguita dall'ADM: tali censure, afferendo ad atti diversi da quelli impugnati, avrebbero dovuto essere mosse impugnando i sottostanti provvedimenti dell'ADM.
Quanto infine alla dedotta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, non aveva alcun obbligo di allegare - ai suddetti avvisi - gli atti emessi dall'ADM in quanto questi ultimi, essendo stati adottati all'esito di procedure amministrative a cui aveva regolarmente partecipato la ricorrente, erano ben noti a quest'ultima.
Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che liquida in euro 1.400,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
CO SE ES, Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2776/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Orsomarso N 109 87020 Santa Maria Del Cedro CS
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01434 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01436 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I01718 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, la Ricorrente_2 s.r.l. in liquidazione ha impugnato gli avvisi di accertamento n. SDC TD3032I01718-2023 (anno di imposta 2018), n. SDC TD3032I01434-2023
(anno di imposta 2018) e n. TD3032I01436-2023 (anno di imposta 2019), con cui si chiede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte dirette e di IVA in dipendenza degli avvisi di accertamento n.
M07180011461U e n. M07180011493U, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Calabria ed aventi a oggetto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché del verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023 relativo alla medesima imposta.
Il contribuente ha dedotto che l'attività di intermediazione telematica (priva di autonomia organizzativa e di rischio economico) svolta in favore della società straniera “Società_1 Ltd” sarebbe pienamente legittima;
che l'ADM, nell'ambito della procedura di accertamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, avrebbe violato i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché il diritto di difesa del contribuente;
che la base imponibile calcolata ai fini dell'imposta unica sarebbe stata ricostruita erroneamente, facendo applicazione del metodo induttivo anziché di quello analitico;
che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse dovuta in relazione all'attività svolta dalla società ricorrente sarebbe stata regolarmente pagata;
che, infine, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per carenza di motivazione giacché non sarebbero stati allegati agli stessi i provvedimenti presupposti emessi dall'ADM.
In data 8.4.2024 l'Agenzia delle Entrate di Cosenza si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che gli atti in contestazione sono stati notificati al contribuente in conseguenza degli avvisi di accertamento n. M07180011461U e n. M07180011493U relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Calabria, nonché del verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023, redatto dallo stesso Ufficio e relativo alla medesima imposta.
I provvedimenti dell'ADM sopra richiamati sono stati emessi a seguito delle verifiche eseguite nell'anno 2023 all'interno dell'esercizio commerciale “Bet N1” sito in Indirizzo_1, verifiche che hanno riguardato l'operatività di diversi apparecchi videoterminali collegati alla rete internet e messi a disposizione del pubblico per l'attività di gioco con vincite in denaro.
All'esito dei suddetti controlli l'ADM ha contestato alla ricorrente maggiori ricavi da sottoporre a tassazione ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge del 13/12/2010 n. 220, l'imponibile sottratto all'imposta unica è stato posto alla base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
All'esito di tali rettifiche l'Agenzia delle Entrate di Cosenza ha emesso gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, indicando ulteriori redditi da dichiarare ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per i periodi di imposta 2018 e 2019.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
La pretesa tributaria che viene contestata in questa sede, per come riconosciuto dallo stesso contribuente,
è correlata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ovvero agli avvisi di accertamento n. M07180011461U e n. M07180011493U nonché al verbale di constatazione n. 1 del 14/07/2023 sopra richiamati.
Tali atti, allo stato, non risultano essere stati annullati in via amministrativa o giudiziaria e, pertanto, sono pienammente efficaci.
Ne discende che non sono ammesse nell'odierno giudizio le contestazioni riguardanti le modalità di calcolo dell'imponibile sottratto all'imposta unica sulle scommesse nonché la regolarità della procedura di accertamento seguita dall'ADM: tali censure, afferendo ad atti diversi da quelli impugnati, avrebbero dovuto essere mosse impugnando i sottostanti provvedimenti dell'ADM.
Quanto infine alla dedotta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, non aveva alcun obbligo di allegare - ai suddetti avvisi - gli atti emessi dall'ADM in quanto questi ultimi, essendo stati adottati all'esito di procedure amministrative a cui aveva regolarmente partecipato la ricorrente, erano ben noti a quest'ultima.
Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che liquida in euro 1.400,00, oltre accessori come per legge.