Art. 8.
Il Collegio dei sindaci e' composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.
Il Collegio dei sindaci e' nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall' art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.
Il Collegio dei sindaci e' composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.
Il Collegio dei sindaci e' nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall' art. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.