Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7262 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Leo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 30;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento della Prefettura di Roma, prot. n. 0221091 del 23/05/2025;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, cittadino iraniano, ha formalizzato domanda di protezione internazionale e, al contempo, ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale ex d.lgs. n. 142/2015, rappresentando di essere privo di mezzi di sussistenza.
2. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma di diniego di concessione delle misure di accoglienza.
3. – Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025 del 31 luglio 2025, questo T.A.R. ha accolto la domanda cautelare, sulla scorta della seguente motivazione:
“Considerato, infatti, che, proprio con riferimento alla difficoltà di reperire adeguata sistemazione, in ragione del considerevole flusso di extracomunitari (motivo a base del provvedimento impugnato), la stessa normativa, art. 11 D. Lgs 142/2015, prevede che nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza;
Ritenuto, quindi, che alla luce del quadro normativo, l’amministrazione è tenuta all’accoglienza e che, quindi, è necessario che la Prefettura individui una soluzione, anche solo provvisoria, idonea ad assicurare i livelli di assistenza minimi in favore del ricorrente, ciò eventualmente anche collocandolo presso altra provincia ”.
4. – L’ordinanza cautelare non ha avuto esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione.
Questo Tribunale, quindi, su istanza del ricorrente, ha emesso ordinanza ex art. 59 c.p.a., ordinando l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare citata.
5. – Con nota in data 20 gennaio 2026, la Prefettura di Roma ha comunicato che “ si dispone l’ingresso del nominativo in oggetto [ i.e. il ricorrente] presso il CAS FOSSO DELL’OSA ”.
6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, nel corso della quale il legale del ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere in ragione dell’attività amministrativa intervenuta nelle more del giudizio.
7. – Questo Collegio prende atto della descritta sopravvenienza, la quale ha comportato il pieno conseguimento, da parte dell’odierno ricorrente, del bene della vita oggetto di domanda in sede giurisdizionale, e dunque ha integrato una chiara circostanza di cessazione della materia del contendere.
8. – Le spese di lite, in presenza di ravvisati giusti motivi, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
9. – Il Collegio conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, i cui importi saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TO UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UG | OB OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.