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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1830 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PESARE Parte_1
DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
OM DA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/11/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio in Sorbo San Basile (CZ) il 18/01/1986, dalla cui unione sono nate tre figlie, maggiorenni ed economicamente indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria
residenza ove lo riterranno più opportuno, con obbligo di comunicarsi ogni variazione
della stessa a mezzo raccomandata a.r.;
2. l'immobile adibito a casa famigliare sito in Marcellinara (CZ), Via Serramonda 17/c, di
proprietà per una quota di 2/18 del sig. , viene assegnata allo stesso, che dichiara CP_1
di ivi mantenere la propria residenza e domicilio;
3. la Sig.ra si è già trasferita presso altra abitazione, sempre in Parte_1
Catanzaro in Traversa Barlaam Da Seminara n. 27 (CZ);
4. I ricorrenti danno atto di aver già provveduto a definire ogni pregressa questione
economica tra loro esistente e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno
dall'altra a qualsiasi titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte;
5. Spese legali della presente procedura compensate e rinuncia alla solidarietà
professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, L.9 dicembre 2012 n. 47.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter
2 porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_2
(atto n.1 1986, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 1986);
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorbo San Basile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10 settembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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