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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO DI TONTO, domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato questi in Pescara alla via VENEZIA, 4, pec Email_1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANGELO MARIO ESPOSITO e P.IVA_2
FRANCESCO CIAMPA, domicilio eletto presso lo studio di questi in alla piazza della CP_1
Costituzione Italiana, 64, pec Email_2
resistente
Le parti hanno concluso come segue.
Parte ricorrente – accertare e dichiarare il recesso ante tempus esercitato in data 05.08.2022 dalla resistente rispetto al contratto per cui è causa del 14.03.2022 di cui all'ALL. 3 del presente ricorso e relativi contratti connessi in atti, illegittimo ed ingiustificato in quanto non sorretto da valida giuridica giustificazione;
per l'effetto condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente quantomeno e secondo la quantificazione operata dal CTU la somma di € 12.981,84 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante € 5.000 a titolo di danno emergente ed € 24.825,00
pagina 1 di 4 a titolo di danno da perdita di chance ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condannare il Controparte_1
[... alla refusione delle spese di CTU anticipate dalla ponendole integralmente a Parte_1
suo carico;
con vittoria di spese e competenze professionali.
Parte resistente - dichiarare la legittimità del recesso operato dalla soc. e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda;
in subordine, ordinare al CTU dott. il ricalcolo del Persona_1 lucro cessante;
dichiarare l'inammissibilità del calcolo operato nella CTU, dott. , del Per_1
30.09.2024, per il presunto danno da perdita della chance alla fattispecie per cui è causa;
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato con rito semplificato ex art, 281 decies e ss cpc dalla Parte_1
per ottenere la condanna della al risarcimento del danno subito a vario titolo Controparte_1
(lucro cessante, danno emergente e perdita da change) dal recesso anticipato illegittimo e ingiustificato dal contratto del 5.8.2022.
In sede di prima udienza era a dichiararsi la contumacia della parte resistente. Su richiesta della parte ricorrente, il G.I. emetteva ordine di esibizione di documenti ex art. 210 cpc nei confronti del e della Go 2 srls. Nelle more la parte resistente era a costituirsi chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
si revocava la contumacia.
Nel corso della istruttoria limitata in ragione del rito scelto, era disposta CTU tecnico contabile.
Depositata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione le parti a precisavano le conclusioni e discussa la causa il Giudice la tratteneva a decisione.
La narrazione dei fatti portata a fondamento della domanda ricorrente risulta tutta confermata e provata dalle produzioni documentali curate dalla difesa ricorrente.
Il rapporto tra le parti risulta regolato da un contratto scritto avente ad oggetto da parte della la fornitura in favore della dei servizi, in forma esclusiva di Parte_1 Controparte_1
prevendita e biglietteria relative agli eventi calcistici della squadra calcistica. Peraltro, detto contratto era poi funzionalmente e negozialmente collegato un contratto di esposizione pubblicitaria in forza del quale il riconosceva a la qualifica Controparte_1 Parte_1
di sponsor ticketing e fornitore ufficiale esclusivo della resistente durante gli eventi sportivi giocati in casa, con relativa esposizione pubblicitaria del marchio per almeno Parte_1
6 minuti di giro campo completo in prima fila vista TV a mezzo LED nell'impianto in cui pagina 2 di 4 vengono svolte le partite casalinghe della prima squadra. In alternativa inserimento di n° 2 banner fissi CIAOTICKETS® in PVC 3x1 mt. in prima fila - vista TV forniti da Parte_1
Inserimento del logo CIAOTICKETS® sul Backdrop utilizzato per le interviste televisive.
Inserimento del logo CIAOTICKETS® su tutti i materiali promozionali e di comunicazione di
. Inserimento del logo CIAOTICKETS® sul sito on line di CP_1 CP_1
; N. 4 biglietti pass Hospitality Tribuna Vip per ogni partita.
[...]
La durata del contratto era definita in tre anni, tuttavia in data 5.8.2022 la Parte_1
riceveva una lettera dalla con la quale quest'ultima le comunicava il recesso Controparte_1
anticipata del rapporto;
era altresì ivi riportata la motivazione con la seguente espressione letterale: “intervenuti mutamenti nella compagine societari della scrivente, nonché nella struttura giuridica e nel managment della stessa”.
E' stato accertato che il servizio prestato dalla ricorrente veniva poi senza soluzione di continuità affidata a società terza la quale peraltro si assumeva a suo carico anche costi derivanti da responsabilità contrattuali con la Parte_1
Dalla semplice lettura dei documenti risulta pienamente raggiunto l'onere del prova a carico della parte ricorrente la quale ha dimostrato la condotta adottata dal parte resistente rispetto alle obbligazioni contrattuali verso la dichiarazione di recesso del tutto ingiustificato.
Riguardo al quantum debeatur a seguito della decisione arbitraria e in spregio ai principio d correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto va individuato una un danno patrimoniale comprensivo potenzialmente sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2020, n.10549).
Il lucro cessante deve essere accertato nella misura di mancato guadagno provocato dal recesso illegittimo da individuarsi sulla scorta presuntiva dei guadagni e fatturati che la Parte_1
avrebbe avuto ove il contratto per cui è causa sarebbe giunto alla sua naturale scadenza. Aiuta nella corretta individuazione del lucro cessante lo studio affidato al CTU che individua per le tre annualità mancate un danno pari ad euro 12.981,84.
Il danno emergente domandato dalla ricorrente risulta azzerato in ragione di un pagamento alla fattura n. 33/2022 come individuato dallo studio contabile affidato alla CTU.
Risulta anche dovuto il risarcimento da perdita di chance poiché la illegittima condotta perpetuata dalla resistente ha arrecato in modo apodittico un danno alla ricorrente, la quale non ha investito le sue attività verso la ricerca di ulteriori occasioni di lavoro che poteva cogliere nell'ambito pagina 3 di 4 specialistico del mercato in cui opera. La misura indicata dal CTU secondo un criterio probabilistico, ancorato alla dimensione aziendale e al mercato risulta accertato nella misura di euro 24.825,00.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2426/2023, accerta e dichiara il recesso anticipato spiegato dalla resistenze illegittimo e ingiustificato per l'effetto condanna la a pagare in favore della la somma di euro 12.981,84 a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni per lucro cessante e la ulteriore somma di euro 24.825,00 per danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 5.810, 00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap ed euro 786,00 per esborsi, pone il costo della CTU liquidato da decreto del 17.12.2024 a carico definitivo della sola parte resistente.
Così deciso in Pescara, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO DI TONTO, domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato questi in Pescara alla via VENEZIA, 4, pec Email_1
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva n Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANGELO MARIO ESPOSITO e P.IVA_2
FRANCESCO CIAMPA, domicilio eletto presso lo studio di questi in alla piazza della CP_1
Costituzione Italiana, 64, pec Email_2
resistente
Le parti hanno concluso come segue.
Parte ricorrente – accertare e dichiarare il recesso ante tempus esercitato in data 05.08.2022 dalla resistente rispetto al contratto per cui è causa del 14.03.2022 di cui all'ALL. 3 del presente ricorso e relativi contratti connessi in atti, illegittimo ed ingiustificato in quanto non sorretto da valida giuridica giustificazione;
per l'effetto condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente quantomeno e secondo la quantificazione operata dal CTU la somma di € 12.981,84 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante € 5.000 a titolo di danno emergente ed € 24.825,00
pagina 1 di 4 a titolo di danno da perdita di chance ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condannare il Controparte_1
[... alla refusione delle spese di CTU anticipate dalla ponendole integralmente a Parte_1
suo carico;
con vittoria di spese e competenze professionali.
Parte resistente - dichiarare la legittimità del recesso operato dalla soc. e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda;
in subordine, ordinare al CTU dott. il ricalcolo del Persona_1 lucro cessante;
dichiarare l'inammissibilità del calcolo operato nella CTU, dott. , del Per_1
30.09.2024, per il presunto danno da perdita della chance alla fattispecie per cui è causa;
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato con rito semplificato ex art, 281 decies e ss cpc dalla Parte_1
per ottenere la condanna della al risarcimento del danno subito a vario titolo Controparte_1
(lucro cessante, danno emergente e perdita da change) dal recesso anticipato illegittimo e ingiustificato dal contratto del 5.8.2022.
In sede di prima udienza era a dichiararsi la contumacia della parte resistente. Su richiesta della parte ricorrente, il G.I. emetteva ordine di esibizione di documenti ex art. 210 cpc nei confronti del e della Go 2 srls. Nelle more la parte resistente era a costituirsi chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
si revocava la contumacia.
Nel corso della istruttoria limitata in ragione del rito scelto, era disposta CTU tecnico contabile.
Depositata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione le parti a precisavano le conclusioni e discussa la causa il Giudice la tratteneva a decisione.
La narrazione dei fatti portata a fondamento della domanda ricorrente risulta tutta confermata e provata dalle produzioni documentali curate dalla difesa ricorrente.
Il rapporto tra le parti risulta regolato da un contratto scritto avente ad oggetto da parte della la fornitura in favore della dei servizi, in forma esclusiva di Parte_1 Controparte_1
prevendita e biglietteria relative agli eventi calcistici della squadra calcistica. Peraltro, detto contratto era poi funzionalmente e negozialmente collegato un contratto di esposizione pubblicitaria in forza del quale il riconosceva a la qualifica Controparte_1 Parte_1
di sponsor ticketing e fornitore ufficiale esclusivo della resistente durante gli eventi sportivi giocati in casa, con relativa esposizione pubblicitaria del marchio per almeno Parte_1
6 minuti di giro campo completo in prima fila vista TV a mezzo LED nell'impianto in cui pagina 2 di 4 vengono svolte le partite casalinghe della prima squadra. In alternativa inserimento di n° 2 banner fissi CIAOTICKETS® in PVC 3x1 mt. in prima fila - vista TV forniti da Parte_1
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[...]
La durata del contratto era definita in tre anni, tuttavia in data 5.8.2022 la Parte_1
riceveva una lettera dalla con la quale quest'ultima le comunicava il recesso Controparte_1
anticipata del rapporto;
era altresì ivi riportata la motivazione con la seguente espressione letterale: “intervenuti mutamenti nella compagine societari della scrivente, nonché nella struttura giuridica e nel managment della stessa”.
E' stato accertato che il servizio prestato dalla ricorrente veniva poi senza soluzione di continuità affidata a società terza la quale peraltro si assumeva a suo carico anche costi derivanti da responsabilità contrattuali con la Parte_1
Dalla semplice lettura dei documenti risulta pienamente raggiunto l'onere del prova a carico della parte ricorrente la quale ha dimostrato la condotta adottata dal parte resistente rispetto alle obbligazioni contrattuali verso la dichiarazione di recesso del tutto ingiustificato.
Riguardo al quantum debeatur a seguito della decisione arbitraria e in spregio ai principio d correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto va individuato una un danno patrimoniale comprensivo potenzialmente sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2020, n.10549).
Il lucro cessante deve essere accertato nella misura di mancato guadagno provocato dal recesso illegittimo da individuarsi sulla scorta presuntiva dei guadagni e fatturati che la Parte_1
avrebbe avuto ove il contratto per cui è causa sarebbe giunto alla sua naturale scadenza. Aiuta nella corretta individuazione del lucro cessante lo studio affidato al CTU che individua per le tre annualità mancate un danno pari ad euro 12.981,84.
Il danno emergente domandato dalla ricorrente risulta azzerato in ragione di un pagamento alla fattura n. 33/2022 come individuato dallo studio contabile affidato alla CTU.
Risulta anche dovuto il risarcimento da perdita di chance poiché la illegittima condotta perpetuata dalla resistente ha arrecato in modo apodittico un danno alla ricorrente, la quale non ha investito le sue attività verso la ricerca di ulteriori occasioni di lavoro che poteva cogliere nell'ambito pagina 3 di 4 specialistico del mercato in cui opera. La misura indicata dal CTU secondo un criterio probabilistico, ancorato alla dimensione aziendale e al mercato risulta accertato nella misura di euro 24.825,00.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2426/2023, accerta e dichiara il recesso anticipato spiegato dalla resistenze illegittimo e ingiustificato per l'effetto condanna la a pagare in favore della la somma di euro 12.981,84 a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni per lucro cessante e la ulteriore somma di euro 24.825,00 per danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 5.810, 00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap ed euro 786,00 per esborsi, pone il costo della CTU liquidato da decreto del 17.12.2024 a carico definitivo della sola parte resistente.
Così deciso in Pescara, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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