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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1042/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2023 depositato il 16/01/2023
proposto da
Indirizzo_1AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 SNC -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4855/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 17/06/2022 Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090025688755 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente di cui sopra, annullando la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a IRAP 2005 ed altro, e compensando tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Catania. ADER ha aderito all'appello. Il contribuente ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto e riproponendo i motivi originari (omessa notifica della cartella;
intervenuta prescrizione).
2. – Poiché la causa prende le mosse dall'estratto di ruolo richiesto e ottenuto dal contribuente, a prescindere dalla notifica di alcuna cartella, va preliminarmente esaminata la questione relativa alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 19704 del 02/10/2015) È tuttavia intervenuta una recente nuova disposizione normativa che ha mutato il quadro di riferimento relativamente alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, che stabilisce: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione se la nuova disposizione fosse applicabile o meno ai processi pendenti, hanno stabilito che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile al processo tributario) (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06/09/2022). Deve, dunque, ritenersi che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile al presente processo, con conseguente onere del ricorrente di dimostrare il proprio interesse ad agire in ragione della ricorrenza di una delle ipotesi dalla norma previste. Ciò posto, occorre rilevare che nella specie ricorre – come dedotto dalla appellata società – l'ipotesi che dall'iscrizione a ruolo possa derivare alla società Resistente_1 un pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. È dimostrato, infatti, dalla prodizione in atti, che la società contribuente vanta un credito di euro 140.000 nei confronti della Regione Siciliana per avere eseguito lavori di recupero della Chiesa_1 in Catania. Deve, dunque, ritenersi direttamente impugnabile l'estratto di ruolo. Ciò posto, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello la prova della notifica della cartella, eseguita il 30/01/2010 per compiuta giacenza, con rituale deposito nella casa comunale, dopo plurimi tentativi di notifica a mani proprie rimasti senza effetto per irreperibilità. Va dunque rigettata la domanda della società contribuente con riferimento al motivo con cui è stata dedotta la mancata notifica della cartella. Rimane l'altro motivo di impugnazione, col quale si deduce la prescrizione della pretesa impositiva. Tale motivo è inammissibile. Invero, la Corte Suprema ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass., Sez. 3, n. 7353 del 07/03/2022). Non rimane, pertanto, che dichiarare inammissibile il ricorso originario relativamente alla eccepita prescrizione. Il mutamento della disciplina normativa intervenuto in corso di causa e la produzione della prova della notifica soltanto nel giudizio di appello, giustificano la integrale compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario relativamente alla dedotta mancata notifica della cartella;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso della contribuente;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 3/02/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LU OM
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2023 depositato il 16/01/2023
proposto da
Indirizzo_1AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_1 SNC -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4855/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 17/06/2022 Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090025688755 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente di cui sopra, annullando la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a IRAP 2005 ed altro, e compensando tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Catania. ADER ha aderito all'appello. Il contribuente ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto e riproponendo i motivi originari (omessa notifica della cartella;
intervenuta prescrizione).
2. – Poiché la causa prende le mosse dall'estratto di ruolo richiesto e ottenuto dal contribuente, a prescindere dalla notifica di alcuna cartella, va preliminarmente esaminata la questione relativa alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 19704 del 02/10/2015) È tuttavia intervenuta una recente nuova disposizione normativa che ha mutato il quadro di riferimento relativamente alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, che stabilisce: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione se la nuova disposizione fosse applicabile o meno ai processi pendenti, hanno stabilito che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile al processo tributario) (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06/09/2022). Deve, dunque, ritenersi che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile al presente processo, con conseguente onere del ricorrente di dimostrare il proprio interesse ad agire in ragione della ricorrenza di una delle ipotesi dalla norma previste. Ciò posto, occorre rilevare che nella specie ricorre – come dedotto dalla appellata società – l'ipotesi che dall'iscrizione a ruolo possa derivare alla società Resistente_1 un pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. È dimostrato, infatti, dalla prodizione in atti, che la società contribuente vanta un credito di euro 140.000 nei confronti della Regione Siciliana per avere eseguito lavori di recupero della Chiesa_1 in Catania. Deve, dunque, ritenersi direttamente impugnabile l'estratto di ruolo. Ciò posto, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello la prova della notifica della cartella, eseguita il 30/01/2010 per compiuta giacenza, con rituale deposito nella casa comunale, dopo plurimi tentativi di notifica a mani proprie rimasti senza effetto per irreperibilità. Va dunque rigettata la domanda della società contribuente con riferimento al motivo con cui è stata dedotta la mancata notifica della cartella. Rimane l'altro motivo di impugnazione, col quale si deduce la prescrizione della pretesa impositiva. Tale motivo è inammissibile. Invero, la Corte Suprema ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass., Sez. 3, n. 7353 del 07/03/2022). Non rimane, pertanto, che dichiarare inammissibile il ricorso originario relativamente alla eccepita prescrizione. Il mutamento della disciplina normativa intervenuto in corso di causa e la produzione della prova della notifica soltanto nel giudizio di appello, giustificano la integrale compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario relativamente alla dedotta mancata notifica della cartella;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso della contribuente;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 3/02/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LU OM