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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/05/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4455/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4455/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)” promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RAFFAELE CIOFFI e GIOVANNI Parte_1
CIOFFI e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBUSTELLI MICHELE e PAOLO Controparte_1
DIODATI e presso il loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06/12/2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio, in SARNO, Sa, il 10/06/2013 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Vol. 1 n. 23), deducendo che dal matrimonio con era Controparte_1 nato il figlio , in Sarno il 19.03.2015. Per_1
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. A tal fine, infatti, proponeva domanda di affido esclusivo del minore, all'uopo deducendo comportamenti violenti e minacciosi del padre, provocati anche dall'uso di sostanze stupefacenti, chiedendo escludersi il diritto di visita sino alla disintossicazione o, in subordine, tramite l'ausilio dei Servizi Sociali, nonché, infine, dando atto di come, medio tempore, fosse in corso un procedimento penale a suo carico per maltrattamenti ai danni della ricorrente.
si è costituito e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_1 ha formulato domanda di affido condiviso del figlio, proponendo un mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo regolamentarsi il diritto di visita in forma libera. A tal fine, infatti, ha dedotto come, al netto delle problematiche legate alla tossicodipendenza e per le quali, secondo la propria prospettazione, aveva intrapreso percorsi riabilitativi, si era sempre dimostrato un padre amorevole, colpevolizzando la madre di aver posto in essere comportamenti diretti ad impedirgli di far visita al figlio;
con vittoria di spese.
Resi, medio tempore, i provvedimenti urgenti a salvaguardia della prole minore (provvedimenti del 04.01.2025; 11.01.2025; 13.01.2025; 20.10.2025), nonché i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., tramite i quali sono stati disposti gli incontri – cumulativamente – in forma protetta, supervisionata e per il tramite dell'intermediazione del terzo di fiducia di entrambe le parti (come da costoro indicato e da accordo raggiunto all'udienza del 19.02.2025), il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 08.05.2025, (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), ove le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, hanno rassegnato conclusioni in punto di status di separazione, oltre a formulare, per parte ricorrente, richieste di modifica dei provvedimenti provvisori e di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c.
La causa, per l'effetto, veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status, senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio, nonché al fine di soddisfare, medio tempore, la condizione di procedibilità – ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c., all'esito, peraltro, del perfezionamento dei presupposti per la sua emissione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a NOCERA INFERIORE (SA) il 14/04/1986 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in SARNO, Sa, il 10/06/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Vol. 1 n. 23);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste, nonché per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4455/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)” promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RAFFAELE CIOFFI e GIOVANNI Parte_1
CIOFFI e presso il loro studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBUSTELLI MICHELE e PAOLO Controparte_1
DIODATI e presso il loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06/12/2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito, dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio, in SARNO, Sa, il 10/06/2013 (come Controparte_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Vol. 1 n. 23), deducendo che dal matrimonio con era Controparte_1 nato il figlio , in Sarno il 19.03.2015. Per_1
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. A tal fine, infatti, proponeva domanda di affido esclusivo del minore, all'uopo deducendo comportamenti violenti e minacciosi del padre, provocati anche dall'uso di sostanze stupefacenti, chiedendo escludersi il diritto di visita sino alla disintossicazione o, in subordine, tramite l'ausilio dei Servizi Sociali, nonché, infine, dando atto di come, medio tempore, fosse in corso un procedimento penale a suo carico per maltrattamenti ai danni della ricorrente.
si è costituito e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Controparte_1 ha formulato domanda di affido condiviso del figlio, proponendo un mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo regolamentarsi il diritto di visita in forma libera. A tal fine, infatti, ha dedotto come, al netto delle problematiche legate alla tossicodipendenza e per le quali, secondo la propria prospettazione, aveva intrapreso percorsi riabilitativi, si era sempre dimostrato un padre amorevole, colpevolizzando la madre di aver posto in essere comportamenti diretti ad impedirgli di far visita al figlio;
con vittoria di spese.
Resi, medio tempore, i provvedimenti urgenti a salvaguardia della prole minore (provvedimenti del 04.01.2025; 11.01.2025; 13.01.2025; 20.10.2025), nonché i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., tramite i quali sono stati disposti gli incontri – cumulativamente – in forma protetta, supervisionata e per il tramite dell'intermediazione del terzo di fiducia di entrambe le parti (come da costoro indicato e da accordo raggiunto all'udienza del 19.02.2025), il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 08.05.2025, (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), ove le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, hanno rassegnato conclusioni in punto di status di separazione, oltre a formulare, per parte ricorrente, richieste di modifica dei provvedimenti provvisori e di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c.
La causa, per l'effetto, veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status, senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio, nonché al fine di soddisfare, medio tempore, la condizione di procedibilità – ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c., all'esito, peraltro, del perfezionamento dei presupposti per la sua emissione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a NOCERA INFERIORE (SA) il 14/04/1986 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in SARNO, Sa, il 10/06/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, Vol. 1 n. 23);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste, nonché per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire