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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
n persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 943/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'avv. Giorgia Rinaldo
RICORRENTI
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivano Marcedone ed Antonella Testa
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto delle ricorrenti di cui in epigrafe – dipendenti a tempo indeterminato dell' Siracusa, dalle date indicate in ricorso, a CP_2
seguito di procedura di stabilizzazione ai sensi della legge n. 102/2009 – a percepire il TFR relativo ai periodi di servizio rispettivamente prestati con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della medesima nei periodi meglio descritti in ricorso. CP_3
Ciò posto, giova in primo luogo sottolineare che, all'udienza del 10.4.2025 e nelle note conclusive, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle CP_1
more del giudizio, delle somme richieste nel presente procedimento a titolo di TFR, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell' in virtù CP_1 del principio della soccombenza virtuale;
dal canto suo, l' , associandosi alla richiesta di CP_1
cessazione della materia del contendere, ha chiesto la compensazione delle spese processuali.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nel regolamento delle spese processuali, il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda (v.
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442).
Ciò posto, occorre osservare che su identiche fattispecie si è già pronunciato anche recentemente questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, tra le altre, con sentenza n. 388/2018 del
12.04.2018 (emessa nel procedimento R.G. n. 1040/2016), sentenza n. 1137/2018 del 28.11.2018
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 1601/2016), sentenza n. 757/2019 del
27.6.2019 (emessa nel procedimento R.G. n. 2750/2017), sentenza n. 46/2020 del 16.01.2020
(emessa nel procedimento R.G. n. 3567/2017), sentenza n. 24/2021 del 13.01.2021 (emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 1807/2017), sentenza n. 1153/2021 del 15.09.2021
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 168/2019), sentenza n. 469/2022 del
28.4.2022 (emessa nel procedimento R.G. n. 2277/2020), sentenza n. 754/2022 del 7.7.2022
(emessa nel procedimento R.G. n. 114/2021), sentenza n. 995/2023 dell'11.12.2023 (emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 350/2021) e sentenza n. 996/2023 dell'11.12.2023
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 175/2021), aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi
2 integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
In particolare, il costante orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio ha evidenziato che, in ragione della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, non si è verificata una mera trasformazione del preesistente rapporto a termine, ma la definitiva estinzione di questo e la nascita di un nuovo rapporto di lavoro integralmente distinto dal precedente.
Ad avvalorare la tesi di parte ricorrente militano gli ulteriori argomenti:
- l'art. 2120 c.c. (così come modificato dalla legge 29.05.1982 n. 297) riconosce il diritto del lavoratore al TFR al momento “della cessazione del rapporto di lavoro subordinato”;
- l'art. 1 comma 6 del DPCM del 20.12.1999 prevede che il TFR sia liquidato dall' (oggi CP_4
) “alla cessazione del servizio del lavoratore”, in conformità a quanto previsto proprio dalla CP_1
legge 29.05.1982;
- la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), con circolare n. 5/2008 ha ribadito espressamente che “l'assunzione a tempo indeterminato quale momento conclusivo della relativa procedura avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comporto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio…L'assunzione a tempo indeterminato in esito alle procedure di stabilizzazione presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altro o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti”;
- il TFR, a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30.04.2000 (tra cui i ricorrenti), ha natura – per come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - sez. Lavoro (cfr. ex multis sent. nn. 12868/04,
12532/04 e 7392/04), la quale ha tratto spunto da alcune pronunce della Corte Costituzionale (nn.
998/93, 243/97 e 434/99) – di retribuzione differita e non più natura meramente previdenziale ed assicurativa.
Ne consegue, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio, il diritto dei ricorrenti a percepire il TFR relativo al periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' . Controparte_5
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, soccombente virtuale deve ritenersi l' , CP_1 tenuto peraltro conto della circostanza che il pagamento da parte dell' delle somme richieste CP_1 nel presente giudizio a titolo di TFR è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del procedimento,
3 instaurazione avvenuta per non aver l' tempestivamente provveduto alla corresponsione delle CP_1
somme dovute nonostante la diffida di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo), con riferimento al valore della controversia, alla natura delle questioni giuridiche trattate, e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' , Gestione ex (in Controparte_1 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore), alla refusione delle spese processuali sostenute dalle ricorrenti (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo), che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 21.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
4
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
n persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 943/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'avv. Giorgia Rinaldo
RICORRENTI
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivano Marcedone ed Antonella Testa
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto delle ricorrenti di cui in epigrafe – dipendenti a tempo indeterminato dell' Siracusa, dalle date indicate in ricorso, a CP_2
seguito di procedura di stabilizzazione ai sensi della legge n. 102/2009 – a percepire il TFR relativo ai periodi di servizio rispettivamente prestati con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della medesima nei periodi meglio descritti in ricorso. CP_3
Ciò posto, giova in primo luogo sottolineare che, all'udienza del 10.4.2025 e nelle note conclusive, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle CP_1
more del giudizio, delle somme richieste nel presente procedimento a titolo di TFR, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell' in virtù CP_1 del principio della soccombenza virtuale;
dal canto suo, l' , associandosi alla richiesta di CP_1
cessazione della materia del contendere, ha chiesto la compensazione delle spese processuali.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Nel regolamento delle spese processuali, il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda (v.
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442).
Ciò posto, occorre osservare che su identiche fattispecie si è già pronunciato anche recentemente questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, tra le altre, con sentenza n. 388/2018 del
12.04.2018 (emessa nel procedimento R.G. n. 1040/2016), sentenza n. 1137/2018 del 28.11.2018
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 1601/2016), sentenza n. 757/2019 del
27.6.2019 (emessa nel procedimento R.G. n. 2750/2017), sentenza n. 46/2020 del 16.01.2020
(emessa nel procedimento R.G. n. 3567/2017), sentenza n. 24/2021 del 13.01.2021 (emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 1807/2017), sentenza n. 1153/2021 del 15.09.2021
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 168/2019), sentenza n. 469/2022 del
28.4.2022 (emessa nel procedimento R.G. n. 2277/2020), sentenza n. 754/2022 del 7.7.2022
(emessa nel procedimento R.G. n. 114/2021), sentenza n. 995/2023 dell'11.12.2023 (emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 350/2021) e sentenza n. 996/2023 dell'11.12.2023
(emessa dal sottoscritto G.L. nel procedimento R.G. n. 175/2021), aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi
2 integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
In particolare, il costante orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio ha evidenziato che, in ragione della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, non si è verificata una mera trasformazione del preesistente rapporto a termine, ma la definitiva estinzione di questo e la nascita di un nuovo rapporto di lavoro integralmente distinto dal precedente.
Ad avvalorare la tesi di parte ricorrente militano gli ulteriori argomenti:
- l'art. 2120 c.c. (così come modificato dalla legge 29.05.1982 n. 297) riconosce il diritto del lavoratore al TFR al momento “della cessazione del rapporto di lavoro subordinato”;
- l'art. 1 comma 6 del DPCM del 20.12.1999 prevede che il TFR sia liquidato dall' (oggi CP_4
) “alla cessazione del servizio del lavoratore”, in conformità a quanto previsto proprio dalla CP_1
legge 29.05.1982;
- la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), con circolare n. 5/2008 ha ribadito espressamente che “l'assunzione a tempo indeterminato quale momento conclusivo della relativa procedura avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comporto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio…L'assunzione a tempo indeterminato in esito alle procedure di stabilizzazione presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altro o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti”;
- il TFR, a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30.04.2000 (tra cui i ricorrenti), ha natura – per come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - sez. Lavoro (cfr. ex multis sent. nn. 12868/04,
12532/04 e 7392/04), la quale ha tratto spunto da alcune pronunce della Corte Costituzionale (nn.
998/93, 243/97 e 434/99) – di retribuzione differita e non più natura meramente previdenziale ed assicurativa.
Ne consegue, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio, il diritto dei ricorrenti a percepire il TFR relativo al periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' . Controparte_5
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, soccombente virtuale deve ritenersi l' , CP_1 tenuto peraltro conto della circostanza che il pagamento da parte dell' delle somme richieste CP_1 nel presente giudizio a titolo di TFR è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del procedimento,
3 instaurazione avvenuta per non aver l' tempestivamente provveduto alla corresponsione delle CP_1
somme dovute nonostante la diffida di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo), con riferimento al valore della controversia, alla natura delle questioni giuridiche trattate, e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' , Gestione ex (in Controparte_1 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore), alla refusione delle spese processuali sostenute dalle ricorrenti (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgia Rinaldo), che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 21.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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