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29 settembre 1957
29 settembre 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.