Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1042
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo inizialmente ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di omessa notifica della cartella, nel presente caso l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica eseguita in data anteriore tramite compiuta giacenza.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, in quanto l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo per vizi propri relativi alla notifica della cartella e non per fatti estintivi successivi come la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1042
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1042
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo