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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9706 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Simone Parte_1 C.F._1
Forte, delega in atti
-attore-
e
(c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore, dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_2 CP_3
con il proc. dom. avv.to Anna Iacomino, delega in atti
[...]
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di essere venuto a conoscenza in data 4.11.2022 dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria, sui suoi immobili siti in Montecorvino Rovella (SA), effettuata dall' in data 19.1.2022. Controparte_1
Sosteneva l'illegittimità di tale iscrizione per non aver mai ricevuto alcuna pagina 1 di 8 notificazione riguardante (i) l'iscrizione medesima, (ii) l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e (iii) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.p.r. n. 602/73.
Sul presupposto, quindi, che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla preventiva comunicazione, nel rispetto del diritto di difesa del contribuente, dovesse essere ritenuta del tutto illegittima, concludeva per l'accertamento della nullità dell'Iscrizione
Ipotecaria n. rep. 3168/9522 del 19/01/2022, Registro Particolare 161 - Registro
Generale 2437.
Costituitosi, l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_4
adito in favore del Giudice Tributario relativamente alla opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria fondata sull'omesso pagamento di cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Quanto invece alla opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria fondata sulle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace.
Nel merito, l'Agenzia precisava invece che se all'iscrizione ipotecaria non era applicabile l'invocata normativa di cui all'art. 50 dpr 500/73, la comunicazione preventiva di iscrizione era stata invece regolarmente notificata all'attore a mezzo posta mediante consegna ad un suo familiare convivente.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Affermata dal precedente giudice assegnatario la legittimità della rappresenta tecnica dell' , affidata ad un avvocato del libero foro, sul rilievo che la Controparte_4
controversia in esame, diretta alla dichiarazione della nullità dell'iscrizione ipotecaria, rientrava tra quelle che, in base al Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' n. 36437 del 5 luglio 2017, non erano riservate Controparte_5
all'Avvocatura dello Stato (cfr. ordinanza del 3.7.2023 da intendersi qui richiamata e trascritta), la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 12.11.2025
pagina 2 di 8 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Deve in primo luogo essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata da parte convenuta.
Al riguardo, la Suprema Corte, pronunciandosi a sezioni unite, ha recentemente ribadito (cfr. ordinanza n. 20268 del 19.7.2025) che, ai fini della giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, rileva la natura dei crediti posti a fondamento dei provvedimenti suddetti. Precisamente, ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario, questi ha giurisdizione unicamente in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, mentre al giudice tributario spetta decidere per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. anche Cassazione Sez.
Unite n. 17111/2017; n. 7822/2020; n. 16986/2022).
Dunque, nel caso di specie, il Giudice Tributario ha giurisdizione sull'iscrizione ipotecaria che si riferisce alle seguenti cartelle (cfr. doc. 4 e 8 , avendo il CP_1
credito sottostante natura fiscale: cartella n. 09520110001959214000 (diritto annuale iscrizione albi); cartella n. 09520110003706402000 (nella sola parte relativa ad Irap e addizionale Irpef); cartella n. 09520110011505458000 (nella sola parte relativa ad Irap, Iva, addizionale
Irpef);
cartella n. 09520110015649622000 (diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520120003087224000 (Irap);
cartella n. 09520120016352256000 (nella sola parte relativa ad Irap, Irpef, diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520140012388907000 (tassa automobilistica);
pagina 3 di 8 cartella n. 09520140017499455000 (nella sola parte relativa al pagamento annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520150008703254000 (tassa automobilistica);
cartella n. 09520150012607941000 (Irap);
cartella n. 09520150015540471000 (Irpef, Iva, diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520160005072803000 (nella sola parte relativa ad abbonamento canone radio e tassa automobilistica);
cartella n. 09520170003699517000 (tassa automobilistica);
cartella n. 09520180000693673000 (tassa automobilistica).
Merita uguale accoglimento l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'ente convenuto con riferimento all'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto i crediti derivanti dall'omesso pagamento delle cartelle relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sulle quali è competente per materia il Giudice di pace.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, il giudice di pace deve ritenersi competente per materia, ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, a decidere sulle opposizioni al preavviso di iscrizione ipotecaria se questo è emesso per una violazione del codice della strada, mentre la competenza per territorio si determina in relazione al luogo di accertamento della sanzione (Cassazione ord. 7460/2019).
Peraltro, se è vero che il principio di diritto riportato aveva ad oggetto l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, certamente questo può essere esteso anche al caso che qui occupa, perché la ratio è la medesima, trattandosi comunque di un'azione di accertamento negativo, atta a contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Dunque, le cartelle relative a sanzioni per violazione del CdS accertate nelle Province di Modena e Reggio Emilia sono le seguenti (cfr. doc. 4 e 8 cit.): cartella n. 09520120008287843000 (Comune di Fiorano Modenese); cartella n. 09520120016352256000 (nei limiti di € 834,27 Comune di Fiorano Modenese); cartella n. 09520130001504381000 (Comune di Reggio Emilia);
pagina 4 di 8 cartella n. 09520140017499455000 (nei limiti di € 252,04, Comune di Sassuolo); cartella n. 09520160005072803000 (nei limiti di € 1287,20, Comune di Modena); cartella n. 09520170000159449000 (Comune di Reggio Emilia).
In definitiva, quindi, questo giudice rimane competente a decidere sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa alle sole cartelle e agli avvisi di debito derivanti dal mancato versamento dei contributi previdenziali, di cui alla seguente elencazione (cfr. doc. 4 e 8 cit.):
cartella n. 09520110003706402000 (nei limiti di € 3.424,17);
cartella n. 09520110011505458000 (nei limiti di € 4.291,91);
cartella n. 09520110020010716000;
cartella n. 09520140000481263000;
cartella n. 09520140005750020000;
avviso di addebito n. 39520120000858851000;
avviso di addebito n. 39520120002243642000;
avviso di addebito n. 39520130000538990000;
avviso di addebito n. 39520130001907310000;
avviso di addebito n. 39520140000607414000;
avviso di addebito n. 39520140001466448000.
Giova, per completezza, precisare che pur trattandosi di crediti previdenziali non sussiste alcuna competenza funzionale del giudice del lavoro, considerato che nei
Tribunali, come quello adito, in cui vi sia una sezione specializzata che si occupa della materia previdenziale e giuslavoristica, l'introduzione della causa innanzi ad una sezione diversa non determina una ipotesi di incompetenza, ma una mera violazione della previsione tabellare relativa alla ripartizione degli affari tra le diverse sezioni.
Passando allora al merito della controversia, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della omessa notifica dell'avviso contenente l'intimazione di pagamento entro il termine di 5 giorni di cui all'art. 50 DPR 602/73, in ragione del fatto che l'iscrizione ipotecaria è atto alternativo rispetto all'esecuzione forzata e non necessita della pagina 5 di 8 notifica della predetta intimazione, essendo sufficiente la comunicazione al contribuente che si procederà con l'iscrizione, unitamente alla concessione di un termine per la presentazione delle proprie osservazioni (Cassazione n. 15345/2015).
Ugualmente, non coglie nel segno la censura relativa all'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Come si evince dalla documentazione prodotta da parte convenuta, la comunicazione n° 09576201900000217000 (doc.5) risulta notificata in data 7.9.2019, giusta relata che indica il soggetto ricevente nella persona di , qualificatasi “zia” e Persona_1
comunicazione di avvenuta notifica del 9.5.2019 (doc.5 cit.).
Con riferimento all'avviso di avvenuta notifica prodotto in atti, di cui l'attore lamenta che non vi sia prova della sua spedizione, va osservato che nella fattispecie l'Ente aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento in base alla procedura di cui all'art. 26 D.P.R. 602/73 che consente la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che alcuna raccomandata informativa prevedono nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Ed invero, l'art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l'art. 14 legge n. 890 del
1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n.
890 del 1982 (cfr. Cassazione n. 2365/2022; n. 19333/2022).
pagina 6 di 8 Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario
(Cassazione n. 2365 del 2022).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cassazione n. 10131/2020; n. 29642/2019).
Quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, dunque, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (cfr.
Cassazione n. 10131/2020; n.22444/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le contestazioni dell'iter notificatorio intrapreso dall'Agente Riscossione e concluso con consegna dell'atto a persona CP_4
diversa dal destinatario, in assenza della prova della ricezione della relativa raccomandata informativa, sono prive di pregio.
In conclusione, non sussiste la lamentata nullità della iscrizione ipotecaria in oggetto e la domanda di cancellazione va respinta, con la precisazione che non vi è alcun obbligo, previsto a pena di nullità, di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
(cfr. art. 77 dpr 602/73 l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1), rilevando tale diversa omissione solo ai fini della decorrenza del termine per pagina 7 di 8 opporsi all'iscrizione medesima.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in relazione all'iscrizione ipotecaria di cui alle cartelle indicate in parte motiva in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Reggio Emilia; dichiara l'incompetenza per materia in relazione all'iscrizione ipotecaria di cui alle cartelle indicate in parte motiva in favore del Giudice di Pace, rispettivamente, di
Modena e Reggio Emilia;
rigetta le altre domande;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Anna Iacomino, Parte_2
dichiaratasi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 11.268,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 13.12.2025
IL GIUDICE
NI NE
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9706 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Simone Parte_1 C.F._1
Forte, delega in atti
-attore-
e
(c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore, dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_2 CP_3
con il proc. dom. avv.to Anna Iacomino, delega in atti
[...]
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di essere venuto a conoscenza in data 4.11.2022 dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria, sui suoi immobili siti in Montecorvino Rovella (SA), effettuata dall' in data 19.1.2022. Controparte_1
Sosteneva l'illegittimità di tale iscrizione per non aver mai ricevuto alcuna pagina 1 di 8 notificazione riguardante (i) l'iscrizione medesima, (ii) l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e (iii) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.p.r. n. 602/73.
Sul presupposto, quindi, che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla preventiva comunicazione, nel rispetto del diritto di difesa del contribuente, dovesse essere ritenuta del tutto illegittima, concludeva per l'accertamento della nullità dell'Iscrizione
Ipotecaria n. rep. 3168/9522 del 19/01/2022, Registro Particolare 161 - Registro
Generale 2437.
Costituitosi, l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_4
adito in favore del Giudice Tributario relativamente alla opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria fondata sull'omesso pagamento di cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Quanto invece alla opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria fondata sulle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace.
Nel merito, l'Agenzia precisava invece che se all'iscrizione ipotecaria non era applicabile l'invocata normativa di cui all'art. 50 dpr 500/73, la comunicazione preventiva di iscrizione era stata invece regolarmente notificata all'attore a mezzo posta mediante consegna ad un suo familiare convivente.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Affermata dal precedente giudice assegnatario la legittimità della rappresenta tecnica dell' , affidata ad un avvocato del libero foro, sul rilievo che la Controparte_4
controversia in esame, diretta alla dichiarazione della nullità dell'iscrizione ipotecaria, rientrava tra quelle che, in base al Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' n. 36437 del 5 luglio 2017, non erano riservate Controparte_5
all'Avvocatura dello Stato (cfr. ordinanza del 3.7.2023 da intendersi qui richiamata e trascritta), la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 12.11.2025
pagina 2 di 8 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Deve in primo luogo essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata da parte convenuta.
Al riguardo, la Suprema Corte, pronunciandosi a sezioni unite, ha recentemente ribadito (cfr. ordinanza n. 20268 del 19.7.2025) che, ai fini della giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, rileva la natura dei crediti posti a fondamento dei provvedimenti suddetti. Precisamente, ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario, questi ha giurisdizione unicamente in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, mentre al giudice tributario spetta decidere per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. anche Cassazione Sez.
Unite n. 17111/2017; n. 7822/2020; n. 16986/2022).
Dunque, nel caso di specie, il Giudice Tributario ha giurisdizione sull'iscrizione ipotecaria che si riferisce alle seguenti cartelle (cfr. doc. 4 e 8 , avendo il CP_1
credito sottostante natura fiscale: cartella n. 09520110001959214000 (diritto annuale iscrizione albi); cartella n. 09520110003706402000 (nella sola parte relativa ad Irap e addizionale Irpef); cartella n. 09520110011505458000 (nella sola parte relativa ad Irap, Iva, addizionale
Irpef);
cartella n. 09520110015649622000 (diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520120003087224000 (Irap);
cartella n. 09520120016352256000 (nella sola parte relativa ad Irap, Irpef, diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520140012388907000 (tassa automobilistica);
pagina 3 di 8 cartella n. 09520140017499455000 (nella sola parte relativa al pagamento annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520150008703254000 (tassa automobilistica);
cartella n. 09520150012607941000 (Irap);
cartella n. 09520150015540471000 (Irpef, Iva, diritto annuale iscrizione albi);
cartella n. 09520160005072803000 (nella sola parte relativa ad abbonamento canone radio e tassa automobilistica);
cartella n. 09520170003699517000 (tassa automobilistica);
cartella n. 09520180000693673000 (tassa automobilistica).
Merita uguale accoglimento l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'ente convenuto con riferimento all'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto i crediti derivanti dall'omesso pagamento delle cartelle relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sulle quali è competente per materia il Giudice di pace.
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, il giudice di pace deve ritenersi competente per materia, ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, a decidere sulle opposizioni al preavviso di iscrizione ipotecaria se questo è emesso per una violazione del codice della strada, mentre la competenza per territorio si determina in relazione al luogo di accertamento della sanzione (Cassazione ord. 7460/2019).
Peraltro, se è vero che il principio di diritto riportato aveva ad oggetto l'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, certamente questo può essere esteso anche al caso che qui occupa, perché la ratio è la medesima, trattandosi comunque di un'azione di accertamento negativo, atta a contestare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Dunque, le cartelle relative a sanzioni per violazione del CdS accertate nelle Province di Modena e Reggio Emilia sono le seguenti (cfr. doc. 4 e 8 cit.): cartella n. 09520120008287843000 (Comune di Fiorano Modenese); cartella n. 09520120016352256000 (nei limiti di € 834,27 Comune di Fiorano Modenese); cartella n. 09520130001504381000 (Comune di Reggio Emilia);
pagina 4 di 8 cartella n. 09520140017499455000 (nei limiti di € 252,04, Comune di Sassuolo); cartella n. 09520160005072803000 (nei limiti di € 1287,20, Comune di Modena); cartella n. 09520170000159449000 (Comune di Reggio Emilia).
In definitiva, quindi, questo giudice rimane competente a decidere sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa alle sole cartelle e agli avvisi di debito derivanti dal mancato versamento dei contributi previdenziali, di cui alla seguente elencazione (cfr. doc. 4 e 8 cit.):
cartella n. 09520110003706402000 (nei limiti di € 3.424,17);
cartella n. 09520110011505458000 (nei limiti di € 4.291,91);
cartella n. 09520110020010716000;
cartella n. 09520140000481263000;
cartella n. 09520140005750020000;
avviso di addebito n. 39520120000858851000;
avviso di addebito n. 39520120002243642000;
avviso di addebito n. 39520130000538990000;
avviso di addebito n. 39520130001907310000;
avviso di addebito n. 39520140000607414000;
avviso di addebito n. 39520140001466448000.
Giova, per completezza, precisare che pur trattandosi di crediti previdenziali non sussiste alcuna competenza funzionale del giudice del lavoro, considerato che nei
Tribunali, come quello adito, in cui vi sia una sezione specializzata che si occupa della materia previdenziale e giuslavoristica, l'introduzione della causa innanzi ad una sezione diversa non determina una ipotesi di incompetenza, ma una mera violazione della previsione tabellare relativa alla ripartizione degli affari tra le diverse sezioni.
Passando allora al merito della controversia, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della omessa notifica dell'avviso contenente l'intimazione di pagamento entro il termine di 5 giorni di cui all'art. 50 DPR 602/73, in ragione del fatto che l'iscrizione ipotecaria è atto alternativo rispetto all'esecuzione forzata e non necessita della pagina 5 di 8 notifica della predetta intimazione, essendo sufficiente la comunicazione al contribuente che si procederà con l'iscrizione, unitamente alla concessione di un termine per la presentazione delle proprie osservazioni (Cassazione n. 15345/2015).
Ugualmente, non coglie nel segno la censura relativa all'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Come si evince dalla documentazione prodotta da parte convenuta, la comunicazione n° 09576201900000217000 (doc.5) risulta notificata in data 7.9.2019, giusta relata che indica il soggetto ricevente nella persona di , qualificatasi “zia” e Persona_1
comunicazione di avvenuta notifica del 9.5.2019 (doc.5 cit.).
Con riferimento all'avviso di avvenuta notifica prodotto in atti, di cui l'attore lamenta che non vi sia prova della sua spedizione, va osservato che nella fattispecie l'Ente aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento in base alla procedura di cui all'art. 26 D.P.R. 602/73 che consente la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che alcuna raccomandata informativa prevedono nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Ed invero, l'art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l'art. 14 legge n. 890 del
1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n.
890 del 1982 (cfr. Cassazione n. 2365/2022; n. 19333/2022).
pagina 6 di 8 Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario
(Cassazione n. 2365 del 2022).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cassazione n. 10131/2020; n. 29642/2019).
Quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, dunque, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (cfr.
Cassazione n. 10131/2020; n.22444/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le contestazioni dell'iter notificatorio intrapreso dall'Agente Riscossione e concluso con consegna dell'atto a persona CP_4
diversa dal destinatario, in assenza della prova della ricezione della relativa raccomandata informativa, sono prive di pregio.
In conclusione, non sussiste la lamentata nullità della iscrizione ipotecaria in oggetto e la domanda di cancellazione va respinta, con la precisazione che non vi è alcun obbligo, previsto a pena di nullità, di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
(cfr. art. 77 dpr 602/73 l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1), rilevando tale diversa omissione solo ai fini della decorrenza del termine per pagina 7 di 8 opporsi all'iscrizione medesima.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione in relazione all'iscrizione ipotecaria di cui alle cartelle indicate in parte motiva in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Reggio Emilia; dichiara l'incompetenza per materia in relazione all'iscrizione ipotecaria di cui alle cartelle indicate in parte motiva in favore del Giudice di Pace, rispettivamente, di
Modena e Reggio Emilia;
rigetta le altre domande;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Anna Iacomino, Parte_2
dichiaratasi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 11.268,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 13.12.2025
IL GIUDICE
NI NE
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