Sentenza 15 dicembre 2025
Decreto collegiale 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
Tutela Diritti Animali ETS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ortona dei Marsi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Ponziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comar Farm Casaline s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di riesame del 4 agosto 2025, protocollata dal Comune di Ortona dei Marsi in data 5 agosto 2025 al n. 3615, avente ad oggetto il provvedimento di diniego parziale e il differimento dell’accesso civico generalizzato opposto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ortona dei Marsi con note prot. n. 2930 del 21 giugno 2025 e prot. n. 3221 dell’8 luglio 2025;
nonché per l’accertamento del diritto dell’associazione ricorrente ad ottenere l’accesso e la trasmissione in formato elettronico e a titolo gratuito di tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso civico generalizzato del 21 maggio 2025;
e per la conseguente condanna del Comune di Ortona dei Marsi a consentire l’accesso e a trasmettere la documentazione richiesta entro un termine da stabilirsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortona dei Marsi;
Visto l’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NN PE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato e depositato in data 18 settembre 2025, l’associazione Tutela Diritti Animali ETS ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ortona dei Marsi sull’istanza presentata in data 5 agosto 2025, avente ad oggetto il riesame del diniego parziale e del differimento dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso documentale richiesti con istanza del 21 maggio 2025, opposti dal Responsabile dell’Area Tecnica con note prot. n. 2930 del 21 giugno 2025 e prot. n. 3221 dell’8 luglio 2025.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ortona dei Marsi e ha prodotto la nota prot. n. 5056 del 15 novembre 2025, con la quale, mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale, ha trasmesso all’associazione ricorrente i dati e i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 21 maggio 2025.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la parte ricorrente ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, aderendo alla richiesta del Comune di Ortona dei Marsi di regolare le spese di lite tra le parti mediante compensazione.
L’interesse conoscitivo perseguito dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto nel corso del giudizio, per cui il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno regolate secondo l’accordo delle parti costituite, mediante compensazione delle stesse.
L’estraneità della società controinteressata al differimento dell’accesso giustifica, altresì, la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti della stessa.
Il Collegio conferma l’ammissione dell’associazione Tutela Diritti Animali ETS al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, con il decreto n. 5 del 30 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Spese di lite non ripetibili nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.
Conferma l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
NN PE, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE | NA PA |
IL SEGRETARIO