Art. 30.
Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420 , e successive modificazioni.
Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.
Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420 , e successive modificazioni.
Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.