Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 691
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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    La Corte ha ritenuto che la giustificazione fornita dai giudici di primo grado per la compensazione delle spese, ovvero la "peculiarità del giudizio", non integrasse i presupposti di legge per la compensazione, dato che l'Agenzia delle Entrate si era costituita e aveva resistito al ricorso, nonostante la parte contribuente avesse fornito documentazione attestante la trasmissione della rettifica da parte del datore di lavoro.

  • Accolto
    Illegittima compensazione delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che la giustificazione offerta dai giudici di primo grado – peculiarità del giudizio – non integrasse i presupposti compensativi (ossia le gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 del menzionato art. 15), tanto più che l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, nonostante la parte contribuente avesse accertato la trasmissione della rettifica delle somme versate da parte del datore di lavoro alla stessa Agenzia e lo stesso contribuente avesse anch'egli trasmesso nota informativa di quanto accaduto, debitamente documentata, all'Agenzia. Pertanto, il regime di regolamentazione delle spese deve seguire l'ordinario criterio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 691
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 691
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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