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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1612/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 4/9/94, in Livorno trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno, anno 1994, Numero 345, parte 2, Serie A,
- gli ex coniugi, ad eccezione di quanto sopra concordato, dichiarano che nulla hanno a pretendere o richiedere personalmente a titolo di mantenimento, o ad altro titolo, l'uno dall'altro.
- Le spese relative al presente atto, comprese quelle legali, saranno ad esclusivo carico del Sig. ” Parte_1
Pag. 1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Livorno in data 4/9/1994 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 345, parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (20/2/2009), (14/5/2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(21/1/2015). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Livorno in data 4/9/1994 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 345, parte II, serie A, anno 1994;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre '25.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1612/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 4/9/94, in Livorno trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno, anno 1994, Numero 345, parte 2, Serie A,
- gli ex coniugi, ad eccezione di quanto sopra concordato, dichiarano che nulla hanno a pretendere o richiedere personalmente a titolo di mantenimento, o ad altro titolo, l'uno dall'altro.
- Le spese relative al presente atto, comprese quelle legali, saranno ad esclusivo carico del Sig. ” Parte_1
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Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Livorno in data 4/9/1994 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 345, parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (20/2/2009), (14/5/2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(21/1/2015). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Livorno in data 4/9/1994 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 345, parte II, serie A, anno 1994;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre '25.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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