TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 162
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute

    Il Tribunale ritiene che il dies a quo della prescrizione quinquennale dell'indennità prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/04 debba coincidere con l'atto che fa cessare l'illiceità del comportamento edilizio, ovvero la concessione edilizia in sanatoria. Poiché tale permesso non è stato ancora rilasciato, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legittimo affidamento, buona amministrazione, buona fede e certezza delle situazioni giuridiche

    La giurisprudenza amministrativa costante afferma che il mero decorso del tempo e la mancanza di una contestazione non possono radicare un affidamento legittimo in capo al proprietario di un abuso edilizio. Non sussiste, pertanto, un affidamento legittimo a conservare una situazione di fatto contra ius.

  • Rigettato
    Difetto di titolarità e/o di legittimazione passiva

    La sanzione è applicabile all'attuale proprietario in virtù della natura ripristinatoria e reale della stessa, legata al bene da mantenere. Il proprietario beneficia delle opere realizzate ed è tenuto a compensare l'Amministrazione per il pregiudizio, a prescindere dall'essere autore dell'illecito. La finalità è la ricomposizione dell'ordine urbanistico violato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata e generica. Il provvedimento gravato riferisce correttamente dell'istruttoria condotta, evidenzia le ragioni di fatto e di diritto sottese alla sanzione e indica i parametri utilizzati per la sua determinazione.

  • Rigettato
    Errata quantificazione della sanzione irrogata

    La censura è infondata. Il volume da considerare per la quantificazione della sanzione è il volume 'vuoto per pieno', calcolato come prodotto della superficie lorda di piano per l'altezza relativa. I calcoli della ricorrente, basati sulla superficie utile, appaiono errati secondo la definizione giurisprudenziale consolidata.

  • Rigettato
    Illegittimità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198/2006 per mancata previsione di formule di perequazione adeguate

    Le censure sono estremamente generiche e debbono ritenersi infondate. La ricorrente si è limitata a sostenere l'illegittimità 'in parte qua' senza fornire ulteriori deduzioni, nonostante il deposito della 'scheda tecnica' da parte della difesa regionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 162
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo