Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
892/2024
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
PRESIDENTE rel/est Dott. Alessandro SCIALABBA
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892/2024
avente ad oggetto separazione giudiziale
Parte 1 codice fiscale C.F. 1 (cittadina egiziana), residente in [...]2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Anna Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio parte ammessa al PSS
- ricorrente-
contro
C.F. C.F. 2 , (cittadino egiziano), residente Controparte 1
in Venaria Reale, Via Giuseppe Di Vittorio n. 31/2 resistente - contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
I signori Parte 1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio ad Al Ouardyian Al Jadida in data 25.1.1998.
Dalla unione è nata prole: Persona 1 Parte 2 nata a [...] il [...],
,
nata a [...] il [...].
[...]
,
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.3.2024 la Sig.ra Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
"1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. pronunciare la separazione giudiziale dei signori Parte 1 e [...]
Controparte 1
Cont 3. assegnare la casa coniugale sita in Venaria Reale (TO) Via Giuseppe Di Vittorio n.
31/2, alla signora Parte 1 che vi risiede con i tre figli non economicamente autosufficienti;
4. determinare espressamente che l'Assegno Unico Universale debba continuare ad essere percepito esclusivamente dalla signora Pt 1 al 100%;
5. con contestuale provvedimento di liquidazione degli onorari in favore della sottoscritta legale per il sostenuto patrocinio a spese dello Stato".
La parte convenuta non si costituiva.
Avanti al Giudice relatore, compariva la Sig.ra Parte 1 che così dichiarava:
nata il "Vivo a Venaria Reale, in Via di Vittorio 31/2. Abito con i mei tre figli, Per 1 nata il [...], che sono tutti Pt 1 nato il [...] e Pt 4 20/2/2002,
maggiorenni.
Per 1 frequenta l'Università di lingue, Pt 1 frequenta l'Università di informatica e
Pt_4_frequenta il quarto anno delle scuole superiori. Io lavoro, faccio pulizie in regola e guadagno € 266,00 al mese e prendo l'assegno unico per una sola figlia, la più piccola, per €
96,00 al mese.
Cont La casa è dell' , pago un canone mensile di € 152,00.
Mio marito non versa nulla per il mantenimento dei figli".
All'esito di un'integrazione documentale necessaria per verificare la regolarità del contraddittorio, insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso.
Non veniva svolta attività istruttoria in assenza di richieste e di ogni necessità e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
2. Premesso che i coniugi sono cittadini egiziani, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede [art. 3, lett.
a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale [art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010].
In ogni caso valga il carattere c.d. universale dell'applicabilità dei Regolamenti UE in materia.
Nel merito si rileva che non vi è stata opposizione da parte della persona convenuta che è rimasta contumace nonostante la regolare notifica.
Il comportamento delle parti dimostra con certezza che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità alla domanda della ricorrente, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e rispondente agli interessi della prole.
Le spese sono irripetibili stante la natura della causa e l'assenza di attività istruttoria.
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M., così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
Controparte_1 ;
Contr
- assegna la casa coniugale 'sita in Venaria Reale (TO) Via Giuseppe Di Vittorio n. 31/2, alla signora Parte 1
-- dispone che l'Assegno Unico Universale debba continuare ad essere percepito esclusivamente dalla signora Pt 1 al 100%;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba