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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3096/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3096/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Patrizia Galvagni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Trento in data 29 settembre 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 61, Anno 2007, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli , il 15 febbraio 2012, e , Per_1 Per_2 il 23 febbraio 2015, entrambi minorenni.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è in pensione dal mese di febbraio Parte_1
2025 e percepisce mensilmente € 1.250,00 oltre ad assegni familiari per un importo variabile e mai superiore ad € 440,00, mentre la sig.ra ha un lavoro Pt_2 stagionale con contratto rinnovabile ogni tre mesi e stipendio mensile di circa €
1.450,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in via Soprasasso n. 28 a
Trento, è di esclusiva proprietà del sig. e che la sig.ra è Parte_1 Pt_2 proprietaria di un appartamento sito in via Soprasasso n. 28 a Trento e locato a terzi al canone di € 230,00, per il quale il marito sta versando momentaneamente la rata mensile del mutuo pari ad € 575,00 in qualità di garante, oltre a sostenere una spesa mensile di € 155,00 per il finanziamento di un veicolo familiare e le spese condominiali fisse pari a circa € 400,00 al mese.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i coniugi vivono già su piani separati del medesimo appartamento familiare.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno sotto lo stesso tetto, da separati in casa, fermi gli obblighi di legge.
2) I coniugi concordano che i figli minorenni siano affidati ad entrambi i genitori e che i medesimi rimangano collocati presso la residenza dei coniugi in Trento, ove il nucleo familiare vive ora.
3) I genitori si impegnano a rispettare i propri spazi, nell'immobile già diviso in due piani, e si alterneranno nella gestione dei figli, nel rispetto della bigenitorialità.
4) I coniugi concordano che i genitori avranno il diritto-dovere di vedere i figli minori, nel rispetto della bigenitorialità ed in maniera libera e senza previsione di un calendario fisso. I genitori suddivideranno equamente i propri tempi di permanenza con i figli, alternandosi nella loro gestione presso la casa familiare, evitando dunque sovrapposizioni e spostamenti.
2 5) Nell'ottica di una reale e fattiva collaborazione finalizzata a tutelare nel modo migliore gli interessi dei figli, entrambi i genitori si impegnano a comunicare tra loro, con ragionevole anticipo, eventuali programmi di intrattenimento dei minori, in modo da tener conto delle esigenze e degli impegni quotidiani di madre e padre, nonché delle esigenze dei figli.
6) Entrambi i coniugi incentiveranno i figli a mantenere il legame affettivo con
l'altro genitore e con le rispettive famiglie d'origine. Gli stessi si impegnano a condividere e concordare previamente le scelte educative relative ai minori, verificando altresì periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
7) I genitori concordano che le spese ordinarie e straordinarie verranno tra loro equamente suddivise e condivise tra gli stessi.
8) I coniugi concordano che laddove dovessero avere un nuovo/a compagno/a essi provvederanno ad introdurlo/la ai figli minori in maniera graduale e con le dovute cautele.
9) I genitori si occuperanno del mantenimento dei figli e degli animali domestici in maniera diretta e suddivideranno le spese nella misura secondo le possibilità indicate sopra.
10) Il sig. , in qualità di unico proprietario di entrambi i mezzi di trasporto Parte_1 di famiglia (macchina e furgone), continuerà a concederne l'uso alla Sig.ra
, secondo le medesime modalità precedenti la separazione. Pt_2
11) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad ottenere il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti d'identità e codice fiscale dei figli minori”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
3 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3096/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Patrizia Galvagni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Trento in data 29 settembre 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 61, Anno 2007, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli , il 15 febbraio 2012, e , Per_1 Per_2 il 23 febbraio 2015, entrambi minorenni.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è in pensione dal mese di febbraio Parte_1
2025 e percepisce mensilmente € 1.250,00 oltre ad assegni familiari per un importo variabile e mai superiore ad € 440,00, mentre la sig.ra ha un lavoro Pt_2 stagionale con contratto rinnovabile ogni tre mesi e stipendio mensile di circa €
1.450,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in via Soprasasso n. 28 a
Trento, è di esclusiva proprietà del sig. e che la sig.ra è Parte_1 Pt_2 proprietaria di un appartamento sito in via Soprasasso n. 28 a Trento e locato a terzi al canone di € 230,00, per il quale il marito sta versando momentaneamente la rata mensile del mutuo pari ad € 575,00 in qualità di garante, oltre a sostenere una spesa mensile di € 155,00 per il finanziamento di un veicolo familiare e le spese condominiali fisse pari a circa € 400,00 al mese.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i coniugi vivono già su piani separati del medesimo appartamento familiare.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno sotto lo stesso tetto, da separati in casa, fermi gli obblighi di legge.
2) I coniugi concordano che i figli minorenni siano affidati ad entrambi i genitori e che i medesimi rimangano collocati presso la residenza dei coniugi in Trento, ove il nucleo familiare vive ora.
3) I genitori si impegnano a rispettare i propri spazi, nell'immobile già diviso in due piani, e si alterneranno nella gestione dei figli, nel rispetto della bigenitorialità.
4) I coniugi concordano che i genitori avranno il diritto-dovere di vedere i figli minori, nel rispetto della bigenitorialità ed in maniera libera e senza previsione di un calendario fisso. I genitori suddivideranno equamente i propri tempi di permanenza con i figli, alternandosi nella loro gestione presso la casa familiare, evitando dunque sovrapposizioni e spostamenti.
2 5) Nell'ottica di una reale e fattiva collaborazione finalizzata a tutelare nel modo migliore gli interessi dei figli, entrambi i genitori si impegnano a comunicare tra loro, con ragionevole anticipo, eventuali programmi di intrattenimento dei minori, in modo da tener conto delle esigenze e degli impegni quotidiani di madre e padre, nonché delle esigenze dei figli.
6) Entrambi i coniugi incentiveranno i figli a mantenere il legame affettivo con
l'altro genitore e con le rispettive famiglie d'origine. Gli stessi si impegnano a condividere e concordare previamente le scelte educative relative ai minori, verificando altresì periodicamente esigenze e variazioni che dovessero emergere.
7) I genitori concordano che le spese ordinarie e straordinarie verranno tra loro equamente suddivise e condivise tra gli stessi.
8) I coniugi concordano che laddove dovessero avere un nuovo/a compagno/a essi provvederanno ad introdurlo/la ai figli minori in maniera graduale e con le dovute cautele.
9) I genitori si occuperanno del mantenimento dei figli e degli animali domestici in maniera diretta e suddivideranno le spese nella misura secondo le possibilità indicate sopra.
10) Il sig. , in qualità di unico proprietario di entrambi i mezzi di trasporto Parte_1 di famiglia (macchina e furgone), continuerà a concederne l'uso alla Sig.ra
, secondo le medesime modalità precedenti la separazione. Pt_2
11) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad ottenere il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti d'identità e codice fiscale dei figli minori”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
3 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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