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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4771/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Giacomo Mancini n. Parte_1
156, presso la sede della , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Ferruccio Mariani - ricorrente
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_3
e LO LE - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare che parte ricorrente ha
lavorato, come lavoratore subordinato, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze
dell'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER (P.I.: ), con sede in P.IVA_1
Bisognano (CS) alla C.da Frassia, con contratti a tempo determinato, per: - 102 giornate
nel 2017, da gennaio a novembre;
- 102 giornate nel 2018, da marzo a luglio;
- 102 giornate
nel 2019, da gennaio a luglio;
- 102 giornate nel 2020, da agosto a dicembre;
- 151 giornate
1 nel 2021, da aprile a dicembre.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei
provvedimenti di disconoscimento delle giornate e, dunque, disapplicare la cancellazione
delle giornate nonché la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori
agricoli del Comune di Bisignano (CS) per l'anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per
l'effetto, dichiarare e riconoscere il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi
nominativi dei braccianti agricoli, per 102 giornate nel 2017, 2018, 2019 e 2020, per 151
giornate nel 2021, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge e, pertanto,
condannare l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli CP_3
per tutte le anzidette giornate e, altresì, ad accreditare ovvero mantenere i contributi
figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite;
3. Conseguentemente
annullare anche i sopracitati provvedimenti di revoca e/o annullamento delle domande di
disoccupazione agricola con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle relative
prestazioni previdenziali già riscosse (indennità di disoccupazione agricola oltre accessori),
dichiarando che dette domande vanno accolte;
4. Dichiarare nulli e/o illegittimi anche i
sopra richiamati conseguenti provvedimenti di indebito e le relative richieste di restituzione
delle somme erogate da a parte ricorrente per le causali sopra indicate e che, pertanto, CP_3
parte ricorrente non deve restituire ad alcuna somma per le suddette richieste e per le CP_3
indicate motivazioni. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidare in
favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l'Istituto aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno periodo marzo/luglio, 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019 nel periodo gennaio/luglio, 45 e 67 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2020 nel periodo agosto/dicembre e 151 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2021 nel periodo
CP_ aprile/dicembre; che l' aveva conseguentemente rigettato la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 20918, 2019, 2020 e 2021 e chiesto la restituzione della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
CP_ che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i provvedimenti dell'
erano generici ed illegittimi perché la parte ricorrente aveva effettivamente lavorato per le giornate indicate per l'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
La parte ricorrente ha chiesto l'escussione di altri testi con istanza non fondata, atteso che la causa è matura per la decisione sulla base delle prove acquisite - anche in riferimento alle
CP_ risultanze del verbale ispettivo depositato dall' - e che gli altri testi dovrebbero riferire sulle medesime circostanze su cui sono stati già escussi due testi, evidenziandosi che il provvedimento di ammissione della prova è stato fin dall'inizio limitato all'escussione di due testi tra quelli indicati nella lista della parte ricorrente.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
La prova indicata, si aggiunge, non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_3
Ciò posto, occorre evidenziare che la teste ha affermato di essere compagna Testimone_1
CP_ del titolare dell'azienda agricola RO ER e di avere una causa contro l' per cancellazione delle giornate agricole - sicché le sue dichiarazioni debbono sottoporsi a più
rigoroso vaglio critico - dovendosi poi considerare che la teste è incerta nell'indicare il periodo di lavoro della ricorrente, sia in riferimento alle annualità che ai mesi di lavoro.
Il teste è il fratello della ricorrente - dovendosi anche in tal caso sottoporre Testimone_2
le sue dichiarazioni a più rigoroso vaglio critico per la parentela con la parte ricorrente - e riferisce di una conoscenza del tutto saltuaria delle circostanze di causa, legate allo scarico di piantine sui luoghi di lavoro nell'espletamento di attività lavorativa per altro datore di lavoro, senza indicazione dei periodi di lavoro.
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
4 CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
RO ER in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez.
Lav. 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, la totale inadempienza per gli obblighi contributivi e l'antieconomicità (per oltre €. 3.500.000,00)
dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 nel periodo gennaio/novembre, 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018 nel
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4771/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Giacomo Mancini n. Parte_1
156, presso la sede della , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Ferruccio Mariani - ricorrente
E
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_3
e LO LE - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare che parte ricorrente ha
lavorato, come lavoratore subordinato, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze
dell'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER (P.I.: ), con sede in P.IVA_1
Bisognano (CS) alla C.da Frassia, con contratti a tempo determinato, per: - 102 giornate
nel 2017, da gennaio a novembre;
- 102 giornate nel 2018, da marzo a luglio;
- 102 giornate
nel 2019, da gennaio a luglio;
- 102 giornate nel 2020, da agosto a dicembre;
- 151 giornate
1 nel 2021, da aprile a dicembre.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei
provvedimenti di disconoscimento delle giornate e, dunque, disapplicare la cancellazione
delle giornate nonché la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori
agricoli del Comune di Bisignano (CS) per l'anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per
l'effetto, dichiarare e riconoscere il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi
nominativi dei braccianti agricoli, per 102 giornate nel 2017, 2018, 2019 e 2020, per 151
giornate nel 2021, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge e, pertanto,
condannare l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli CP_3
per tutte le anzidette giornate e, altresì, ad accreditare ovvero mantenere i contributi
figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite;
3. Conseguentemente
annullare anche i sopracitati provvedimenti di revoca e/o annullamento delle domande di
disoccupazione agricola con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle relative
prestazioni previdenziali già riscosse (indennità di disoccupazione agricola oltre accessori),
dichiarando che dette domande vanno accolte;
4. Dichiarare nulli e/o illegittimi anche i
sopra richiamati conseguenti provvedimenti di indebito e le relative richieste di restituzione
delle somme erogate da a parte ricorrente per le causali sopra indicate e che, pertanto, CP_3
parte ricorrente non deve restituire ad alcuna somma per le suddette richieste e per le CP_3
indicate motivazioni. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidare in
favore del sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l'Istituto aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno periodo marzo/luglio, 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019 nel periodo gennaio/luglio, 45 e 67 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2020 nel periodo agosto/dicembre e 151 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2021 nel periodo
CP_ aprile/dicembre; che l' aveva conseguentemente rigettato la domanda di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 20918, 2019, 2020 e 2021 e chiesto la restituzione della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
CP_ che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i provvedimenti dell'
erano generici ed illegittimi perché la parte ricorrente aveva effettivamente lavorato per le giornate indicate per l'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati” di RO ER;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
La parte ricorrente ha chiesto l'escussione di altri testi con istanza non fondata, atteso che la causa è matura per la decisione sulla base delle prove acquisite - anche in riferimento alle
CP_ risultanze del verbale ispettivo depositato dall' - e che gli altri testi dovrebbero riferire sulle medesime circostanze su cui sono stati già escussi due testi, evidenziandosi che il provvedimento di ammissione della prova è stato fin dall'inizio limitato all'escussione di due testi tra quelli indicati nella lista della parte ricorrente.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
La prova indicata, si aggiunge, non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_3
Ciò posto, occorre evidenziare che la teste ha affermato di essere compagna Testimone_1
CP_ del titolare dell'azienda agricola RO ER e di avere una causa contro l' per cancellazione delle giornate agricole - sicché le sue dichiarazioni debbono sottoporsi a più
rigoroso vaglio critico - dovendosi poi considerare che la teste è incerta nell'indicare il periodo di lavoro della ricorrente, sia in riferimento alle annualità che ai mesi di lavoro.
Il teste è il fratello della ricorrente - dovendosi anche in tal caso sottoporre Testimone_2
le sue dichiarazioni a più rigoroso vaglio critico per la parentela con la parte ricorrente - e riferisce di una conoscenza del tutto saltuaria delle circostanze di causa, legate allo scarico di piantine sui luoghi di lavoro nell'espletamento di attività lavorativa per altro datore di lavoro, senza indicazione dei periodi di lavoro.
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
4 CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
RO ER in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez.
Lav. 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, la totale inadempienza per gli obblighi contributivi e l'antieconomicità (per oltre €. 3.500.000,00)
dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 nel periodo gennaio/novembre, 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2018 nel
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