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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO MA LV, Presidente IOANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3379/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE n. 00048056920201 TAS.SEP. TFR
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della somma di euro 18.212,00, a titolo di imposta sostitutiva sul T.F.R. e Società_1indennità equipollenti, a lui liquidati dalla s.r.l. Il ricorrente lamentava come la pretesa attivata nascesse da un errore del datore di lavoro che, nel compilare la certificazione unica, aveva indicato, per errore materiale, due volte il medesimo importo relativo all'indennità di incentivo all'esodo, somma che, tuttavia, era stata corrisposta una sola volta e che, di conseguenza, andava assoggettata a tassazione una sola volta. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che, a seguito della richiesta di rettifica del CU inviata dal ricorrente al suo datore di lavoro, non sarebbe mai stata comunicata all'Ufficio alcuna correzione del certificato rilasciato, evidenziando la sua estraneità ai rapporti tra sostituto e sostituito d'imposta. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e allegata documentazione, in particolare copia della PEC di rettifica del datore di lavoro, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, copia della PEC del 30/08/2023 da lui inviata all'Agenzia delle Entrate, DP1 di Roma, infine copia della ricevuta di pagamento di euro 1.444,49, da lui versata in data 03/10/2023 con riferimento all'indennità di fine rapporto, a seguito di rettifica dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2023. Con sentenza n. 5655/29/2024, in data 11-29.04.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio. Con atto di appello telematicamente notificato in data 19.06.2024, indi depositato nelle stesse forme in data 05.07.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, lamentando violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ovverosia illegittima compensazione delle spese di lite, avendo i giudici di primo grado erroneamente compensato le spese di lite, in ragione “della peculiarità della vicenda”, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dal citato art. 15, né soccombenza reciproca, né altre gravi ed eccezionali ragioni. Chiedeva pertanto la riforma del capo di sentenza relativo, con la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso. L'appellante depositava memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, a far data dal 01.01.2016, sotto il cui vigore è stata emessa la sentenza impugnata, le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
di norma, è la parte soccombente ad essere condannata a rimborsare le spese del giudizio (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992). 3
Nella fattispecie in esame, i giudici di primo grado hanno ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della peculiarità del giudizio. La Corte ritiene che la giustificazione offerta dai primi giudici – peculiarità del giudizio – ai fini della statuizione di compensazione delle spese di lite non integri i presupposti compensativi (ossia le gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 del menzionato art. 15) (cfr., su presupposti analoghi, Cass., n. 25594/2018), tanto più che l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, nonostante la parte contribuente avesse accertato la trasmissione della rettifica delle somme versate da parte del datore di lavoro alla stessa Agenzia e lo stesso contribuente avesse anch'egli trasmesso nota informativa di quanto accaduto, debitamente documentata, all'Agenzia. Il regime di regolamentazione delle spese - sia del primo grado, sia del secondo -
deve dunque seguire l'ordinario criterio della soccombenza e la misura di esse deve essere congruamente fissata nei termini di cui in dispositivo, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per il terzo scaglione in primo grado e per il secondo scaglione in secondo grado, relativamente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello di parte contribuente e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per il primo grado e 1.000,00 (mille) per il presente grado, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione agli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 dichiaratisi antistatari. Così deciso, in Roma, il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
OV IA AR IL RG
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO MA LV, Presidente IOANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3379/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE n. 00048056920201 TAS.SEP. TFR
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della somma di euro 18.212,00, a titolo di imposta sostitutiva sul T.F.R. e Società_1indennità equipollenti, a lui liquidati dalla s.r.l. Il ricorrente lamentava come la pretesa attivata nascesse da un errore del datore di lavoro che, nel compilare la certificazione unica, aveva indicato, per errore materiale, due volte il medesimo importo relativo all'indennità di incentivo all'esodo, somma che, tuttavia, era stata corrisposta una sola volta e che, di conseguenza, andava assoggettata a tassazione una sola volta. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che, a seguito della richiesta di rettifica del CU inviata dal ricorrente al suo datore di lavoro, non sarebbe mai stata comunicata all'Ufficio alcuna correzione del certificato rilasciato, evidenziando la sua estraneità ai rapporti tra sostituto e sostituito d'imposta. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e allegata documentazione, in particolare copia della PEC di rettifica del datore di lavoro, ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, copia della PEC del 30/08/2023 da lui inviata all'Agenzia delle Entrate, DP1 di Roma, infine copia della ricevuta di pagamento di euro 1.444,49, da lui versata in data 03/10/2023 con riferimento all'indennità di fine rapporto, a seguito di rettifica dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/2023. Con sentenza n. 5655/29/2024, in data 11-29.04.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio. Con atto di appello telematicamente notificato in data 19.06.2024, indi depositato nelle stesse forme in data 05.07.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, lamentando violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ovverosia illegittima compensazione delle spese di lite, avendo i giudici di primo grado erroneamente compensato le spese di lite, in ragione “della peculiarità della vicenda”, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dal citato art. 15, né soccombenza reciproca, né altre gravi ed eccezionali ragioni. Chiedeva pertanto la riforma del capo di sentenza relativo, con la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso. L'appellante depositava memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, a far data dal 01.01.2016, sotto il cui vigore è stata emessa la sentenza impugnata, le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
di norma, è la parte soccombente ad essere condannata a rimborsare le spese del giudizio (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992). 3
Nella fattispecie in esame, i giudici di primo grado hanno ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della peculiarità del giudizio. La Corte ritiene che la giustificazione offerta dai primi giudici – peculiarità del giudizio – ai fini della statuizione di compensazione delle spese di lite non integri i presupposti compensativi (ossia le gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 del menzionato art. 15) (cfr., su presupposti analoghi, Cass., n. 25594/2018), tanto più che l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso, nonostante la parte contribuente avesse accertato la trasmissione della rettifica delle somme versate da parte del datore di lavoro alla stessa Agenzia e lo stesso contribuente avesse anch'egli trasmesso nota informativa di quanto accaduto, debitamente documentata, all'Agenzia. Il regime di regolamentazione delle spese - sia del primo grado, sia del secondo -
deve dunque seguire l'ordinario criterio della soccombenza e la misura di esse deve essere congruamente fissata nei termini di cui in dispositivo, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per il terzo scaglione in primo grado e per il secondo scaglione in secondo grado, relativamente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello di parte contribuente e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per il primo grado e 1.000,00 (mille) per il presente grado, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione agli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 dichiaratisi antistatari. Così deciso, in Roma, il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
OV IA AR IL RG