Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 203/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Aurelio LAINO Consigliere Giovanni COMITE Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 20746 del registro di segreteria, promosso da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, rappresentato dalla Dott.ssa Franca Franchi, funzionario delegato domiciliato presso i propri uffici, siti in Roma, Via Casilina n. 3
- appellantecontro omissis, omissis, omissis, e omissis, quali eredi di omissis
- appellati, non costituti in giudizioper la riforma della sentenza n. 446/2003 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 22 maggio 2003.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice. Nessuno si è presentato per le parti in causa.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha accolto il ricorso in origine proposto da omissis e, dopo il suo decesso in data omissis, proseguito in riassunzione dagli eredi omissis e omissis (e dopo il decesso di quest’ultimo in data omissis proseguito in riassunzione dai suoi due eredi omissis e omissis) accertando il diritto degli eredi omissis agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, non riconosciuti dal provvedimento della Direzione Generale Pensioni di Guerra e Servizi Vari in data 16.4.1991 per il ritardato pagamento a decorrere dal 1964 sugli arretrati del trattamento pensionistico di 1^ categoria vitalizia, riconosciuto al de cuius con determinazione direttoriale n. 3543366 in data 18.3.1985.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17.5.2004, notificato dal successivo 21.5.2004 agli eredi omissis, omissis e omissis.
Il Ministero anzidetto ha in dettaglio lamentato la violazione da parte del giudice di prime cure degli art. 1224 c.c. e art. 429, 3° comma, c.p.c., “per il periodo precedente alla entrata in vigore della legge 21.7.2000, n. 205 e legge 412/91”, per avere erroneamente applicato in materia pensionistica di guerra norme regolanti altra materia, anche con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti.
Ha concluso per la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito circa gli oneri accessori, sotto plurimi profili.
3. All’udienza del 18 marzo 2005 è stato disposto un rinvio all’udienza del 2 dicembre 2005 per consentire all’Amministrazione di notificare il DFU a tutti gli eredi, adempimento che risulta eseguito agli eredi omissis, omissis e omissis, in data 5/6 agosto 2005.
4. All’udienza del 2 dicembre 2005, il giudizio è stato interrotto per la morte dell’erede omissis, come da certificato di decesso depositato in udienza pubblica.
5. All’udienza odierna nessuno è comparso per le parti in causa.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6. L’articolo 108 del c.g.c. nel disciplinare i casi di interruzione del processo contabile, prevede che “se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione” (primo comma).
Il successivo articolo 109 sancisce che il processo interrotto debba essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue (ultimo comma).
Inoltre l’articolo 111 del medesimo codice prevede che il processo si estingua, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura (terzo comma).
Nel caso in esame, dopo la dichiarazione di interruzione del giudizio resa all’udienza del 2 dicembre 2005, non costa che sia stato compiuto alcun atto di procedura, risultando una totale inerzia di entrambe le parti.
In conseguenza delle citate previsioni di legge e della integrazione delle condizioni da esse contemplate, stante l’inattività delle parti, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione, ai sensi dell’art. 111, comma 4, del c.g.c., del processo d’appello in esame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in forza dell’art. 188 del c.g.c..
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del c.g.c.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed iscritto al n. 20746 del registro di segreteria.
Spese in carico a ciascuna delle parti, nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Beatrice MENICONI f.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI