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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 1758/2025 R.G.
All'udienza del 2.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa LI RN, chiamata la causa promossa da e Parte_1 Parte_2 contro
, Controparte_1 è presente per gli attori l'avv. Ettore Leto.
Nessuno è presente per il convenuto sino alle ore 10,30. CP_1 Il procuratore degli attori, dopo avere discusso la causa richiamandosi alle conclusioni in atti, chiede che sia decisa.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza che viene allegata a verbale.
LI RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI RN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 2.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc.. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avv. Ettore Leto (domicilio digitale: , che li CP_1 Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
ATTORI
E
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore l. r. Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, cod. fisc. (p.e.c. con studio in , via Controparte_2 C.F._3 Email_2 CP_1
Ausonia, n.110
CONVENUTO - CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 5.2.2025, i signori e , nel convenire in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_1 semplicemente, anche solo “ ”], impugnavano nella qualità di condomini del predetto stabile la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza dell'8.10.2024, chiedendone l'annullamento limitatamente ai punti:
1 [Esame del verbale trasmesso dalla Commissione costituita giusta delibera e approvazione delle proposte avanzate a superamento dell'istanza di mediazione proposta dalla sig.ra in ordine al prospetto riepilogativo dei pagamenti Parte_3 debiti gest. RO IA (all. A)] e 2 [Ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto precedente].
Con riferimento ad entrambi i punti, adducevano la nullità e comunque l'annullabilità del verbale di assemblea per indeterminatezza dell'oggetto, che non risultava autosufficiente anche in ragione della mancata allegazione sia del “verbale trasmesso dalla commissione costituita ( punti 1), e della nuova “ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto precedente (punto 2), che impediva di individuare la portata della proposta transattiva avanzata dal Condomino IA, della quale contestavano la stessa legittimazione a proporre la transazione, e i criteri e il risultato della nuova ripartizione tra i condomini delle risultanze debitorie, e, in ultima analisi, lo stesso contenuto decisorio della deliberazione.
1.2.- Il Condominio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo avvenuta, a mezzo pec., in data 5.2.2025 all'indirizzo pec non si costituiva in giudizio. Email_2 1.3.- La causa, dopo avere dato atto del rituale esperimento della mediazione, con esito negativo, veniva istruita con l'acquisizione della sola documentazione offerta in comunicazione dagli attori. Indi, era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito.
2.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , che Controparte_1 sebbene ritualmente citato in giudizio, con notifica telematica in data 5.2.2025, non si costituiva in giudizio.
2.2.- Nel merito, l'opposizione è fondata e la delibera dell'8.10.2024, nella parte impugnata (ossia relativamente ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.) va dichiarata nulla per indeterminatezza del suo oggetto, che – è bene sin d'ora evidenziarlo – 2 non può che basarsi esclusivamente su quanto risultante dal verbale assembleare che tale delibera contiene, senza che la volontà dell'assemblea possa essere integrata aliunde e in particolare facendosi riferimento ad altre fonti che non siano il verbale medesimo (cfr. Tribun. Modena, n. 18 del 9.1.2024).
Nell'ipotesi in esame non è dato capire lo stesso contenuto decisorio della deliberazione dell'8.10.2024 sia con riguardo al punto 1, sia con riferimento al punto 2, non essendo stato acquisito con riguardo al primo punto “il verbale trasmesso dalla Commissione” di cui si fa riferimento al punto 1, né la proposta transattiva della condomina Parte_3
(non consentendo nemmeno di verificare se l'assemblea ha deliberato su questioni che attengono alla gestione di
[...] beni e servizi comuni o inciso su beni individuali), mentre, con riguardo al punto 2, non risulta acquisita la deliberata
“nuova“ ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto 1, impedendo agli opponenti di valutare la stessa conformità o meno della ripartizione ai legali criteri previsti dall'art. 1123 e ss. c.c.
In conclusione, dovendo ritenersi che la delibera ha un oggetto non determinato, men che meno con riferimento alla transazione intervenuta con la condomina , e mancante in definitiva di un reale decisum, essa va Parte_3 dichiarata nulla (arg. ex Cass. n. 9839/2021 in motiv.).
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr.
Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al
Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
Le spese nella misura liquidata in dispositivo e relative anche al procedimento di mediazione vanno poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità della delibera impugnata limitatamente ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.;
- condanna il convenuto a rifondere gli attori le spese di lite che liquida nel complesso in €. 3.400, oltre €. CP_1 642,60 per esborsi, e ancora spese generali iva e cpa.
Palermo, li 2.12.2025.
LI RN – CP_3
3
Verbale di udienza
Proced. n. 1758/2025 R.G.
All'udienza del 2.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa LI RN, chiamata la causa promossa da e Parte_1 Parte_2 contro
, Controparte_1 è presente per gli attori l'avv. Ettore Leto.
Nessuno è presente per il convenuto sino alle ore 10,30. CP_1 Il procuratore degli attori, dopo avere discusso la causa richiamandosi alle conclusioni in atti, chiede che sia decisa.
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza che viene allegata a verbale.
LI RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LI RN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 2.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc.. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avv. Ettore Leto (domicilio digitale: , che li CP_1 Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
ATTORI
E
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore l. r. Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, cod. fisc. (p.e.c. con studio in , via Controparte_2 C.F._3 Email_2 CP_1
Ausonia, n.110
CONVENUTO - CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 5.2.2025, i signori e , nel convenire in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_1 semplicemente, anche solo “ ”], impugnavano nella qualità di condomini del predetto stabile la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza dell'8.10.2024, chiedendone l'annullamento limitatamente ai punti:
1 [Esame del verbale trasmesso dalla Commissione costituita giusta delibera e approvazione delle proposte avanzate a superamento dell'istanza di mediazione proposta dalla sig.ra in ordine al prospetto riepilogativo dei pagamenti Parte_3 debiti gest. RO IA (all. A)] e 2 [Ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto precedente].
Con riferimento ad entrambi i punti, adducevano la nullità e comunque l'annullabilità del verbale di assemblea per indeterminatezza dell'oggetto, che non risultava autosufficiente anche in ragione della mancata allegazione sia del “verbale trasmesso dalla commissione costituita ( punti 1), e della nuova “ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto precedente (punto 2), che impediva di individuare la portata della proposta transattiva avanzata dal Condomino IA, della quale contestavano la stessa legittimazione a proporre la transazione, e i criteri e il risultato della nuova ripartizione tra i condomini delle risultanze debitorie, e, in ultima analisi, lo stesso contenuto decisorio della deliberazione.
1.2.- Il Condominio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo avvenuta, a mezzo pec., in data 5.2.2025 all'indirizzo pec non si costituiva in giudizio. Email_2 1.3.- La causa, dopo avere dato atto del rituale esperimento della mediazione, con esito negativo, veniva istruita con l'acquisizione della sola documentazione offerta in comunicazione dagli attori. Indi, era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito.
2.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente , che Controparte_1 sebbene ritualmente citato in giudizio, con notifica telematica in data 5.2.2025, non si costituiva in giudizio.
2.2.- Nel merito, l'opposizione è fondata e la delibera dell'8.10.2024, nella parte impugnata (ossia relativamente ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.) va dichiarata nulla per indeterminatezza del suo oggetto, che – è bene sin d'ora evidenziarlo – 2 non può che basarsi esclusivamente su quanto risultante dal verbale assembleare che tale delibera contiene, senza che la volontà dell'assemblea possa essere integrata aliunde e in particolare facendosi riferimento ad altre fonti che non siano il verbale medesimo (cfr. Tribun. Modena, n. 18 del 9.1.2024).
Nell'ipotesi in esame non è dato capire lo stesso contenuto decisorio della deliberazione dell'8.10.2024 sia con riguardo al punto 1, sia con riferimento al punto 2, non essendo stato acquisito con riguardo al primo punto “il verbale trasmesso dalla Commissione” di cui si fa riferimento al punto 1, né la proposta transattiva della condomina Parte_3
(non consentendo nemmeno di verificare se l'assemblea ha deliberato su questioni che attengono alla gestione di
[...] beni e servizi comuni o inciso su beni individuali), mentre, con riguardo al punto 2, non risulta acquisita la deliberata
“nuova“ ripartizione delle risultanze debitorie di cui al punto 1, impedendo agli opponenti di valutare la stessa conformità o meno della ripartizione ai legali criteri previsti dall'art. 1123 e ss. c.c.
In conclusione, dovendo ritenersi che la delibera ha un oggetto non determinato, men che meno con riferimento alla transazione intervenuta con la condomina , e mancante in definitiva di un reale decisum, essa va Parte_3 dichiarata nulla (arg. ex Cass. n. 9839/2021 in motiv.).
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr.
Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al
Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
Le spese nella misura liquidata in dispositivo e relative anche al procedimento di mediazione vanno poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità della delibera impugnata limitatamente ai punti 1 e 2 dell'o.d.g.;
- condanna il convenuto a rifondere gli attori le spese di lite che liquida nel complesso in €. 3.400, oltre €. CP_1 642,60 per esborsi, e ancora spese generali iva e cpa.
Palermo, li 2.12.2025.
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