TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1372/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Maria Rupilli - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Monteprandone in via
Largo XXIV Maggio n. 5;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina De Parte_2 C.F._2
Matteis - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a San Benedetto del Tronto in via
Giovanni XXIII n. 7;
*** dalla cui relazione more uxorio è nata una figlia, in data 3/7/2016. Persona_1
pagina 1 di 5 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/3/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia (il 3/7/2016) ed hanno Persona_1 congiuntamente chiesto - in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse della minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“I genitori danno atto di aver raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni, con espressa volontà di comporre e superare ogni dissidio, in funzione della serenità della figlia per lo sviluppo armonioso della Persona_1 personalità della stessa. La bambina dovrà, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale, facendo affidamento nell'amore e nella comprensione di entrambe i genitori;
➢ I genitori vivranno separati nel rispetto reciproco, tanto personale, che relativo alla figura genitoriale di ciascuno di essi;
➢ La figlia minore d'età verrà affidata ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di essi di crescerla, educarla ed istruirla, seguendo le sue inclinazioni personali. La bambina, infatti, avrà diritto ad una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e che le consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale ed il suo senso di responsabilità morale e sociale, nonché, di divenire membro utile alla società;
➢ La figlia , per preservare il proprio habitat sociale e le proprie abitudini continuerà a convivere con Per_1
la madre presso la casa familiare, che viene assegnata alla stessa signora sita Parte_2 Parte_2 in Ripatransone (AP) in Piazza Unità d'Italia n. 13, allo stato odierno ancora in comproprietà nella misura del 50% tra i genitori, fatti salvi i successivi accordi;
➢ Il padre trasferirà la propria residenza altrove, con onere di comunicarlo Parte_1
tempestivamente alla Signora Parte_2
➢ La Sig.ra acquisterà la quota dell'unità immobiliare (casa familiare) sita in Ripatransone Parte_2
(AP) in C.da Cabiano n. 13 ( oggi Piazza Unità d'Italia n. 13) distinto al catasto fabbricati Foglio 43, pagina 2 di 5 n. 570, Sub 53 Cat. A/2 con relativa pertinenza distinta al Catasto fabbricati nel medesimo comune
Foglio 43, n. 570, sub 13 Cat. C/6 di proprietà del Sig. con accollo del mutuo Parte_1 contratto con nell'anno 2018 per la rimanente somma e corresponsione della quota capitale delle CP_1 rate già pagate nella misura del 50% da e questo con totale soddisfazione di tutto Parte_1 quanto dovuto allo stesso;
➢ I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore d'età . Le Per_1
frequentazioni con la figura paterna saranno così gestite: due fine settimana alternati ogni mese e il giovedì pomeriggio di ogni settimana.
➢ Le vacanze Natalizie seguiranno un andamento turnario di anno in anno come di seguito riportato: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze
Pasquali seguiranno anch'esse un andamento turnario di anno in anno come di seguito riportato: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Il compleanno della bambina, come desiderio espresso dalla stessa , verrà festeggiato con entrambi i genitori (quando il tutto risulti Per_1 possibile).
➢ La bambina trascorrerà le vacanze estive come di seguito indicato: dieci giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
i giorni o i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di aprile, al massimo entro il mese di maggio, di ogni anno;
➢ I genitori dovranno comunicarsi preventivamente se per fare fronte talvolta alla necessità di assistenza del minore d'età in loro assenza intendano avvalersi di figure di supporto estranee al contesto strettamente familiare e, nel caso in cui fosse necessario, provvedere in tal senso;
si impegnano all'uopo di incaricare idonea persona scelta di comune accordo. Qualora una tale scelta implichi un esborso economico, come nel caso di incarico a baby sitter, tale spesa incomberà sul genitore che debba usufruirne nei tempi di propria spettanza. I genitori nei tempi in cui la bambina starà con ciascuno di essi si occuperanno, altresì, di far seguire alla bambina le attività scolastiche (compiti etc.) ed extrascolastiche, come sopra riportati
(accudimento, accompagnamento etc.);
➢ I genitori s'impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni, nonché, gli zii ed i cugini;
➢ I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con la minore di età;
pagina 3 di 5 ➢ Ai sensi dell'art. 143 c.c. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare l'eventuale luogo di vacanza o di soggiorno/pernotto diverso dalla propria abitazione, rendendone noti anche i recapiti;
➢ Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero), verrà presa in accordo tra i due genitori, che terranno principalmente in considerazione le inclinazioni e le esigenze della bambina;
➢ Al mantenimento della figlia minore d'età provvederanno entrambi i genitori in ragione delle rispettive capacità economiche, pertanto, il padre verserà alla madre a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della minore entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a Parte_2 presso Poste Italiane Iban: [...] la somma di euro 250,00= (euro duecentocinquanta/00).
La somma così determinata sarà, come per legge, soggetta alla rivalutazione annua ISTAT. In caso di variazioni relative al conto corrente su cui confluirà l'accredito, si impegna a comunicarlo Parte_2 tempestivamente.
➢ Le spese straordinarie relative alla figlia saranno divise come per legge nella misura del 50% tra i genitori.
Le spese medico sanitarie dovranno recare, ovviamente, codice fiscale della minore d'età a cui sono relative.
Per la regolamentazione delle spese straordinarie si seguirà il Protocollo del 10 luglio 2024, che i genitori con la presente sottoscrizione dichiarano di conoscere ed accettare e la ripetizione delle somme anticipate da ciascun genitore nella misura del 50% dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Nel caso di restituzione da parte del padre di spese straordinarie effettuate dalla madre la cifra sarà sommata al mantenimento ordinario del mese successivo con indicazione nella causale del bonifico da aggiungersi a quella del mantenimento ordinario;
➢ I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità per la minore d'età valida anche per l'espatrio;
➢ I genitori si impegnano a cooperare al fine di garantire alla figlia minorenne ed anche successivamente il sereno e corretto sviluppo ed a permettere l'adempimento del presente accordo. I genitori si impegnano a rispettarsi reciprocamente ed a non intavolare discussioni o diverbi dinanzi alla figlia. Si impegnano a rispettare le visite come stabilite nel presente accordo o in altra forma concordata e ciò al fine di mantenere la presenza costante di entrambe le figure genitoriali nel percorso di crescita della minore d'età. I genitori s'impegnano, sin d'ora, a non sospendere il mantenimento e a non impedire le visite per futili o pretestuosi motivi;
pagina 4 di 5 ➢ Alla luce della circolare n. 210 del 1999 e secondo quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 903 del Pt_3
1977, posta la convivenza della figlia con la madre, è autorizzata da Parte_2 [...]
a richiedere e percepire in via esclusiva e per l'intero l'Assegno Unico per la figlia. Parte_1
➢ I genitori dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico oltre alla corretta esecuzione del presente accordo.
➢ Le presenti condizioni sono produttive di effetti fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
➢ Spese legali compensate, senza vincolo di solidarietà per rinuncia espressa degli avvocati sottoscriventi”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 12/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1372/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Maria Rupilli - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Monteprandone in via
Largo XXIV Maggio n. 5;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina De Parte_2 C.F._2
Matteis - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a San Benedetto del Tronto in via
Giovanni XXIII n. 7;
*** dalla cui relazione more uxorio è nata una figlia, in data 3/7/2016. Persona_1
pagina 1 di 5 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/3/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia (il 3/7/2016) ed hanno Persona_1 congiuntamente chiesto - in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse della minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“I genitori danno atto di aver raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni, con espressa volontà di comporre e superare ogni dissidio, in funzione della serenità della figlia per lo sviluppo armonioso della Persona_1 personalità della stessa. La bambina dovrà, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale, facendo affidamento nell'amore e nella comprensione di entrambe i genitori;
➢ I genitori vivranno separati nel rispetto reciproco, tanto personale, che relativo alla figura genitoriale di ciascuno di essi;
➢ La figlia minore d'età verrà affidata ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di essi di crescerla, educarla ed istruirla, seguendo le sue inclinazioni personali. La bambina, infatti, avrà diritto ad una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e che le consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale ed il suo senso di responsabilità morale e sociale, nonché, di divenire membro utile alla società;
➢ La figlia , per preservare il proprio habitat sociale e le proprie abitudini continuerà a convivere con Per_1
la madre presso la casa familiare, che viene assegnata alla stessa signora sita Parte_2 Parte_2 in Ripatransone (AP) in Piazza Unità d'Italia n. 13, allo stato odierno ancora in comproprietà nella misura del 50% tra i genitori, fatti salvi i successivi accordi;
➢ Il padre trasferirà la propria residenza altrove, con onere di comunicarlo Parte_1
tempestivamente alla Signora Parte_2
➢ La Sig.ra acquisterà la quota dell'unità immobiliare (casa familiare) sita in Ripatransone Parte_2
(AP) in C.da Cabiano n. 13 ( oggi Piazza Unità d'Italia n. 13) distinto al catasto fabbricati Foglio 43, pagina 2 di 5 n. 570, Sub 53 Cat. A/2 con relativa pertinenza distinta al Catasto fabbricati nel medesimo comune
Foglio 43, n. 570, sub 13 Cat. C/6 di proprietà del Sig. con accollo del mutuo Parte_1 contratto con nell'anno 2018 per la rimanente somma e corresponsione della quota capitale delle CP_1 rate già pagate nella misura del 50% da e questo con totale soddisfazione di tutto Parte_1 quanto dovuto allo stesso;
➢ I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore d'età . Le Per_1
frequentazioni con la figura paterna saranno così gestite: due fine settimana alternati ogni mese e il giovedì pomeriggio di ogni settimana.
➢ Le vacanze Natalizie seguiranno un andamento turnario di anno in anno come di seguito riportato: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze
Pasquali seguiranno anch'esse un andamento turnario di anno in anno come di seguito riportato: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Il compleanno della bambina, come desiderio espresso dalla stessa , verrà festeggiato con entrambi i genitori (quando il tutto risulti Per_1 possibile).
➢ La bambina trascorrerà le vacanze estive come di seguito indicato: dieci giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
i giorni o i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il mese di aprile, al massimo entro il mese di maggio, di ogni anno;
➢ I genitori dovranno comunicarsi preventivamente se per fare fronte talvolta alla necessità di assistenza del minore d'età in loro assenza intendano avvalersi di figure di supporto estranee al contesto strettamente familiare e, nel caso in cui fosse necessario, provvedere in tal senso;
si impegnano all'uopo di incaricare idonea persona scelta di comune accordo. Qualora una tale scelta implichi un esborso economico, come nel caso di incarico a baby sitter, tale spesa incomberà sul genitore che debba usufruirne nei tempi di propria spettanza. I genitori nei tempi in cui la bambina starà con ciascuno di essi si occuperanno, altresì, di far seguire alla bambina le attività scolastiche (compiti etc.) ed extrascolastiche, come sopra riportati
(accudimento, accompagnamento etc.);
➢ I genitori s'impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni, nonché, gli zii ed i cugini;
➢ I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con la minore di età;
pagina 3 di 5 ➢ Ai sensi dell'art. 143 c.c. i genitori si obbligano reciprocamente a comunicare l'eventuale luogo di vacanza o di soggiorno/pernotto diverso dalla propria abitazione, rendendone noti anche i recapiti;
➢ Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero), verrà presa in accordo tra i due genitori, che terranno principalmente in considerazione le inclinazioni e le esigenze della bambina;
➢ Al mantenimento della figlia minore d'età provvederanno entrambi i genitori in ragione delle rispettive capacità economiche, pertanto, il padre verserà alla madre a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della minore entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a Parte_2 presso Poste Italiane Iban: [...] la somma di euro 250,00= (euro duecentocinquanta/00).
La somma così determinata sarà, come per legge, soggetta alla rivalutazione annua ISTAT. In caso di variazioni relative al conto corrente su cui confluirà l'accredito, si impegna a comunicarlo Parte_2 tempestivamente.
➢ Le spese straordinarie relative alla figlia saranno divise come per legge nella misura del 50% tra i genitori.
Le spese medico sanitarie dovranno recare, ovviamente, codice fiscale della minore d'età a cui sono relative.
Per la regolamentazione delle spese straordinarie si seguirà il Protocollo del 10 luglio 2024, che i genitori con la presente sottoscrizione dichiarano di conoscere ed accettare e la ripetizione delle somme anticipate da ciascun genitore nella misura del 50% dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Nel caso di restituzione da parte del padre di spese straordinarie effettuate dalla madre la cifra sarà sommata al mantenimento ordinario del mese successivo con indicazione nella causale del bonifico da aggiungersi a quella del mantenimento ordinario;
➢ I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità per la minore d'età valida anche per l'espatrio;
➢ I genitori si impegnano a cooperare al fine di garantire alla figlia minorenne ed anche successivamente il sereno e corretto sviluppo ed a permettere l'adempimento del presente accordo. I genitori si impegnano a rispettarsi reciprocamente ed a non intavolare discussioni o diverbi dinanzi alla figlia. Si impegnano a rispettare le visite come stabilite nel presente accordo o in altra forma concordata e ciò al fine di mantenere la presenza costante di entrambe le figure genitoriali nel percorso di crescita della minore d'età. I genitori s'impegnano, sin d'ora, a non sospendere il mantenimento e a non impedire le visite per futili o pretestuosi motivi;
pagina 4 di 5 ➢ Alla luce della circolare n. 210 del 1999 e secondo quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 903 del Pt_3
1977, posta la convivenza della figlia con la madre, è autorizzata da Parte_2 [...]
a richiedere e percepire in via esclusiva e per l'intero l'Assegno Unico per la figlia. Parte_1
➢ I genitori dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico oltre alla corretta esecuzione del presente accordo.
➢ Le presenti condizioni sono produttive di effetti fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
➢ Spese legali compensate, senza vincolo di solidarietà per rinuncia espressa degli avvocati sottoscriventi”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 12/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5