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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10339/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Francesco Iannaccone e Martino Melchionda, presso il cui studio, sito in Avellino alla piazza Perugini n. 4, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice speciale CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 13/4/2021 autenticata dal Notaio , Rep. n. 23092, Racc. n. 11366, dagli Persona_1
Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, presso il cui studio, sito in
Roma alla via Barberini n. 47, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dagli
Avv.ti Renato Sardi e Paolo Glielmi, presso il cui studio, sito in Ebolia alla via G. Matteotti n. 63, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 10/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato Parte_3
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, quali garanti della debitrice principale della somma di € 91.796,22 quale Parte_4
debitoria derivante dal contratto di apertura di credito del 20/4/2009, per
€. 100.000,00, regolato in c/c n. 01/05/01/0051633, al tasso annuo effettivo del 5,13709%, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo opposto è inammissibile per violazione del “ne bis in idem”, atteso che essa risulta essere assolutamente identica a quella già formulata in seno alla procedura
N.R.G. 4321/2012 del Tribunale di Salerno – Sez. Distaccata di Eboli, da cui è derivata l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 389/2012; che, infatti, in entrambe le domande monitorie, la opposta ha azionato nei confronti della e dei presunti fideiussori sigg.ri Parte_4
e il credito asseritamente derivante dal contratto Parte_1 Parte_2
di apertura di credito del 20/4/2009, per €. 100.000,00, regolato in c/c n.
01/05/01/0051633; quale secondo motivo di opposizione, che il diritto di
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza credito oggetto di ingiunzione si è estinto per decorso della prescrizione ordinaria decennale, non avendo la validamente azionato nei loro CP_3
confronti alcuna utile azione, pur a fronte della revoca dell'affidamento della linea di credito su c/c presuntamente avvenuta in data 29/3/2011, di cui essi non hanno avuto comunque alcuna conoscenza;
quale terzo motivo di opposizione, che le fideiussioni da essi rilasciate devono essere dichiarate nulle non recando la loro sottoscrizione in relazione alle clausole generali e, comunque, in via subordinata, che devono essere dichiarate nulle le clausole di cui agli artt. 1-3-5-6 e 10, il cui contenuto vessatorio è riconosciuto dalla stessa Banca nel modulo da essa predisposto, tant'è che se ne richiede un'approvazione “specifica”; quale quarto motivo di opposizione, che le fideiussioni da essi rilasciate nel 2009 sono affette da nullità totale o parziale, in quanto contenenti le clausole di cui all'Accordo
A.B.I. del 2003 ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; quale sesto motivo di opposizione, che la nullità della pattuizione contenente la deroga al disposto di cui all'articolo 1957
c.c., sia perché anticoncorrenziale sia perché vessatoria, comporta la decadenza della Banca creditrice, che non ha agito giudizialmente nei loro confronti entro il termine legale di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, avvenuta il 29/3/2011; quale settimo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito attivato mediante ingiunzione;
quale ottavo motivo di opposizione, che essi quali garanti della debitrice principale sono liberati ex art. 1956 c.c. dall'obbligazione di garanzia;
che, infatti, essi hanno prestato la loro fideiussione in favore della società in nome collettivo Parte_5
non avendo alcuna conoscenza dei fenomeni successori e/o di
[...]
trasformazione che hanno interessato l'ente garantito, né di tanto sono stati informati dalla Banca la quale, in deroga ad ogni dovere di correttezza e buona fede, ha proseguito nella propria attività di erogazione del credito
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza anche in favore della società di capitali, pur mutando le condizioni di responsabilità dell'ente, ed anche quando era oramai evidente la situazione di insolvenza della società – la – tant'è che la Parte_4
stessa – a distanza di qualche anno - è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 29/2014; quale nono motivo di opposizione che, in ogni caso, nel corso del rapporto di conto corrente il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione, la Banca opposta ha applicato la commissione di massimo scoperto priva di causa ed interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati ES CO e MA IO, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
procuratrice speciale deducendo: di essersi resa cessionaria, CP_2
in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il
10/11/2022, dalla Controparte_4
di una serie di crediti, tra cui quello posto a fondamento del Decreto
[...]
Ingiuntivo opposto;
che della predetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 137 del 24/11/2022 e ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca
Cedente) ha reso disponibili nella pagina web http://centotrenta.com/it/cessioni/principio/ fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
che preliminarmente osserva che sulla base del
Decreto Ingiuntivo n. 389/2012 è stato notificato in data 28/2/2018 un atto di precetto;
che gli odierni opponenti proponevano opposizione ed il
Tribunale di Salerno rilevava che il Decreto Ingiuntivo n. 389/2012,
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza notificato in data 28/5/2012, era stato indirizzato in un luogo diverso dalla residenza degli opponenti, per cui concludeva per l'illegittimità delle modalità di notificazione del titolo esecutivo;
che, pertanto, il Decreto
Ingiuntivo n. 2429/2022, oltre ad essere pienamente legittimo, risulta titolo esecutivo indispensabile a parte opposta per la tutela giudiziale del proprio diritto di credito;
Ad ogni modo, indipendentemente da quanto sopra già di per se assorbente, si evidenzia come sia oramai orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere pienamente legittima l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi sia già in possesso di un titolo esecutiva basato sul medesimo credito, nel caso in cui sussista un interesse del creditore (art. 100 c.p.c.) a domandarne l'emissione e nel caso in cui tale domanda non integri un abuso del diritto o del processo;
che anche il motivo di opposizione relativo alla prescrizione del diritto di credito è infondato, stante la notifica dell'atto di precetto nei confronti degli opponenti, avvenuta il 28/2/2018, che può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione;
che il contratto di fideiussione risulta regolarmente sottoscritto in calce ad ogni sua pagina, sia dalla Banca cedente sia dai fideiussori, odierni opponenti;
che, in particolare, si evidenzia come le firma apposte nell'ultima pagina del contratto siano state apposte in calce al richiamo di espressa approvazione delle precedenti clausole cd. vessatorie, ivi riassunte;
che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti necessari per qualificare i fideiussori Parte_1
e quali “consumatori”, in quanto il contratto di garanzia Parte_2
è stato prestato in favore della “ per Parte_6
garantire l'adempimento delle obbligazioni della società; che il predetto contratto di garanzia, infatti, è stato stipulato dagli opponenti nell'ambito della loro attività professionale, sulla base di incontestabili ed evidenti collegamenti funzionali, che legano entrambi i predetti garanti a tale società garantita;
che non sussiste neppure la nullità anticoncorrenziale della
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza fideiussione sottoscritta dagli opponenti, in quanto il contratto è stato da loro firmato il 20/4/2009 e non risulta in alcun modo che la Banca sia stata al tempo una associata A.B.I., né che la stessa abbia adottato in accordo con le altre, lo schema poi giudicato lesivo dalla concorrenza;
che è evidente, poi, come non sussiste alcuna corrispondenza tra lo schema A.B.I. del 2003 ed il contratto “a valle” oggetto di causa;
che stante la clausola “a prima richiesta” contenuta nel contratto sottoscritto dagli opponenti, esso va qualificato come “contratto autonomo di garanzia”, di talchè non può operare il disposto dell'articolo 1957 c.c., in ogni caso oggetto di rinuncia pattiziamente;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, avendo depositato il contratto di conto corrente e quello apertura di credito e tutti gli estratti conto dall'accensione del rapporto fino alla chiusura;
che gli opponenti non possono invocare il disposto dell'articolo 1956 c.c., essendo stati soci illimitatamente responsabili della società debitrice principale;
che le doglianze circa la commissione di massimo scoperto e l'usurarietà degli interessi sono generiche, oltre che infondate.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice speciale ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannarsi e al Parte_3 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in suo favore, della somma di € 91.796,22 oltre interessi convenzionali o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 15/3/2024).
Venivano quindi concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con comparsa depositata telematicamente il 06/9/2024 si costituiva in giudizio la deducendo: che nelle more del giudizio Controparte_3
essa, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 31/5/2024, ha acquistato “pro soluto”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 da Pt_7
i crediti che alla data del 05/12/2023 Controparte_1
soddisfacevano i criteri oggettivi ivi indicati;
che della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 72 del 20/6/2024; che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti di GA (NDG 8342_50638), nonché nei Controparte_5
confronti dei fideiussori, debitori in solido, sigg.ri Parte_1
e ; che, dunque, essa è subentrata nel
[...] Parte_2
diritto di credito e nelle azioni anche processuali connesse al credito ceduto, già vantate dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha concluso Controparte_3
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla
Controparte_1
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 10/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza 1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
15/3/2024).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022 opposto, in quanto costituente violazione del “ne bis in idem” da parte dell'opposta, poiché la domanda proposta mediante deposito del ricorso monitorio nel presente giudizio sarebbe assolutamente identica a quella già formulata nel procedimento N.R.G. 4321/2012 del Tribunale di Salerno – Sezione
Distaccata di Eboli, da cui è derivata l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.
389/2012.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che risulta pacifico tra le parti in causa che la parte opposta aveva già chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 389/2012 dal
Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli, per la medesima
“causa petendi” posta a fondamento del ricorso monitorio esitato nel
Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022, ovvero il saldo debitore del contratto di conto corrente con apertura di credito del 20/4/2009 per € 100.000,00 regolato in conto corrente n. 01/05/01/0051633 e nei confronti delle stesse parti, cioè gli odierni opponenti sigg.ri e Parte_1
in qualità di garanti della debitrice principale Parte_2 [...]
Parte_4
Infatti, non solo parte opposta, a fronte della specifica allegazione sul punto da parte dell'opponente, non ha sollevato alcuna contestazione, ma ha assunto un contegno difensivo volto invece a giustificare sul piano giuridico
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza la duplicazione dei titoli esecutivi da essa ottenuti per le stesse causali nei confronti delle stesse parti, consistenti nei due Decreti Ingiuntivi (n.
389/2012 e n. 2429/2022), in tal modo riconoscendo, appunto, quale dato pacifico la duplicazione dei titoli esecutivi.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21768/2019) ha stabilito in ordine alla possibilità per le parti di munirsi di più titoli esecutivi quanto segue: “In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che nulla vieti tale duplicazione, da ultimo, si veda
Sez. 5 -, Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01).
Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 -
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza 01)
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato
l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato; non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe; non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori….”.
Applicando alla vicenda in esame le coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte di Cassazione ne consegue, con ogni evidenza, che risulta ostativo all'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022 ed alla sua conservazione nel mondo giuridico il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del “bis in idem”, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio. Infatti, il conseguimento del secondo Decreto Ingiuntivo
(n. 2429/2022) per le medesime ragioni e nei confronti delle stesse parti del primo D.I. (n. 389/2012), integra una vistosa violazione del divieto di “bis in idem”, mentre a nulla rileva la circostanza, accertata in sede di opposizione a precetto proposta dagli odierni opponenti nei confronti di precetto basato sul Decreto Ingiuntivo n. 389/2012, che quest'ultimo fu notificato erroneamente alla parte ingiunta, atteso che anche la notificazione irregolare del provvedimento monitorio o oltre i termini di legge di cui all'articolo 644 c.p.c. non fa venire meno l'interesse della parte ad ottenere una pronuncia di accertamento e condanna.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2429/2022 va revocato.
Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico della
e per essa della procuratrice speciale Controparte_1 [...]
e della in solido tra loro e, considerate la CP_2 Controparte_3
natura, il valore (€ 91.796,22, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati ES CO e
MA IO, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
2429/2022;
2) Condanna la e per essa la procuratrice CP_1 CP_1
speciale e la alla refusione, in CP_2 Controparte_3
favore di e delle spese Parte_1 Parte_2
di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati
ES CO e MA IO, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Salerno il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo Proc. N.R.G.A.C. 10339/2022 - Sentenza