Articolo 48 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 47Articolo 49
Versione
11 maggio 1963
Art. 48. Le entrate ordinarie e straordinarie del
bilancio del Fondo di beneficenza e di re-
ligione nella citta di Roma, accertate nel-
l'esercizio finanziario 1953-54, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo di quella Amministrazione, alle-
gato al conto consuntivo della spesa del
Ministero dell'interno, in................. L. 160.674.030 - delle quali furono riscosse................ " 1.997.855 -
----------------- e rimasero da riscuotere................... L. 158.676.175 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963