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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 22 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 5149/2024 R.G. e al n. 912/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Pagliara, rappresentato e difeso dall'avv. Leo Rosario, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 4.10.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 21.12.2023, un'istanza per il riconoscimento dell'invalidità totale e permanente, con diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n.18/80, nonché domanda per ottenere l'accertamento della propria condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992; che, sottoposto a visita medica in data 19.1.2024, veniva dichiarato ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti
1 propri della sua età, nonché soggetto disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992; che aveva presentato, in data 15.2.2024, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., incoato presso questo
Tribunale al n. 912/2024 R.G., per accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare il suo diritto all'indennità di accompagnamento, senza esito;
che in data 24.9.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla consulenza tecnica di ufficio depositata. Lamentava che il consulente tecnico non avesse riconosciuto il beneficio richiesto, nonostante egli ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l'accoglimento dell'istanza di accompagnamento, come risulta dalla documentazione medica in atti. Evidenziava
l'impossibilità a deambulare correttamente a causa delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, unitamente alla presenza di ansia, artrosi ed attacco di panico. Sottolineava, inoltre, di essere totalmente incapace a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Rilevava di presentare un rallentamento ideativo, motivo per il quale l' gli aveva CP_1
riconosciuto i benefici delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92. Lamentava altresì che il c.t.u. di primo grado non avesse valutato le gravi ed inemendabili patologie di cui risultava affetto, come attestato dalla documentazione medica prodotta, né tantomeno avesse risposto alle osservazioni sulla bozza del c.t.u.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione dovuta CP_1
per legge nella misura e con la decorrenza in essa prevista, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 19.12.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità domanda di condanna al pagamento della prestazione e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 22.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
2 4.- Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“Artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale in soggetto di anni 69 obeso (Peso
Kg 102, Altezza 170cm), con ipertensione arteriosa, rallentamento ideo-motorio, diabete mellito NID e carcinoma della prostata radiotrattato, in attuale terapia ormonale ed in follow- up oncologico negativo”; ha quindi accertato che tali patologie rendono il ricorrente bisognevole “di assistenza continua e quindi della presenza permanente di un accompagnatore, in quanto per le patologie di cui soffre, non è in grado di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita…. dal mese di Ottobre dell'anno 2024”.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2024.
6.- La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce la condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei.
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato e della inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di tre quarti di quelle relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come CP_1
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Leo Rosario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
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P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 15.2.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 4.10.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2024;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito, che liquida – già ridotte – in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. LEO Rosario, compensando la restante quota e le spese di lite della fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 23 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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