TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2155/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI ANDREA ATTORE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BURANI Controparte_1 C.F._2
VAINER CONVENUTO
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio , suo vicino di Parte_1 Controparte_1 casa, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'aggressione subita in data 21.04.2023, allorquando, in occasione di un alterco verbale sulla soglia del palazzo condominiale, quest'ultimo gli ha scagliato l'anta del portone d'ingresso sulla schiena, per poi afferrarlo dal collo e strattonarlo, provocandogli un trauma al rachide lombo-sacrale e un severo disturbo d'ansia che l'hanno costretto ad affrontare, nei mesi successivi, un lungo iter clinico. A supporto della domanda, l'attore ha prodotto, oltre alla denuncia-querela sporta nei confronti del convenuto, varia documentazione medica nonché una perizia medico-legale di parte dalla quale risulterebbe un danno biologico permanente nella misura dell'11-12%, una invalidità temporanea al 75% per 3 giorni, al 50% per 30 giorni e al 15% per 274 giorni. Richiamando quindi le Tabelle di Milano del 2021 e considerando una personalizzazione del 48%, ha quantificato in € 43.742,25 il danno non patrimoniale e in € 2.157,20 il danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute. Si è costituito in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti riportata dall'attore ed esponendo:
- che quel giorno, mentre stava rincasando, ha incrociato sulla soglia dell'edificio condominiale il , che stava uscendo a gettare i rifiuti;
Pt_1
1 - che costui, avendo entrambe le mani impegnate – poiché in una reggeva il pattume e nell'altra una bottiglia di vetro - non ha mantenuto l'anta del portone condominiale, dotata di un meccanismo a molla, che verosimilmente lo ha urtato mentre passava;
- che, nel frangente, il gli ha rivolto l'ennesimo insulto e da lì è sorta una Pt_1 discussione verbale, nel corso della quale quest'ultimo, brandendo la bottiglia di vetro, ha minacciato di colpirlo;
- di avergli quindi dato una spinta per tenerlo lontano ed evitare di essere aggredito;
- che alla discussione hanno assistito un passante, il quale li ha invitati alla calma, nonché le rispettive mogli che, sentendo le loro voci, si sono affacciate dai rispettivi balconi, entrambi posti al secondo piano dello stabile;
- che a quel punto l'alterco si è concluso ed entrambi sono rientrati nelle proprie abitazioni. Negando quindi ogni responsabilità per le lesioni lamentate dall'attore, ha insistito per il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto limitarsi il risarcimento a quanto eventualmente determinato dal CTU o dal Giudice. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, la causa è stata istruita in via documentale, nonché attraverso l'assunzione di prove testimoniali, quindi è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che, nelle note difensive finali, il difensore di parte convenuta ha dedotto la pendenza, dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, di un procedimento penale a carico del (n. RGNR 288/23) per i medesimi fatti e ha instato per la sospensione ex art. 295 CP_1
c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale;
il difensore di parte attrice, in sede di discussione, si è opposto alla richiesta.
2. Partendo da quest'ultima questione processuale, va respinta la richiesta ex art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto, atteso che, non essendovi stata costituzione di parte civile nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Giudice di Pace, l'esito dello stesso non può avere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio civile di danno. Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dal convenuto con le note difensive, costituita dal verbale dell'udienza del 31.03.2025 tenutasi nell'ambito del predetto procedimento penale, in quanto, benché fosse già nella disponibilità della parte all'udienza del 9.04.2025 di questo giudizio, è stata ingiustificatamente prodotta solo in un momento successivo.
3. Passando al merito, in punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il quale prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di illecito extracontrattuale, colui che propone in giudizio una domanda risarcitoria è tenuto ad allegarne in modo specifico e a dimostrarne gli elementi costitutivi, ossia l'elemento oggettivo e soggettivo del fatto da cui sarebbe derivato il danno;
in particolare, sotto il primo profilo, occorre fornire la prova specifica della condotta antigiuridica, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra l'una e l'altro.
2 Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi quanto segue:
- l'attore ha dedotto di essere stato aggredito dal proprio vicino di casa CP_1
, incontrato casualmente nei pressi dell'entrata del palazzo condominiale, il quale,
[...] dopo un alterco sorto per futili motivi, gli avrebbe scagliato sulla schiena l'anta del portone e lo avrebbe successivamente afferrato dal collo per due volte strattonandolo e minacciandolo;
- a sostegno della propria tesi ha prodotto:
• il referto del pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia cui si è rivolto subito dopo l'aggressione, recante quale diagnosi conclusiva “riferite percosse”;
• la copia della denuncia sporta nei confronti del convenuto il giorno successivo;
• documentazione medica attestante il perdurare di lombalgia e insonnia sino alla data del 21.02.2024, giorno in cui il suo medico curante ha certificato l'avvenuta guarigione;
• una perizia medico-legale di parte attestante un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti cod.F43.22 sec Manual DSM IV-TER persistente, arousal, somatizzazioni con necessità di terapia neuropsicofarmacologica plurima e plurivariata costante e con moderata risposta farmacoterapeutica. Dorso-lomalgia in cifosi dorsale, cuneizzazione di D11 e spondilodiscoartrosi rachide lombare. Riassunto: § Danno Biologico Permanente (DBP) = 11-12 (undici/ dodici) %; §Inabilità temporanea (IT) indennizzabile come danno biologico temporaneo (DBT) o malattia extrabiologica = 307 (trecentosette) gg. * ITP al 75% = 3 (tre) gg *ITP al 50% = 30 (trenta) gg * ITP al 15% = 274 (duecentosettantaquattro) gg considerando una media di periodi caratterizzati da variabile invalidità”;
- come anticipato in premessa, richiamando i parametri delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano, ha quantificato il danno subìto in € 45.899,45, comprensivi delle spese mediche;
- il convenuto, pur confermando la lite del 21.04.2023, ha contestato gli addebiti nei suoi confronti, negando di aver scaraventato l'anta del portone sulla schiena dell'attore e rappresentando di averlo spintonato al solo fine di difendersi da costui che lo minacciava con una bottiglia di vetro;
- partendo dalla ricostruzione del fatto, occorre richiamare le emergenze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa: il teste compagna del , ha riferito di Testimone_1 Pt_1 aver sentito delle urla - probabilmente di -, di essersi quindi sporta dal balcone che CP_1 affaccia sul cortile dello stabile e di aver visto il convenuto strattonare l'attore tenendolo per il bavero, mentre quest'ultimo rimaneva immobile;
la teste coniuge del ha Tes_2 CP_1 riferito di aver sentito delle voci animate, di essersi affacciata dal balcone della propria abitazione e di aver visto l'attore che, brandendo una bottiglia, discuteva con il convenuto;
- in sostanza, le due testimoni escusse si sono limitate a confermare le versioni prospettate dai rispettivi consorti ed, essendo fra esse contrastanti, si annullano a vicenda;
- di per se stesse e in assenza di altri elementi, infatti, tali deposizioni non permettono di addivenire ad una ricostruzione univoca della dinamica della lite, posto che nessuna delle due testimoni ha visto il convenuto spingere l'anta del portone sulla schiena del convenuto e che, nonostante entrambe fossero affacciate da balconi aventi la medesima visuale sul cortile, hanno riferito due scene differenti;
- il teste che stava percorrendo a piedi la strada antistante l'ingresso Testimone_3 del condominio ove è accaduto il fatto, ha confermato di aver sentito delle urla provenire dal marciapiede di fronte e di aver visto il convenuto che, mentre “urlava in faccia al , poneva Pt_1 le proprie mani all'altezza del petto dell'attore compiendo un gesto che sembrava una spinta;
ha
3 inoltre riferito di aver “urlato di smettere” e che, subito dopo, il convenuto si è allontanato ed è entrato nel condominio;
- questa deposizione, proveniente da un teste particolarmente attendibile in quanto, oltre ad essere un terzo estraneo ai rispettivi nuclei familiari delle parti, ha assistito ai fatti (o quantomeno a una frazione di essi) ed è intervenuto nel tentativo di sedare la lite, non offre in realtà alcun elemento a supporto della tesi dell'attore: egli, infatti, non ha assistito all'episodio svoltosi sull'uscio condominiale, non ha visto il convenuto spingere il portone sulla schiena del né strattonarlo tenendolo per il colletto della camicia;
Pt_1
- la dinamica dell'aggressione, così come prospettata in citazione, non ha dunque trovato conferma nell'istruttoria orale svolta;
- la documentazione prodotta dall'attore, di per sé, non è dirimente: innanzitutto, dal certificato del Pronto Soccorso (ove il si è recato lo stesso 21.04.2023) non emerge Pt_1 alcun elemento utile, in quanto nella parte relativa all'anamnesi, è riportato esclusivamente quanto riferito - unilateralmente - dal stesso;
Pt_1
- tale certificato attesta poi che l'esame obiettivo del paziente ha avuto un esito del tutto normale, che non sono stati rinvenuti evidenti segni di trauma e che i raggi non hanno evidenziato la presenza di fratture;
- conseguentemente, non è possibile sostenere che la lombalgia lamentata dall'attore sia causalmente riconducibile all'episodio oggetto di causa;
- la successiva documentazione medica, relativa a disturbi d'ansia, insonnia, ecc. e all'assunzione di farmaci ansiolitici è irrilevante per le medesime ragioni. In definitiva, l'attore – benché gravato dal relativo onere – non ha dimostrato l'elemento oggettivo del fatto illecito sul quale si fonda la domanda risarcitoria, la quale va, pertanto, necessariamente rigettata. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA la domanda dell'attore; CONDANNA l'attore a pagare al convenuto le spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 14/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI ANDREA ATTORE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BURANI Controparte_1 C.F._2
VAINER CONVENUTO
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio , suo vicino di Parte_1 Controparte_1 casa, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'aggressione subita in data 21.04.2023, allorquando, in occasione di un alterco verbale sulla soglia del palazzo condominiale, quest'ultimo gli ha scagliato l'anta del portone d'ingresso sulla schiena, per poi afferrarlo dal collo e strattonarlo, provocandogli un trauma al rachide lombo-sacrale e un severo disturbo d'ansia che l'hanno costretto ad affrontare, nei mesi successivi, un lungo iter clinico. A supporto della domanda, l'attore ha prodotto, oltre alla denuncia-querela sporta nei confronti del convenuto, varia documentazione medica nonché una perizia medico-legale di parte dalla quale risulterebbe un danno biologico permanente nella misura dell'11-12%, una invalidità temporanea al 75% per 3 giorni, al 50% per 30 giorni e al 15% per 274 giorni. Richiamando quindi le Tabelle di Milano del 2021 e considerando una personalizzazione del 48%, ha quantificato in € 43.742,25 il danno non patrimoniale e in € 2.157,20 il danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute. Si è costituito in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti riportata dall'attore ed esponendo:
- che quel giorno, mentre stava rincasando, ha incrociato sulla soglia dell'edificio condominiale il , che stava uscendo a gettare i rifiuti;
Pt_1
1 - che costui, avendo entrambe le mani impegnate – poiché in una reggeva il pattume e nell'altra una bottiglia di vetro - non ha mantenuto l'anta del portone condominiale, dotata di un meccanismo a molla, che verosimilmente lo ha urtato mentre passava;
- che, nel frangente, il gli ha rivolto l'ennesimo insulto e da lì è sorta una Pt_1 discussione verbale, nel corso della quale quest'ultimo, brandendo la bottiglia di vetro, ha minacciato di colpirlo;
- di avergli quindi dato una spinta per tenerlo lontano ed evitare di essere aggredito;
- che alla discussione hanno assistito un passante, il quale li ha invitati alla calma, nonché le rispettive mogli che, sentendo le loro voci, si sono affacciate dai rispettivi balconi, entrambi posti al secondo piano dello stabile;
- che a quel punto l'alterco si è concluso ed entrambi sono rientrati nelle proprie abitazioni. Negando quindi ogni responsabilità per le lesioni lamentate dall'attore, ha insistito per il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto limitarsi il risarcimento a quanto eventualmente determinato dal CTU o dal Giudice. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, la causa è stata istruita in via documentale, nonché attraverso l'assunzione di prove testimoniali, quindi è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che, nelle note difensive finali, il difensore di parte convenuta ha dedotto la pendenza, dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, di un procedimento penale a carico del (n. RGNR 288/23) per i medesimi fatti e ha instato per la sospensione ex art. 295 CP_1
c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale;
il difensore di parte attrice, in sede di discussione, si è opposto alla richiesta.
2. Partendo da quest'ultima questione processuale, va respinta la richiesta ex art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto, atteso che, non essendovi stata costituzione di parte civile nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Giudice di Pace, l'esito dello stesso non può avere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio civile di danno. Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta dal convenuto con le note difensive, costituita dal verbale dell'udienza del 31.03.2025 tenutasi nell'ambito del predetto procedimento penale, in quanto, benché fosse già nella disponibilità della parte all'udienza del 9.04.2025 di questo giudizio, è stata ingiustificatamente prodotta solo in un momento successivo.
3. Passando al merito, in punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il quale prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. In base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di illecito extracontrattuale, colui che propone in giudizio una domanda risarcitoria è tenuto ad allegarne in modo specifico e a dimostrarne gli elementi costitutivi, ossia l'elemento oggettivo e soggettivo del fatto da cui sarebbe derivato il danno;
in particolare, sotto il primo profilo, occorre fornire la prova specifica della condotta antigiuridica, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra l'una e l'altro.
2 Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi quanto segue:
- l'attore ha dedotto di essere stato aggredito dal proprio vicino di casa CP_1
, incontrato casualmente nei pressi dell'entrata del palazzo condominiale, il quale,
[...] dopo un alterco sorto per futili motivi, gli avrebbe scagliato sulla schiena l'anta del portone e lo avrebbe successivamente afferrato dal collo per due volte strattonandolo e minacciandolo;
- a sostegno della propria tesi ha prodotto:
• il referto del pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia cui si è rivolto subito dopo l'aggressione, recante quale diagnosi conclusiva “riferite percosse”;
• la copia della denuncia sporta nei confronti del convenuto il giorno successivo;
• documentazione medica attestante il perdurare di lombalgia e insonnia sino alla data del 21.02.2024, giorno in cui il suo medico curante ha certificato l'avvenuta guarigione;
• una perizia medico-legale di parte attestante un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti cod.F43.22 sec Manual DSM IV-TER persistente, arousal, somatizzazioni con necessità di terapia neuropsicofarmacologica plurima e plurivariata costante e con moderata risposta farmacoterapeutica. Dorso-lomalgia in cifosi dorsale, cuneizzazione di D11 e spondilodiscoartrosi rachide lombare. Riassunto: § Danno Biologico Permanente (DBP) = 11-12 (undici/ dodici) %; §Inabilità temporanea (IT) indennizzabile come danno biologico temporaneo (DBT) o malattia extrabiologica = 307 (trecentosette) gg. * ITP al 75% = 3 (tre) gg *ITP al 50% = 30 (trenta) gg * ITP al 15% = 274 (duecentosettantaquattro) gg considerando una media di periodi caratterizzati da variabile invalidità”;
- come anticipato in premessa, richiamando i parametri delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano, ha quantificato il danno subìto in € 45.899,45, comprensivi delle spese mediche;
- il convenuto, pur confermando la lite del 21.04.2023, ha contestato gli addebiti nei suoi confronti, negando di aver scaraventato l'anta del portone sulla schiena dell'attore e rappresentando di averlo spintonato al solo fine di difendersi da costui che lo minacciava con una bottiglia di vetro;
- partendo dalla ricostruzione del fatto, occorre richiamare le emergenze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa: il teste compagna del , ha riferito di Testimone_1 Pt_1 aver sentito delle urla - probabilmente di -, di essersi quindi sporta dal balcone che CP_1 affaccia sul cortile dello stabile e di aver visto il convenuto strattonare l'attore tenendolo per il bavero, mentre quest'ultimo rimaneva immobile;
la teste coniuge del ha Tes_2 CP_1 riferito di aver sentito delle voci animate, di essersi affacciata dal balcone della propria abitazione e di aver visto l'attore che, brandendo una bottiglia, discuteva con il convenuto;
- in sostanza, le due testimoni escusse si sono limitate a confermare le versioni prospettate dai rispettivi consorti ed, essendo fra esse contrastanti, si annullano a vicenda;
- di per se stesse e in assenza di altri elementi, infatti, tali deposizioni non permettono di addivenire ad una ricostruzione univoca della dinamica della lite, posto che nessuna delle due testimoni ha visto il convenuto spingere l'anta del portone sulla schiena del convenuto e che, nonostante entrambe fossero affacciate da balconi aventi la medesima visuale sul cortile, hanno riferito due scene differenti;
- il teste che stava percorrendo a piedi la strada antistante l'ingresso Testimone_3 del condominio ove è accaduto il fatto, ha confermato di aver sentito delle urla provenire dal marciapiede di fronte e di aver visto il convenuto che, mentre “urlava in faccia al , poneva Pt_1 le proprie mani all'altezza del petto dell'attore compiendo un gesto che sembrava una spinta;
ha
3 inoltre riferito di aver “urlato di smettere” e che, subito dopo, il convenuto si è allontanato ed è entrato nel condominio;
- questa deposizione, proveniente da un teste particolarmente attendibile in quanto, oltre ad essere un terzo estraneo ai rispettivi nuclei familiari delle parti, ha assistito ai fatti (o quantomeno a una frazione di essi) ed è intervenuto nel tentativo di sedare la lite, non offre in realtà alcun elemento a supporto della tesi dell'attore: egli, infatti, non ha assistito all'episodio svoltosi sull'uscio condominiale, non ha visto il convenuto spingere il portone sulla schiena del né strattonarlo tenendolo per il colletto della camicia;
Pt_1
- la dinamica dell'aggressione, così come prospettata in citazione, non ha dunque trovato conferma nell'istruttoria orale svolta;
- la documentazione prodotta dall'attore, di per sé, non è dirimente: innanzitutto, dal certificato del Pronto Soccorso (ove il si è recato lo stesso 21.04.2023) non emerge Pt_1 alcun elemento utile, in quanto nella parte relativa all'anamnesi, è riportato esclusivamente quanto riferito - unilateralmente - dal stesso;
Pt_1
- tale certificato attesta poi che l'esame obiettivo del paziente ha avuto un esito del tutto normale, che non sono stati rinvenuti evidenti segni di trauma e che i raggi non hanno evidenziato la presenza di fratture;
- conseguentemente, non è possibile sostenere che la lombalgia lamentata dall'attore sia causalmente riconducibile all'episodio oggetto di causa;
- la successiva documentazione medica, relativa a disturbi d'ansia, insonnia, ecc. e all'assunzione di farmaci ansiolitici è irrilevante per le medesime ragioni. In definitiva, l'attore – benché gravato dal relativo onere – non ha dimostrato l'elemento oggettivo del fatto illecito sul quale si fonda la domanda risarcitoria, la quale va, pertanto, necessariamente rigettata. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA la domanda dell'attore; CONDANNA l'attore a pagare al convenuto le spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 14/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4