Art. 7.
Al personale di ruolo che ne faccia domanda e' riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la meta' e per non piu' di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanita' anteriormente ala data della nomina in ruolo.
Al personale di ruolo che ne faccia domanda e' riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la meta' e per non piu' di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanita' anteriormente ala data della nomina in ruolo.