Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione ex art. 39 D. L.vo 546/1992

    La richiesta di sospensione è stata rigettata per assenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 39 D. L.vo 546/1992.

  • Rigettato
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per eccessività dei valori di fondazione e lotto

    La Corte ha ritenuto che i temi relativi all'attribuzione della rendita catastale debbano essere impugnati autonomamente e che il confronto con altri impianti in comuni diversi sia privo di rilevanza probatoria. Inoltre, la sentenza di primo grado è stata ritenuta corretta nel merito.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che i temi relativi all'attribuzione della rendita catastale debbano essere impugnati autonomamente. La sentenza di primo grado è stata ritenuta corretta nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
    Numero : 11
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo