Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.to Gabriele Licata, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DAL MINISTERO INTIMATO SULL’ISTANZA DEL 12/5/2023, DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO (CON CORRESPONSIONE DELL’EQUO INDENNIZZO);
e per l’accertamento
- DELL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA DI PROVVEDERE SULLA DOMANDA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. TE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il ricorso è fondato e va accolto, come statuito nelle recenti sentenze di questa Sezione 29/10/2025 n. 2388 e n. 30/9/2025 n. 2126;
- che, dalla lettura degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del D.P.R. 461/2001, risulta che il termine massimo di durata del procedimento, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- che, nel caso di specie, considerato che l’istanza è stata presentata il 12/5/2023, l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il 26/2/2024;
- che il Ministero ha prodotto documentazione dalla quale si evince soltanto che l’iter è ancora in corso;
Considerato:
- che ricorso va dunque accolto, dovendosi fissare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza affinché il Ministero dell’Interno si pronunci con provvedimento espresso sull’istanza de qua ;
- che, per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero dell’Interno;
- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso contro il silenzio lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Interno di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà, su richiesta dell’interessata e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre contributo unificato, se e in quanto versato, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
- pone a carico dello stesso Ministero l’eventuale spesa per il Commissario ad acta , da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.