Articolo 2 della Legge 12 agosto 1957, n. 811
Articolo 1
Versione
29 settembre 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Entrata in vigore il 29 settembre 1957