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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 991 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
[...]
[...]
[...]
[...] (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Della Torre;
-APPELLATA-
NONCHE'
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Martucci;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.01.2024, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con ricorso depositato il 19/04/2018 la società esponeva: che Controparte_1
aveva a suo tempo impugnato, dinanzi al Tribunale di Lecce, l'ordinanza di ingiunzione con la quale
l' le aveva intimato il pagamento della somma di € 124.800,00; Parte_1
che detto giudizio di opposizione era stato definito con sentenza n.1937/2016, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso;
che avverso detta sentenza aveva proposto appello;
che nelle more del giudizio, aveva avanzato, in forza del decreto legge n.193 del 22/10/2016 (con il quale veniva introdotta una modalità di definizione agevolata dei carichi attribuiti all'Ente di riscossione) una richiesta di definizione agevolata delle somme dovute all' impegnandosi inoltre Parte_1
a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata;
che, in seguito, l' aveva provveduto, con doc. AT-059902201700895239101 del 31.05.2017, Pt_1
alla comunicazione delle somme dovute, ricalcolate in ragione dell'adesione alla modalità di definizione ex
D.L. 193/2016; comunicazione nella quale venivano indicate, in particolare, le cartelle oggetto di definizione agevolata e l'ammontare delle singole rate;
che, in forza dell'accordo anzidetto, la EO aveva quindi rinunciato al giudizio pendente dinanzi alla
Corte d'Appello di Lecce ed aveva provvedo al pagamento di quanto dovuto sulla scorta della comunicazione del 31.05.2017; che successivamente, con doc. n. AP-05990201800000020301 del 20.03.2018, l'
[...]
aveva comunicato di aver rideterminato le somme dovute, escludendo dalla definizione Controparte_2
agevolata la cartella n.05920160012113046000 di importo pari ad € 132.288,00, oggetto del giudizio di appello a cui la EO aveva rinunciato.
Tanto premesso la EO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l' Parte_1
e l' al fine di sentire revocare il detto provvedimento con cui erano state Controparte_2
rideterminate le somme dovute.
Con separate comparse si costituivano gli Enti convenuti, i quali concludevano per il rigetto della domanda.
All'udienza del 27.01.2021 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 2534 del 2021, pubblicata in data 21.09.2021, Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento con prot. n.
2018/1433894 del 20.03.2018 dell' nonché il doc. AP – Controparte_2
05990201800000020301; compensate integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 04.11.2021, , ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata - affidandolo ai motivi di cui appresso - chiedendo, in riforma integrale della stessa, di respingere il ricorso proposto dalla
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando la Controparte_1
legittimità del provvedimento AP 05990201800000020301 del 20.03.2018; con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata l'1.02.2022, si è costituita la quale ha Controparte_1
richiesto di rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e diritto e pertanto, accertare che il tributo è oggetto di definizione agevolata, e per l'effetto, confermare la revoca del provvedimento AP-05990201800000020301 del 20.03.2018; accertare comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione emessa in data
29.08.2012; per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento AP-
05990201800000020301 del 20.03.2018 per violazione del principio del legittimo affidamento e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
in ulteriore subordine, qualora dovesse essere accolto il gravame proposto, comunque accertare la responsabilità dell' ovvero l in ordine alla condotta Controparte_2 Parte_1
tenuta e condannarle al pagamento della somma di euro 132.293,88 o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e accertata in Giudizio. Ha altresì proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 02.02.2022, si è costituita
, la quale ha richiesto di accogliere l'appello proposto Controparte_2
dall' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare Parte_1
infondata la domanda della con vittoria di spese e Controparte_1
compensi del doppio grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 21.02.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, rubricato “Omesso esame della documentazione prodotta. Motivazione insufficiente. Errata valutazione dei fatti. Omesso esame delle difese delle parti convenute. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del DL. 193/2016 ”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha fondato la propria decisione - con cui ha ritenuto di poter dichiarare “… illegittimo il provvedimento con prot. N. 2018/1433894 del 20.03.2018 dell'Agenzia CP_2
nonché il doc. AP- 05990201800000020301” - , sul ritenuto superamento del limite
[...]
del “termine ragionevole” previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990, in considerazione della circostanza che il doc. AP-05990201800000020301, con cui l' Controparte_2
ha comunicato a che la cartella n. 05920160012113046000 – già
[...] CP_1
ammessa a rottamazione - era stata, successivamente, esclusa dalla definizione agevolata ex D.L. 193/2016, è stato inviato a distanza di quasi dieci mesi dalla precedente comunicazione AT-059902201700895239101 con la quale si informava, appunto, che la sua domanda di accesso alla definizione agevolata (comprendente il carico CP_1
riveniente dalla cartella n. 05920160012113046000) aveva avuto esito positivo.
1.1. Sostiene l'appellante che, a fronte di un'affermazione solo apodittica, da parte del
Tribunale, non sorretta da alcuna argomentazione dimostrativa, dell'avvenuto superamento del “termine ragionevole” previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990, prevarrebbe il rilievo che, a fronte della espressa previsione, da parte della norma richiamata, di “un termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi” per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici, fra il primo ed il secondo atto, per stessa ammissione di parte ricorrente, risultano decorsi circa 10 mesi.
1.2. Il motivo è fondato, con le precisazioni che seguono.
Il Tribunale, partendo dal presupposto che il termine decadenziale previsto dall'art. 21 nonies della L. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici, possa essere considerato irragionevole pur se intervenuto entro i 18 mesi dal primo provvedimento annullato d'ufficio, in realtà, in sentenza - difformemente da quanto prospettato dall'appellante - non si è limitato a rendere, al riguardo, un'affermazione solo apodittica, ma ha ritenuto di poter dedurre la valutazione di irragionevolezza riservata al decorso di un periodo di circa 10 mesi (prima che l' provvedesse a comunicare l'intervenuta Parte_1 esclusione dal beneficio – dopo un'iniziale errata ammissione - del carico portato dalla cartella n. n. 05920160012113046000), dalla specificità della situazione venutasi a creare dopo la prima comunicazione del 31.05.2017 – che il tribunale attribuisce ad un errore della pubblica amministrazione. Tale errore avrebbe, infatti, secondo il Tribunale, determinato una sequenza di atti e di eventi che avevano visto sul presupposto CP_1
della intervenuta rottamazione della cartella, rinunciare al giudizio pendente innanzi alla
Corte d'appello di Lecce per la riforma della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione oggetto della cartella medesima;
con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e definitiva preclusione di ogni possibilità di contestazione del debito portato dalla stessa .
1.2.1. Senonchè, ad avviso della Corte, dalla disamina delle risultanze istruttorie emerge, invece, che l'indebita ammissione della cartella esattoriale n. 05920160012113046000 alla definizione agevolata deriva da una errata compilazione dell'istanza imputabile al contribuente, il quale ha indicato nell'istanza un carico oggettivamente non ammissibile a definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, trattandosi di sanzione amministrativa non tributaria, espressamente esclusa dall'ambito applicativo del beneficio
(ex art. 6 comma 10, lett. e bis del D.L. 193/16). Ha osservato l'appellante: “Occorre precisare che la cartella esattoriale nr. 05920160012113046000 relativa al recupero della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza ingiunzione nr. 68649 del 28/2/12, riguardava il ruolo esecutivo del 17/5/16. Nella cartella, notificata il 28/7/16 e non impugnata, veniva espressamente indicato che la somma era relativa ad una sanzione amministrativa e nelle note relative alla descrizione era espressamente indicato: “liquidazione sentenza 1937/16 del Tribunale di Lecce pronunciata il
14/4/16. Ricorso proposto avverso ordinanza ingiunzione prot. 68649 del 29/8/12 e distinto al numero di R.G. 5643/12”. (p. 5 dell'atto d'appello).
1.2.2. Pertanto, non si vede come possa revocarsi in dubbio che il legale rappresentante della nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal DL CP_1
193/16 presentata in data 7/2/17, essendo consapevole della natura del carico riveniente dalla cartella esattoriale nr. 05920160012113046000 – per di più, di importo tale da non poter essere “confuso” in un elenco di carichi di ben più contenuto importo - pur dichiarando di essere a conoscenza della disciplina normativa dell'istituto attivato –
l'ignoranza della quale, peraltro, in base al noto brocardo “ignorantia legis non excusat”, non potrebbe in ogni caso invocare – abbia inserito un carico che doveva sapere non essere, per legge, ammissibile al beneficio richiesto.
1.2.3. E', infatti, il caso di precisare che il ruolo esattoriale rilasciato dall' Parte_1
conteneva l'elenco dei carichi esattoriali pendenti non tutti necessariamente
[...]
ammissibili a definizione agevolata e fra i quali il richiedente avrebbe dovuto discernere in applicazione della normativa disciplinate l'istituto, quelli ammissibili, limitando a questi ultimi la richiesta da lui predisposta.
1.2.4. Né la circostanza che il carico indicato fosse incluso nel ruolo esattoriale rilasciato dall'ente impositore con un codice tributo errato, autorizza la Parte_1
deduzione che la richiedente possa essere stata da ciò indotta in errore, considerato che la stessa, al fine di predisporre la richiesta di accesso alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, nella doverosa assunzione di responsabilità per le dichiarazioni rese, e dovendo, pertanto, verificare la natura dei crediti portati dalle cartelle esattoriali riportate nell'elenco, onde escludere dalla richiesta i carichi esclusi dal beneficio, non poteva che attingere alle informazioni deducibili dall'accesso alla cartella nella sua disponibilità (in quanto, pacificamente, ritualmente notificata).
1.2.5. Peraltro, ad escludere, sotto altro profilo, la configurabilità di condizioni di contesto idonee ad integrare il “legittimo affidamento” invocato da Controparte_1
come conseguenza della prima, errata, comunicazione – da parte
[...]
dell' - delle cartelle ammesse a definizione agevolata (e, fra queste, di quella afferente il carico escluso dal beneficio di cui si fa questione), interviene la rilevanza che assume la dichiarazione inveritiera resa dalla società, nella propria istanza di definizione agevolata del 7.02.2017, circa l' inesistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi interessati dall'istanza, considerato che proprio il carico relativo alla cartella esattoriale nr.
05920160012113046000 relativa al recupero della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza ingiunzione nr. 68649 del 28/2/12 era, all'epoca, sub iudice. Rappresenta, infatti, acquisizione pacifica che, all'epoca, fosse pendente il giudizio d'appello proposto da (promosso con ricorso depositato il 14.11.16) Parte_2 avverso la sentenza che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 68649 del 29.08.2012 con cui era stato ingiunto a il Parte_2
pagamento della sanzione pecuniaria di €124.800,00 (per violazione dell'art. 53 commi 9 e
11 del D.Lgs. 165/01 in relazione al conferimento d'incarico all'ing. Persona_1
pubblico dipendente della ), oggetto della Parte_3
cartella erroneamente inserita fra quelle ammesse al beneficio.
1.2.5.1. Ebbene, è ragionevole ritenere - si condivide il ragionamento sviluppato al riguardo dall'appellante – che, ove la circostanza fosse stata correttamente riferita dalla società richiedente, ne sarebbero, inevitabilmente, conseguite verifiche che avrebbero consentito di appurare che si trattava di un carico non ammissibile al beneficio della
“rottamazione”, evitando la “sequenza” di cui si duole EO:
1.2.6. Sicchè deve concludersi che tale omissione, ascrivibile a costituendo un CP_1
ulteriore fattore di innesco della sequenza ripercorsa dal primo giudice, concorra ad escludere la configurabilità di una condizione di “legittimo” affidamento nel richiedente, trattandosi, al più, di un affidamento incauto, fondato su uno stile operativo non scevro da negligenti errori ed omissioni
1.3. Sulla base degli anzidetti rilievi deve, pertanto, escludersi la fondatezza del ragionamento sviluppato dal Tribunale quanto alla sussistenza dei presupposti per affermare la violazione dell'art 21 nonies della L.241/1990, sia sul piano temporale sia su quello sostanziale, in mancanza di configurabilità delle condizioni affinchè
[...]
possa invocare il proprio legittimo affidamento sulla Controparte_1
effettività dei contenuti della prima comunicazione sulle determinazioni dell'ADE.
1.4. Del tutto legittimamente, pertanto, una volta accertata, nel corso del giudizio R.G.
n.1438/2016, la non ammissibilità a definizione agevolata del carico, l' Parte_1
ha provveduto a rimuovere l'indebita ammissione, dandone comunicazione a
[...]
con atto del 20 marzo 2018, nel pieno rispetto del termine di 18 mesi vigente CP_1
ratione temporis, decorrente dal provvedimento favorevole del 31 maggio 2017.
1.5.Sotto il profilo sostanziale, l'intervento in autotutela risulta sorretto dall'evidente interesse pubblico alla rimozione di un atto contra legem e, poiché – si ripete - l'ammissione era stata determinata da quanto dichiarato dalla stessa richiedente in sede di domanda di definizione e dalla omessa informazione, da parte della stessa, circa la pendenza di una lite riguardante il carico, non può attribuirsi a un affidamento meritevole di tutela. CP_1
Ciò è conforme alla consolidata giurisprudenza, che esclude l'affidamento quando il beneficio deriva da un atto illegittimo o da una rappresentazione inesatta dei presupposti proveniente dal privato medesimo (Cons. Stato, V, n. 3330/2020).
1.6. Ne consegue che il provvedimento di autotutela è stato adottato nei termini, in presenza dell'interesse pubblico e in assenza di un affidamento qualificato.
2. La sentenza di primo grado, che ha ravvisato una violazione dell'art. 21 nonies della L.
241/90 , deve pertanto essere riformata sul punto.
3. Vanno, a questo punto, esaminate le questioni su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi, avendole ritenute assorbite nella decisione da lui resa, qui riformata, nei limiti in cui le stesse sono state riproposte da nella presente sede e nei limiti in CP_1
cui non risultino assorbite nell'accoglimento del primo motivo d'appello.
4. Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione di prescrizione del credito escluso dalla rottamazione con il provvedimento di annullamento contestato da CP_1
4.1. L'eccezione è infondata.
Premesso che detto credito, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo d'appello, deve ritenersi tutt'ora esistente ed esigibile, è sufficiente osservare che il termine di prescrizione del credito fondato su un'ordinanza-ingiunzione opposta all'interno di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c., è quello decennale proprio dell' actio iudicati, anche se originariamente era prevista una prescrizione più breve.
5.Quanto agli ulteriori profili richiamati dall'odierno appellato si ritiene che gli stessi, per lo più derivati dalle elaborazioni della giurisprudenza comunitaria (si veda, ad es. Corte
Ue, 24 gennaio 2002, C-500/99, Conserve Italia Soc. Coop, in cui si afferma che il ritiro retroattivo dell'atto non può comunque violare il principio della certezza del diritto, né il principio della tutela del legittimo affidamento, e deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa) restino assorbiti nelle valutazioni già operate dalla Corte quanto alla imputabilità alla richiedente delle condotte alla base CP_1 dell'errata ammissione al beneficio della rottamazione della cartella esattoriale più volte citata.
6. La delibazione dell'appello incidentale, rivolto esclusivamente a contestare la compensazione delle spese di primo grado, resta assorbita nell'accoglimento dell'appello principale e nel rigetto delle ulteriori questioni riproposte dalla società appellata, che impongono la riforma della sentenza di primo grado, con la soccombenza di
[...]
e con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio in favore delle contropartio, nella liquidazione di cui al dispositivo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 91 c.p.c.
7. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di applicabilità nei confronti dell'appellante incidentale dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata in via incidentale la legittimità del provvedimento con prot. n. 2018/1433894 del 20.03.2018 dell Controparte_2
nonché del doc AP 05990201800000020301, dichiara che il credito portato
[...]
dalla cartella esattoriale n. n. 05920160012113046000 del 27.06.2016 non è estinto;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio che liquida, in favore dell' Controparte_4 [...]
, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 8.000,00 oltre Controparte_2
rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge, per ciascuna e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 10.165,50 (di cui € 1.165,50 per spese) oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge, in favore di ed in Parte_1
complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge, in favore di;
Controparte_2
dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, in favore dell'erario, da parte dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale. Così deciso in Lecce, il 3.12.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli