Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto da
RI AU MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Capria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza ingiunzione della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e territorio – Settore 4 - Compatibilità paesaggistica e danno ambientale, notificata il 7 gennaio 2022, prot. n. 552244 del 22 dicembre 2021, in forza della quale è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.144,95 ex art. 167 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 4, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nulla osta paesaggistico ambientale;
- del D.D.G. n. 11190 del 23 settembre 2016 citato nelle premesse della predetta ordinanza ingiunzione e non altrimenti nota alla ricorrente né resa disponibile;
- ove occorra ed in parte qua, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 20 marzo 2006 ad oggetto “ presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla protezione dei Beni ambientali e naturali, costituita con D.D.G. n. 44 del 9 gennaio 2006. Revoca deliberazioni n. 2246 del 4 maggio 1998 e n. 2247 del 4 maggio 1998 ”, citata nelle premesse della predetta ordinanza ingiunzione e non altrimenti nota alla ricorrente;
- e conseguentemente del verbale/scheda istruttoria recante il conteggio oneri danno ambientale, non ancora trasmesso alla ricorrente e per ottenere la quale proporrà istanza di accesso agli atti;
- ed altresì per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua, ove occorra, degli atti, verbali, provvedimenti, note ivi citati e/o richiamati, e di ogni altro atto, verbale, provvedimento e nota collegati e/o connessi e/o presupposti e/o conseguenziali e/o successivi ovvero non altrimenti noti alle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale le è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, per la realizzazione di opere abusive, deducendo, in diritto, i motivi così rubricati:
1.1. “ In via preliminare violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L. n. 689/1981-intervenuta prescrizione ”;
1.2. “ Eccesso di potere per violazione dei principi di legittimo affidamento, di buona amministrazione, di buona fede e di certezza delle situazioni giuridiche ”;
1.3. “ Difetto di titolarità e/o di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente ”;
1.4. “ Violazione e/ o falsa applicazione dell’art.167 del D.Lgs. n.42/2004 - Violazione e/ o falsa applicazione dell’art.3 della Legge n.241/90 - Eccesso di potere per difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, per erroneità e difetto di istruttoria ed erroneità ed illogicità nel procedimento di quantificazione della sanzione irrogata ”;
1.5. “ Errata quantificazione della sanzione irrogata ”.
2. La Regione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, contestando la fondatezza del ricorso.
3. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, invocando l’applicazione dell'art. 28, co.1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “[ i]l diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ”.
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, la predetta richiama l’orientamento secondo cui lo stesso debba ritenersi coincidente con la concessione edilizia in sanatoria, che dovrebbe ritenersi perfezionata alla data del versamento del oblazioni e degli oneri concessori e del rilascio, in data 8 novembre 1996, da parte del Comune di Reggio Calabria del nulla osta ai soli fini paesaggistici ed ambientali, e dalla successiva positiva verifica di compatibilità paesaggistico -ambientale dell’opera effettuata dalla competente Soprintendenza di Reggio Calabria.
5.1. Il motivo è infondato.
Questa Sezione già ha avuto modo di precisare che il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dell’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/04 cit. (già art. 15 l. n. 1497/39, divenuto poi art. 164 d.lgs. n. 490/99) per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio e cioè con la concessione edilizia in sanatoria, essendo “ irrilevante l’emanazione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo alla condonabilità dell’abuso ” (cfr., ex multis , TAR Reggio Calabria, 23.7.2018, n. 442; Cons. St., sez. IV, 4.2.2004, n. 395). Costituisce, infatti, opinione largamente condivisa nella giurisprudenza amministrativa che la vicenda condonistica nella quale si inserisce la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera interessata dall'abuso conduce a escludere sino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria l'avvio della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa ex art. 167 cit., posto che “ fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è in grado di conoscere se effettivamente potrà mantenere l'immobile, ovvero (pur a seguito della favorevole delibazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) non dovrà invece demolirlo perché il comune riterrà di non concedere la sanatoria ”. Nessuna prescrizione può, quindi, ritenersi maturata nella vicenda di specie, non essendo stato ancora rilasciato il permesso in sanatoria (in termini, Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 luglio 2025, n.560).
6. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di affidamento, in ragione del lungo periodo trascorso dalla domanda di condono e dal perfezionarsi dei connessi adempimenti alla adozione del provvedimento sanzionatorio, che avrebbe consolidato la convinzione circa la conformità dell’immobile alla disciplina urbanistico edilizia e l’emissione del titolo edilizio in sanatoria con efficacia dichiarativa dei requisiti di conformità.
6.1. La censura si palesa infondata.
Come precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa, nell'ambito della tutela dell'ordinato assetto urbanistico e paesaggistico, il mero decorso del tempo e la mancanza di una precedente contestazione non possono da soli radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso edilizio (in termini, Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n.14).
Non può quindi ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun affidamento legittimo a vedere conservata una situazione di fatto contra ius che il tempo non può consolidare, né legittimare.
7. Con il terzo motivo, la ricorrente evidenzia, quale ulteriore profilo di illegittimità dell’ingiunzione, che l’abuso è stato commesso dal proprio dante causa, effettivo trasgressore, cui pertanto avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione.
7.1. La censura va disattesa.
Secondo quanto previsto dall’art. 167, co. 5, del d. lgs. n. 42/2004, “ il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma ”.
Nell’esegesi di tale disposizione, si è condivisibilmente precisato che “ l'applicabilità della sanzione paesaggistica all’attuale proprietario, che afferma di non essere autore dell'abuso è, dunque, giustificata dalla natura ripristinatoria della sanzione, siccome alternativa rispetto alla demolizione, nonché dall'indubbio carattere reale della stessa per il collegamento oggettivo con il bene da mantenere (in termini, cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 aprile 2018, n. 2094; 4 febbraio 2019, n. 855; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 8 luglio 2019, n. 1809). In altri termini, poiché il proprietario beneficia delle opere realizzate, è tenuto a compensare l’Amministrazione per il pregiudizio da esse cagionato, a prescindere dall’ essere o meno loro autore. In tal senso, presupposto per l’adozione della misura è, non già l’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’illecito, bensì la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi, attraverso la realizzazione dell’opera, contrastante con le norme di tutela paesaggistica. La c.d. “sanzione” paesaggistica ha, dunque, la finalità di perseguire non tanto la “punizione” dei responsabili, quanto la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, al fine del soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio ” (Tar Sicilia, Catania, V, 4 giugno 2025, n.1752).
In applicazione di tali principi, l’irrogazione della sanzione alla ricorrente, quale attuale proprietario dell’immobile, si rivela legittima.
8. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’atto gravato.
8.1. La censura si palesa infondata, oltre che generica, risultando, invero, dal provvedimento gravato, che l’amministrazione procedente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, abbia correttamente riferito dell’istruttoria condotta ed adeguatamente evidenziato le ragioni, in fatto e diritto, sottese all’adozione della misura sanzionatoria irrogata, indicando, altresì, parametri cui si è attenuta per la sua determinazione.
9. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto l’erroneità della quantificazione della sanzione irrogata nonché la illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 20 marzo 2006, recante “ Presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla protezione dei beni ambientali e naturali costituita con d.d.g. n.44 del 9/1/2006. Revoca deliberazioni n.2246 del 4/5/1998 e n.2247 del 4/5/1998 ”.
9.1. Quanto alle censure rivolte alla delibera della Giunta regionale, le stesse si rivelano estremamente generiche e debbono, pertanto, ritenersi infondate, essendosi limitata la ricorrente a sostenerne la illegittimità “ in parte qua ” della stessa per la mancata previsione di “ formule di perequazione adeguate ai diversi contesti urbanistico edilizi caratterizzanti i diversi territori ed ambiti della regione ”, affermando che “ [l]’applicazione delle griglie enucleate nel format di tabella, infatti, può determinare, come nel caso di specie certamente è accaduto, evidenti discrasie ed errori che si avranno modo di confermare ed evidenziare nel momento in cui alla ricorrente sarà trasmessa la scheda contenente i parametri in forza dei quali è stato quantificato l’inesistente danno ambientale ”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che, nonostante il deposito della “scheda tecnica” da parte della difesa regionale, la ricorrente non ha ulteriormente dedotto in ordine alla censura in esame.
9.2. Quanto alle censure rivolte alla concreta quantificazione della sanzione, la ricorrente, producendo apposita perizia tecnica, ha contestato il calcolo della volumetria dell’immobile abusivo operato dalla Regione, sostenendo che essa non corrisponderebbe a mc 2.827,89, bensì a mc 2.087,45, con “ una eccedenza di volumetria urbanistica di almeno 740,44 mc ” che ha quindi comportato un errore nella quantificazione della sanzione.
9.2.1. La censura è infondata in quanto, come condivisibilmente rilevato dalla amministrazione resistente, il volume che deve prendersi in considerazione per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il volume “ vuoto per pieno, espresso in metri cubi, ed è uguale al prodotto della superficie lorda di piano calcolato in base allo spazio compreso tra le pareti esterne del fabbricato, per l’altezza relativa al piano stesso misurata tra le quote di estradosso dei solai, pavimento del piano, tetto ” (memoria Regione 14 aprile 2022).
Invero, con specifico riferimento alla nozione di “volumi”, come presi in considerazione dall’art.167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il Consiglio di Stato ha precisato che “ il volume degli edifici, espresso in metri cubi vuoto per pieno, è costituito dalla sommatoria della superficie delimitata dal perimetro esterno dei vari piani per le relative altezze effettive misurate da pavimento a pavimento del solaio sovrastante ” (Cons. Stato, VI, 1 dicembre 2014, n. 5932; cfr., anche, da Cons. Stato, VI, 16 giugno 2021, n. 4658; VII, 16 giugno 2025, n.5223).
I calcoli riferiti dalla ricorrente, in quanto fondati sulla superficie utile, appaiono pertanto errati.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione resistente, nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC CI | RI RI |
IL SEGRETARIO