Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/12/2025, n. 23802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23802 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11934/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11934 del 2023, proposto da
Auto K s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022, pubblicata il 30 dicembre 2022 e divenuta esecutiva il 9 gennaio 2023, con cui è stato approvato il nuovo “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale” e che ha contestualmente abrogato sic et simpliciter la deliberazione del Consiglio comunale n. 4182 del 5 ottobre 1982, così come rettificata e integrata dalla deliberazione n. 5625 del 27 settembre 1983, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 80 del 21 giugno 2018, nonché le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 140 del 30 aprile 2015, n. 19 del 22 febbraio 2017 e n. 363 del 30 dicembre 2020;
- del nuovo regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale, nella parte in cui nulla dispone relativamente a fattispecie “speciali” ovvero relativamente ai beni demaniali in concessione al Comune, attualmente regolati da specifici provvedimenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa NA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto di trasposizione del ricorso presentato al Presidente della Repubblica, notificato il 1° settembre 2023 e depositato il successivo 8 settembre, la s.r.l. Auto K ha chiesto l’annullamento della deliberazione e del regolamento in epigrafe indicati;
- Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando documenti ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e la sua infondatezza;
- in data 28 settembre 2023, parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all’istanza di misure cautelari;
- in vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito, la società ricorrente ha formulato una richiesta di rinvio, rappresentando di voler attendere gli esiti delle interlocuzioni in corso con l’Amministrazione;
- all’udienza del 13 maggio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha ribadito l’esigenza del rinvio, in vista della possibile composizione in via stragiudiziale della controversia, parte resistente non ha fatto opposizione e il Collegio ha disposto il rinvio all’udienza del 9 dicembre 2025;
- con atto depositato e notificato in data 1° dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio introdotto con il ricorso in epigrafe;
- all’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, il medesimo procuratore ha confermato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e il procuratore dell’Amministrazione resistente nulla ha opposto, neanche sulla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- che le spese di giudizio vadano compensate tra le parti, avuto riguardo alla novità delle questioni poste e all’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA TO di EZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
NA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CO | MA TO di EZ |
IL SEGRETARIO