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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente e Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 32/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
Nominativo_4 - CF_4
Nominativo_5 - CF_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10512 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2417 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.287/2024 dell'11.7.2024 la CGT di primo grado di Matera (composizione collegiale) ha parzialmente accolto il ricorso proposto da ricorrente_1. avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2016 indicati in epigrafe relativi a sei aerogeneratori siti nel comune di Ferrandina, non costituitosi in giudizio.
Segnatamente, i primi giudici hanno accolto il ricorso limitatamente all'esclusione dal calcolo delle imposte delle torri dei suddetti aerogeneratori che non concorrono alla determinazione della rendita. Per il resto, hanno rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese del procedimento.
La società ric_1 ha interposto appello avverso detta sentenza chiedendo la sospensione del procedimento ex art.39 D. L.vo 546/1992 in attesa della definizione di altri procedimenti, pendenti in Cassazione, aventi il medesimo oggetto e, nel merito, la riforma della citata pronuncia in senso a sé favorevole. Ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento di interesse in quanto i valori della fondazione e del lotto risultano sensibilmente superiori a quelli attribuiti dall'A.F. ad un altro aerogeneratore, avente le stesse caratteristiche di quelli de quibus, situato nel comune di Pietragalla, distante circa 90 km da quello d Ferrandina. Per converso, ha contestato la valenza probatoria della sentenza della CGT di secondo grado di Basilicata
n.356/2023, passata in giudicato (in attesa della cui pronuncia, il presente procedimento era stato sospeso, ad istanza della stessa società, trattandosi di questione propedeutica) riferentesi ad altro aerogeneratore sito nel comune di Banzi, sentenza richiamata in quella oggetto di impugnazione. Ha chiesto, altresì, il ricalcolo della rendita catastale in quanto erroneo in rapporto al valore del lotto ed a quello della fondazione, alle spese tecniche ed agli oneri finanziari con conseguente carenza di motivazione degli avvisi di accertamento in esame, con vittoria di spese e richiesta di trattazione in pubblica udienza.
All'odierna udienza, stante la mancata costituzione del comune di Ferrandina, il difensore della società ha concluso come da relativo verbale.
Questa Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va rigettata la richiesta di sospensione del procedimento in assenza di alcuno dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art.39 D. L.vo .546/1992.
Ne merito, giova rilevare che l'analisi comparativa del gravame e del ricorso introduttivo rivela una sostanziale corrispondenza contenutistica tra i due atti in quanto il primo si atteggia come una pedissequa riproduzione del secondo e manca di confrontarsi con il ragionamento probatorio dei primi giudici a cui non muove degli autentici rilievi critici limitandosi a riproporre le ragioni originariamente articolate nel ricorso introduttivo.
Il gravame, dunque, appare ai limiti dell'ammissibilità in quanto non individua e non confuta specificamente, con argomentazioni mirate, i punti della sentenza di primo grado devoluti al riesame di questa Corte, perimetrandone doverosamente lo scrutinio, ma, lo si ripete, ripropone le ragioni veicolate nel ricorso di primo grado che la CGT di primo grado di Matera ha affrontato partitamente e superato con inter motivazionale, condensato in narrativa, esente da violazioni di legge e da vizi logici, suscettivo, pertanto, di ratifica da parte di questa Corte che, in un siffatto caso, è legittimata a farvi riferimento “per relationem”. Ed invero, la società appellante ha visto riconoscersi dai giudici di primo grado la fondatezza delle proprie ragioni relativamente all'esclusione, dal calcolo della stima catastale, di tutto il complesso “rotore, navicella, torre” (da considerarsi un unicum impiantistico funzionale allo specifico processo di produzione di energia), nel solco del consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità “in subiecta materia”(cfr. ex plurimis Cass.
Sentenza n.21462/2020).
Per il resto, la società appellante ha lamentato l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI oggetto del procedimento per eccessività dei valori della fondazione e del lotto, asseritamente superiori a quelli attribuiti dall'A.F. ad un altro impianto eolico (avente le stesse caratteristiche di quelli de quibus) situato in altro comune (Pietragalla) distante 90 km circa da quello di Ferrandina, ed ha chiesto il ricalcolo della rendita catastale.
Siffatti temi, come esposto in precedenza, sono stati già affrontati e risolti dai primi giudici i quali, richiamando un pertinente indirizzo ermeneutico di legittimità consolidatosi “in subiecta materia”, hanno osservato che l'atto di attribuzione della rendita catastale, contrariamente a quanto registratosi nel caso in esame, va impugnato autonomamente citando in giudizio l'organo competente (UTE od Agenzia del Territorio) in quanto esso si distingue dall'avviso di accertamento o di liquidazione con la conseguenza che, nel procedimento avente ad oggetto questi ultimi, il contraddittorio non può essere integrato ex art.102 c.p.c..
Ne consegue che, essendo divenuto definitivo, il provvedimento di attribuzione della rendita vincola, non solo, il contribuente, ma, anche, l'ente impositore, tenuto, per legge, ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita.
Il confronto con altro impianto sito in diverso comune costituisce un dato del tutto estrinseco privo di rilevanza probatoria.
L'appello, pertanto, è destituito di fondamento e va rigettato.
La fluidità dei temi decisionali e la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità consigliano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente e Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 32/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
Nominativo_4 - CF_4
Nominativo_5 - CF_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10512 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2417 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.287/2024 dell'11.7.2024 la CGT di primo grado di Matera (composizione collegiale) ha parzialmente accolto il ricorso proposto da ricorrente_1. avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2016 indicati in epigrafe relativi a sei aerogeneratori siti nel comune di Ferrandina, non costituitosi in giudizio.
Segnatamente, i primi giudici hanno accolto il ricorso limitatamente all'esclusione dal calcolo delle imposte delle torri dei suddetti aerogeneratori che non concorrono alla determinazione della rendita. Per il resto, hanno rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese del procedimento.
La società ric_1 ha interposto appello avverso detta sentenza chiedendo la sospensione del procedimento ex art.39 D. L.vo 546/1992 in attesa della definizione di altri procedimenti, pendenti in Cassazione, aventi il medesimo oggetto e, nel merito, la riforma della citata pronuncia in senso a sé favorevole. Ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento di interesse in quanto i valori della fondazione e del lotto risultano sensibilmente superiori a quelli attribuiti dall'A.F. ad un altro aerogeneratore, avente le stesse caratteristiche di quelli de quibus, situato nel comune di Pietragalla, distante circa 90 km da quello d Ferrandina. Per converso, ha contestato la valenza probatoria della sentenza della CGT di secondo grado di Basilicata
n.356/2023, passata in giudicato (in attesa della cui pronuncia, il presente procedimento era stato sospeso, ad istanza della stessa società, trattandosi di questione propedeutica) riferentesi ad altro aerogeneratore sito nel comune di Banzi, sentenza richiamata in quella oggetto di impugnazione. Ha chiesto, altresì, il ricalcolo della rendita catastale in quanto erroneo in rapporto al valore del lotto ed a quello della fondazione, alle spese tecniche ed agli oneri finanziari con conseguente carenza di motivazione degli avvisi di accertamento in esame, con vittoria di spese e richiesta di trattazione in pubblica udienza.
All'odierna udienza, stante la mancata costituzione del comune di Ferrandina, il difensore della società ha concluso come da relativo verbale.
Questa Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, va rigettata la richiesta di sospensione del procedimento in assenza di alcuno dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art.39 D. L.vo .546/1992.
Ne merito, giova rilevare che l'analisi comparativa del gravame e del ricorso introduttivo rivela una sostanziale corrispondenza contenutistica tra i due atti in quanto il primo si atteggia come una pedissequa riproduzione del secondo e manca di confrontarsi con il ragionamento probatorio dei primi giudici a cui non muove degli autentici rilievi critici limitandosi a riproporre le ragioni originariamente articolate nel ricorso introduttivo.
Il gravame, dunque, appare ai limiti dell'ammissibilità in quanto non individua e non confuta specificamente, con argomentazioni mirate, i punti della sentenza di primo grado devoluti al riesame di questa Corte, perimetrandone doverosamente lo scrutinio, ma, lo si ripete, ripropone le ragioni veicolate nel ricorso di primo grado che la CGT di primo grado di Matera ha affrontato partitamente e superato con inter motivazionale, condensato in narrativa, esente da violazioni di legge e da vizi logici, suscettivo, pertanto, di ratifica da parte di questa Corte che, in un siffatto caso, è legittimata a farvi riferimento “per relationem”. Ed invero, la società appellante ha visto riconoscersi dai giudici di primo grado la fondatezza delle proprie ragioni relativamente all'esclusione, dal calcolo della stima catastale, di tutto il complesso “rotore, navicella, torre” (da considerarsi un unicum impiantistico funzionale allo specifico processo di produzione di energia), nel solco del consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità “in subiecta materia”(cfr. ex plurimis Cass.
Sentenza n.21462/2020).
Per il resto, la società appellante ha lamentato l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI oggetto del procedimento per eccessività dei valori della fondazione e del lotto, asseritamente superiori a quelli attribuiti dall'A.F. ad un altro impianto eolico (avente le stesse caratteristiche di quelli de quibus) situato in altro comune (Pietragalla) distante 90 km circa da quello di Ferrandina, ed ha chiesto il ricalcolo della rendita catastale.
Siffatti temi, come esposto in precedenza, sono stati già affrontati e risolti dai primi giudici i quali, richiamando un pertinente indirizzo ermeneutico di legittimità consolidatosi “in subiecta materia”, hanno osservato che l'atto di attribuzione della rendita catastale, contrariamente a quanto registratosi nel caso in esame, va impugnato autonomamente citando in giudizio l'organo competente (UTE od Agenzia del Territorio) in quanto esso si distingue dall'avviso di accertamento o di liquidazione con la conseguenza che, nel procedimento avente ad oggetto questi ultimi, il contraddittorio non può essere integrato ex art.102 c.p.c..
Ne consegue che, essendo divenuto definitivo, il provvedimento di attribuzione della rendita vincola, non solo, il contribuente, ma, anche, l'ente impositore, tenuto, per legge, ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita.
Il confronto con altro impianto sito in diverso comune costituisce un dato del tutto estrinseco privo di rilevanza probatoria.
L'appello, pertanto, è destituito di fondamento e va rigettato.
La fluidità dei temi decisionali e la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità consigliano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.