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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7236 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Immacolata Cozzolino giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5266 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso la quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. MOIO RAFFAELLA la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto:
1 2
che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei 2 minori, venga determinato in € 700 oltre il 50% delle spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2023 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con la resistente in data 11/10/2017; Per_ che dal matrimonio erano nati: , il 12.11.2019, e FA, il
18.03.2022; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità della moglie sia per la sua eccessiva gelosia sia perché si lamentava continuamente degli orari di lavoro del marito;
che, prima dell'iniziativa giudiziaria contenziosa, le parti avevano raggiunto un'intesa per una separazione consensuale, mai omologata a causa del ripensamento della moglie;
di essere stato licenziato dal ristorante “Napoli Food West”, dove percepiva una retribuzione di € 1.100,00, e di stare percependo la NASPI;
che la moglie lavorava senza contratto come “aiuto domestico” guadagnando circa € 500,00 al mese;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito alla resistente, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno Unico ripartito al 50%.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava:
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che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento del marito in quanto
…. nel mese di gennaio dell'anno 2022, il dichiara alla moglie di Pt_1 essere in crisi e di aver bisogno di una pausa di riflessione per cui, all'improvviso, il 13 gennaio dell'anno 2022 lascia per la prima volta la casa coniugale per farvi poi rientro qualche giorno dopo. La situazione sembrava in parte tornata alla normalità ed il rapporto di coppia perfettamente rinsaldatosi ma il 30/04 la sig.ra legge un messaggio che arriva sul telefonino del marito mentre il CP_1
Per_ primogenito era intento a guardare i cartoni utilizzando tale apparecchio, del seguente tenore: ”Tu infinito mi hai stravolta” (cfr. all.8) inviato dalla datrice di lavoro del . Alla richiesta di spiegazioni della moglie quest'ultimo Pt_1 reagisce dicendole che non nutriva più alcun sentimento per lei ma che si era innamorato di un'altra donna per cui dopo aver parlato con la sorella della
[...]
telefonicamente, lasciava definitivamente la casa familiare. CP_1
Pochi giorni dopo la scopriva che il marito non si era affatto CP_1 trasferito momentaneamente dalla madre (come aveva riferito lasciando la casa coniugale), ma già viveva a casa della sua ex datrice di lavoro, sua attuale compagna, per cui finalmente trovava una risposta all'improvviso ed inspiegabile cambio di comportamento di quest'ultimo ed aveva l'ulteriore conferma della relazione extraconiugale intrapresa.
Pertanto, la crisi dell'unione coniugale è dipesa esclusivamente dai comportamenti del che ha violato i doveri di fedeltà nascenti dal Pt_1 matrimonio (abbandonando la casa coniugale e i figli un mese dopo la nascita della figlia) ed ha determinato con il proprio comportamento la fine del rapporto di coniugio. che in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento:
….va evidenziato che il ha già sottoscritto un accordo di Pt_1 separazione consensuale in cui si era impegnato a versare la somma di euro
600,00 mensile in favore dei figli minori. All'epoca egli ha firmato consapevole che di lì a poco avrebbe cambiato lavoro gestendo di fatto ”a nero” il ristorante
“La Cantinetta” e percependo la Naspi, come dimostrato anche dagli innumerevoli messaggi che il invia alla Di razza dicendole che è a lavoro e non può Pt_1 passare a fare visita ai figli o che non può prelevarli. Pertanto, si chiede al
Tribunale di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento adeguato
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alle esigenze di due figli minori in tenerissima età (rispettivamente 4 anni e 1 anno) ed il fatto che la corrisponde (come da contratto versato in atti) un CP_1 canone mensile pari ad euro 450,00 per la locazione della casa coniugale. Infatti, il , artatamente omette di riferire al Tribunale tale circostanza indicando Pt_1 quale abitazione della quella della sua famiglia d'origine quando invece CP_1 sin dal matrimonio i coniugi hanno vissuto in Quarto nell'abitazione sita in via
Sant'Artema n.1 int. 2 (tra l'altro il aveva anche la residenza presso tale Pt_1 indirizzo) e da pochi mesi la resistente è subentrata anche nel contratto di locazione (si depositano contratto intestato ad entrambi i coniugi e contratto successivo intestato alla sola ). CP_1
In relazione alle condizioni economiche di quest'ultima si è già precisato che ella è priva di occupazione avendo lasciato il lavoro per volere del marito subito dopo il matrimonio (come da estratto contributivo che si deposita) ed avendo partorito da poco. Ella si occupa da sola (non essendoci alcuna collaborazione da parte del dei due figli minori, per cui è riuscita ad Pt_1 andare avanti solo grazie al reddito di cittadinanza avendo percepito euro 340,00 mensili oltre 240,00 di assegni unici. Proprio in relazione a tali assegni si chiede al Tribunale di ordinare che gli stessi vengano versati al 100% alla sig.ra
[...]
o di tenere in considerazione l'eventuale percezione degli stessi da parte del CP_1
nella determinazione del contributo in favore dei figli. Pt_1
Tutto ciò premesso, concludeva perché il Tribunale volesse:
…….. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito al sig. per tutti i motivi su esposti;
Parte_1 assegnare la casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà Controparte_3 unitamente ai figli minori;
disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disciplinare il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non collocatario;
disporre a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della Pt_1 sig.ra un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro CP_1
750,00 mensili (euro 375,00 per ciascun figlio-considerata la tenera età dei minori ed il canone di locazione sostenuto dalla ), oltre il 50% delle spese CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie, oltre il 100% degli Assegni Unici corrisposti dall'INPS in favore dei figli minori.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 13.06.2023, il Presidente a scioglimento della riserva adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
rilevato che le parti hanno offerto indicazioni contrastanti sui tempi di permanenza dei figli presso di loro: dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente si evince con chiarezza che, alla proclamata volontà di volere essere un padre presente nella vita dei figli, non corrisponde un'effettiva assunzione di responsabilità. Sfugge evidentemente al ricorrente che, così come è un obbligo di legge provvedere al mantenimento dei figli, è un obbligo altrettanto importante frequentarli con costanza. Il ricorrente intende piegare le esigenze dei figli
(piccolissimi) alle proprie atteso che sino ad ora ha chiesto alla moglie di vederli in settimana verso le 21,30 / 22,00 in un orario ovviamente del tutto inadatto a dei bambini che a quell'ora dormono. In maniera analoga, alle ripetute sollecitazioni dello scrivente finalizzate a comprendere in quale giorno infrasettimanale, possa tenere i figli non solo ha cambiato più volte idea (anche rispetto al ricorso), ma soprattutto ha chiesto di autorizzare i nonni paterni al prelievo. Richiesta del tutto ragionevole, ma se introdotta in via ordinaria e non eccezionale avvalora il sospetto della resistente circa la volontà di sottrarsi all'impegno per trasferirlo ad altri. La sua condotta è, del resto, coerente anche per quanto concerne la contribuzione economica poiché egli sta versando appena € 240,00 al mese pur avendo in ricorso dichiarato di volere versare € 400,00.
ritenuto che
l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario: il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire l'indennità Naspi, ammontante attualmente a 750 €; dalle successive dichiarazioni emerge però che di fatto, pur senza un inquadramento contrattuale, egli lavora stabilmente sempre nel settore della ristorazione per più giorni a settimana;
ha dichiarato, infatti, di lavorare 5 6 volte alla settimana;
inoltre, a tutte le domande relative all'individuazione dei tempi di frequentazione dei figli ha costantemente opposto le proprie esigenze lavorative sia di giorno che di sera;
addirittura ha ammesso di lavorare per più ristoranti, di cui uno è la Cantinetta e l'altro è quello dove lavorava prima. Sebbene il ricorrente abbia cercato di ridimensionare la portata dell'impegno lavorativo parlando di “singole giornate”, tuttavia il numero delle stesse è pressocché analogo a quello contrattuale;
anzi, trattandosi di reddito
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percepito in nero ed aggiungendovi la Naspi, il reddito del ricorrente è presumibilmente, almeno allo stato della cognizione sommaria, maggiore di quello che percepiva in precedenza.
Ai fini della quantificazione dell'assegno assumono, inoltre, una valenza indicativa anche i patti della separazione consensuale in virtù dei quali egli si era impegnato a pagare un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese.
Si aggiunga che la ricorrente, la quale ha modeste entrate come collaboratrice domestica (ovviamente l'attività lavorativa deve svolgersi nella misura ridotta dipendente dalle cure necessarie per una bambina di appena un anno), deve pagare un canone di locazione di € 450,00 al mese. tenuto conto pertanto delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età
e della circostanza che la madre gode dell'assegno unico al 100% (altrimenti l'assegno a carico del sig. avrebbe dovuto essere quantificato in misura Pt_1 maggiore); tenuto altresì conto del valore economico dello svolgimento dei compiti di cura e domestici dalla madre: particolarmente significativi in relazione all'età della bambina;
rilevato che la resistente non ha avanzato la domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- dispone che i minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
Per_
- stabilisce che, il padre debba tenere con sé il figlio ogni settimana il venerdì dalle ore 17,00 sino al mattino del giorno dopo e a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00; per il periodo estivo, il padre trascorrerà sette giorni consecutivi tra luglio e agosto, in periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno (per questa estate);
- per la figlia FA, il padre la terrà con sé il venerdì dalle ore 17,00 sino alle ore 19,00 (senza pernotto) e la domenica a settimane alterne dalle ore
10,00 sino alle ore 13,00. Dal mese di settembre resterà invariato il venerdì,
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mentre la domenica il padre terrà con sé la figlia dalle ore 10,00 sino alle ore
16,00 con il pranzo;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600 (€ 300,00 per ognuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
La causa istruita con la prova orale è stata infine rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sia la difesa del marito ricorrente che, in via riconvenzionale, quella della moglie resistente hanno chiesto l'addebito della separazione.
La domanda di addebito proposta dal sig. va respinta sia per la Pt_1 sua estrema genericità (non sono neppure indicati i doveri matrimoniali violati) sia perché restata priva di supporto probatorio.
Risulta, invece, fondata la domanda riconvenzionale.
In sintesi, la moglie rimprovera al marito, in un contesto di rapporti sereni e non incrinati, di avere intenzionalmente voluto abbandonare la famiglia anche a causa della relazione extra coniugale intrapresa.
Tale ricostruzione è stata avvalorata dalla prova orale. La teste Tes_1
sorella della resistente, ha dichiarato:
[...]
…sul capo e “Vero è che in occasione della Pasqua dell'anno 2022 il riferì alla moglie, nonostante questa fosse al settimo mese di gravidanza, Pt_1 di essere in crisi e di avere bisogno di una pausa di riflessione perché i suoi sentimenti nei suoi confronti erano scemati per cui si sentiva incapace di darle
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quello che lei desiderava, ragion per cui dopo la festività avrebbe lasciato la casa familiare” ADR: “Premetto che mia nipote FA è nata a [...], per cui mia sorella a Pasqua del 2022 non era più incinta ma aveva partorito. Sono a conoscenza da quanto indicato dal capo di prova perché mandò direttamente Pt_1
a me un messaggio vocale WhatsApp in cui mi chiedeva di stare vicino a mia sorella perché lui stava andando via di casa, come poi effettivamente è successo il giorno dopo. La ragione di questa scelta risiedeva nel fatto che le cose tra loro non funzionavano più. Già a gennaio mi aveva chiamato dicendomi che le cose Pt_1 tra loro non andavano bene, lui si sentiva non innamorato e non “preso” da mia sorella. La telefonata destò il mio stupore anche perché fino a quella telefonata non avevo notato nulla che facesse pensare ad un matrimonio in crisi. Del resto, nessuno dei parenti e degli amici aveva dubitato del matrimonio. Rimasi ancora più stupita perché mia sorella era incinta e quindi pensavo che tra loro ci fosse un discreto affiatamento. Quando ne parlai con mia sorella a gennaio era altrettanto stupefatta perché non riusciva a capire per quale ragione dicesse di non Pt_1 essere più coinvolto e rimase altrettanto stupita del fatto che mi avesse chiamato.
era in realtà preoccupato della condizione della moglie che essendo incinta Pt_1 riceveva una brutta notizia. Sino al definitivo allontanamento avvenuto poco prima di Pasqua, faceva molto tardi la sera, restava al lavoro più del tempo, si era Pt_1 progressivamente allontanato tuttavia facendo ritorno in casa in tarda serata.
Frequentavo quotidianamente casa di mia sorella e quindi ho sempre osservato una coppia che funzionava perfettamente. Mia sorella si lamentava col marito perché faceva tardi dal lavoro, rientrando alle 3.00-3.30 di notte, ma erano semplici lamentale che non davano luogo a discussioni. Faceva così tardi a causa di cerimonie.”
Sul capo h “Vero è che in data 30/04/2022 la sig.ra scopriva, in CP_1 maniera del tutto involontaria, un messaggio che arrivava sul telefono del marito Per_ nel mentre il primogenito era intento a vedere i cartoni animati del seguente tenore: “Tu infinito mi hai stravolta”, per cui chiedeva spiegazioni al marito che le confermava di essersi innamorato di un'altra donna”; ADR: “mia sorella fece uno screenshot dal telefono di che mi mandò immediatamente, non voleva Pt_1 controllare il telefono del marito ma il messaggio era apparso mentre il bambino vedeva i cartoni dal cellulare del papà, mentre il padre stava dormendo. Mia sorella chiese spiegazioni a , il quale inizialmente negò e poi ammise Pt_1
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l'esistenza di questa relazione. Preciso che quando si è verificato questo episodio ormai lui si era allontanato di casa ma la frequentava costantemente per vedere i figli, preciso che mia sorella gli consentiva di frequentare la casa per stare coi bambini. A domanda dell'avv. Gensini “confermo che il stava dormendo Pt_1
e che quanto è accaduto era di pomeriggio”.
Sul capo i “Vero è che in data 30/04/2022 il lasciava la casa Pt_1 coniugale e telefonava alla sorella della chiedendole di dare supporto ad CP_1
e di convincerla a rifarsi una vita”; ADR: “Quanto riferito nel capo è CP_1 vero, ma non è accaduto il 30.04 perché come ho già detto lui era già andato via di casa. E' accaduto invece varie settimane prima, come ho già raccontato.”
A sua volta la teste , amica della resistente, ha dichiarato: Testimone_2
Sul capo e “Vero è che in occasione della Pasqua dell'anno 2022 il riferì alla moglie, nonostante questa fosse al settimo mese di gravidanza, Pt_1 di essere in crisi e di avere bisogno di una pausa di riflessione perché i suoi sentimenti nei suoi confronti erano scemati per cui si sentiva incapace di darle quello che lei desiderava, ragion per cui dopo la festività avrebbe lasciato la casa familiare” ADR: “Premetto che già a gennaio 2022 , incinta al settimo CP_1 mese, mi chiamò telefonicamente, mentre ero a lavoro, dicendomi che le Pt_1 aveva detto che voleva lasciarla perché non provava più per lei gli stessi sentimenti. fu molto sorpresa di quanto il marito le aveva detto perché CP_1 fino a quel momento nulla lasciava presagire una crisi. Anche dal mio punto di vista era una coppia molto affiatata e voglio aggiungere che desiderava Pt_1 fortemente la seconda figlia per cui fu molto contento di sapere che la moglie era incinta. In quell'occasione, in cui era in lacrime, presi l'iniziativa di CP_1 chiedere ad di parlare con , con il quale ho sempre avuto buoni CP_1 Pt_1 rapporti. Gli mandai un messaggio dicendogli che volevo parlargli. Lui mi rispose che non provava più le stesse cose per , che però sarebbe stato molto CP_1 presente come padre e mi chiese espressamente di stare vicino alla mia amica perché era in un momento di difficoltà. Quando andai a casa di non CP_1 trovai , il quale, non molte ore dopo, tornò a casa dopo aver parlato col suo Pt_1 amico , dicendo che aveva cambiato idea e che sarebbe rimasto. I Per_2 rapporti tra marito e moglie si sono ripresi. Verso Pasqua, dopo la nascita della bambina a marzo, lui però lasciò la casa, dicendo in primis che erano scemati i sentimenti e poi che doveva realizzarsi sul lavoro. Disse che dopo qualche giorno
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sarebbe andato via di casa e subito dopo se ne andò. So che è andato Per_3 Pt_1
a vivere dalla mamma per 2-3 mesi e poi è andato a vivere a casa della compagna, di cui non ricordo il nome, che è la sua attuale compagna. So che lavorano assieme al ristorante “La Cantinetta”, che si trova a Via Marina, dove però non sono mai stata.”
Sul capo h “Vero è che in data 30/04/2022 la sig.ra scopriva, in CP_1 maniera del tutto involontaria, un messaggio che arrivava sul telefono del marito Per_ nel mentre il primogenito era intento a vedere i cartoni animati del seguente tenore: “Tu infinito mi hai stravolta”, per cui chiedeva spiegazioni al marito che le confermava di essersi innamorato di un'altra donna”; ADR: “una decina di giorni dopo che era andato via di casa, durante una visita che faceva ai figli, lui si Pt_1 addormentò in camera di letto e il figlio che voleva giocare col cellulare del padre chiese alla madre di sbloccarlo, inserendo il codice di accesso, che CP_1 conosceva, che era rimasto lo stesso anche dopo che era andato via di casa. Per questa ragione lesse il messaggio descritto nel capitolo di prova che proveniva da una donna di nome cioè la stessa donna con la quale ha attualmente una Per_4 relazione. mi ha detto che lo aveva visto per caso, senza andare a CP_1 consultare i messaggi su WhatsApp.”
Premesso che le dichiarazioni delle testi sono fortemente attendibili sia perché scevre da contraddizioni sia perché le une costituiscono un significativo riscontro delle altre e viceversa, può affermarsi che il marito abbia celato alla moglie la reale causa della crisi accampando presunte difficoltà, lo scemare dei sentimenti o la volontà di realizzarsi sul lavoro alquanto inverosimili in un contesto familiare sereno ed anzi allietato dalla nascita della seconda figlia.
Le titubanze del marito, il quale ha cercato di fare passare anche a parenti ed amici l'idea di un rapporto in crisi, si comprendono ed assumono un altro significato una volta scoperta la causa reale della crisi ovvero la relazione sentimentale intrapresa con la datrice di lavoro, sfociata in una vera e propria convivenza.
Questo quadro probatorio non è scalfito dalle dichiarazioni della madre del ricorrente che si fondano sulla ricostruzione soggettiva (e lontana dalla realtà) fornita dal figlio.
In sintesi, la condotta del marito di violazione del dovere di fedeltà concretizza la causa che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
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d'altro canto, va sottolineato come egli abbia unilateralmente e senza giustificazioni (tali non possono essere i fisiologici contrasti tra i coniugi) deciso di abbandonare la famiglia, peraltro in un momento (la nascita della seconda figlia) che avrebbe richiesto una ben diversa solidarietà coniugale;
né va trascurato che egli ha provveduto al mantenimento dei figli in misura inferiore a quanto avevano pattuito nella separazione consensuale.
Dunque, anche a prescindere dalla violazione del dovere di fedeltà, egli ha violato il dovere di assistenza morale e materiale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito. in ordine all'affidamento dei figli
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto dal Presidente. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
In assenza di utili indicazioni delle parti può essere confermato il regime disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori uniformando quello della figlia più piccola a quello del fratello atteso che la bambina ha raggiunto i tre anni. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, in locazione, va assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare. della capacità reddituale del resistente
Già nell'ordinanza presidenziale si era messo in luce: che il sig. aveva assunto nei patti della separazione un obbligo di Pt_1 pagamento di un assegno di € 600,00 abbastanza elevato rispetto alla retribuzione ufficiale dell'epoca; che la tesi della disoccupazione a causa del licenziamento mal si conciliava con le dichiarazioni rese in udienza in cui a fronte delle domande del Presidente il ricorrente non riusciva a indicare i giorni in cui tenere i figli;
che la tesi di un lavoro saltuario perché “a giornata” andava a cozzare con l'impegno di lavorare cinque o sei gg. alla settimana;
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che lo stesso ricorrente ammetteva che uno dei ristoranti con cui collaborava era proprio “La cantinetta” gestito dalla sua ex titolare e attuale compagna.
In assenza di ulteriori acquisizioni processuali, può quindi logicamente reputarsi che, pur in assenza di un formale inquadramento contrattuale, il ricorrente abbia una retribuzione adeguata corrispondente all'intensa attività lavorativa svolta che non gli lascia quasi nessun momento libero.
Considerato anche che per la moglie oggettivamente non è facile a causa dell'età dei bambini trovare un'occupazione e che deve pagare un canone di locazione, l'assegno di mantenimento a carico del padre va quantificato nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale.
Inoltre, l'Assegno Unico va attribuito per intero alla madre collocataria atteso che la scarsissima frequentazione dei figli da parte del padre la rende unica care giver. delle spese extra assegno
La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore.
La condanna al pagamento (del 50% delle) delle spese del presente giudizio segue la soccombenza (sulle domande di addebito e di determinazione dell'assegno), mentre vanno compensate per il restante 50% a causa della mancanza di contrasti sullo status, il regime di affido, la collocazione, etc..
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito e accoglie la domanda riconvenzionale di addebito;
c) affida ad entrambi i genitori i figli minori con residenza prevalente presso la madre;
d) stabilisce che il padre debba tenerli secondo la disciplina dei provvedimenti provvisori ed urgenti estendendo a FA quanto deciso per il fratello;
e) assegna la casa familiare alla madre;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese,
12 13
l'assegno mensile di € 600,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della ordinanza presidenziale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento delle spese extra assegno;
h) l'Assegno Unico va attribuito per intero alla madre;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 250, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
j) dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il ricorrente a pagare la restante metà liquidate in complessivi € 2600,0 oltre accessori con distrazione a favore dell'avv. FA Moio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18/04/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Immacolata Cozzolino giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5266 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso la quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. MOIO RAFFAELLA la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto:
1 2
che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei 2 minori, venga determinato in € 700 oltre il 50% delle spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2023 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con la resistente in data 11/10/2017; Per_ che dal matrimonio erano nati: , il 12.11.2019, e FA, il
18.03.2022; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità della moglie sia per la sua eccessiva gelosia sia perché si lamentava continuamente degli orari di lavoro del marito;
che, prima dell'iniziativa giudiziaria contenziosa, le parti avevano raggiunto un'intesa per una separazione consensuale, mai omologata a causa del ripensamento della moglie;
di essere stato licenziato dal ristorante “Napoli Food West”, dove percepiva una retribuzione di € 1.100,00, e di stare percependo la NASPI;
che la moglie lavorava senza contratto come “aiuto domestico” guadagnando circa € 500,00 al mese;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito alla resistente, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno Unico ripartito al 50%.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava:
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che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento del marito in quanto
…. nel mese di gennaio dell'anno 2022, il dichiara alla moglie di Pt_1 essere in crisi e di aver bisogno di una pausa di riflessione per cui, all'improvviso, il 13 gennaio dell'anno 2022 lascia per la prima volta la casa coniugale per farvi poi rientro qualche giorno dopo. La situazione sembrava in parte tornata alla normalità ed il rapporto di coppia perfettamente rinsaldatosi ma il 30/04 la sig.ra legge un messaggio che arriva sul telefonino del marito mentre il CP_1
Per_ primogenito era intento a guardare i cartoni utilizzando tale apparecchio, del seguente tenore: ”Tu infinito mi hai stravolta” (cfr. all.8) inviato dalla datrice di lavoro del . Alla richiesta di spiegazioni della moglie quest'ultimo Pt_1 reagisce dicendole che non nutriva più alcun sentimento per lei ma che si era innamorato di un'altra donna per cui dopo aver parlato con la sorella della
[...]
telefonicamente, lasciava definitivamente la casa familiare. CP_1
Pochi giorni dopo la scopriva che il marito non si era affatto CP_1 trasferito momentaneamente dalla madre (come aveva riferito lasciando la casa coniugale), ma già viveva a casa della sua ex datrice di lavoro, sua attuale compagna, per cui finalmente trovava una risposta all'improvviso ed inspiegabile cambio di comportamento di quest'ultimo ed aveva l'ulteriore conferma della relazione extraconiugale intrapresa.
Pertanto, la crisi dell'unione coniugale è dipesa esclusivamente dai comportamenti del che ha violato i doveri di fedeltà nascenti dal Pt_1 matrimonio (abbandonando la casa coniugale e i figli un mese dopo la nascita della figlia) ed ha determinato con il proprio comportamento la fine del rapporto di coniugio. che in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento:
….va evidenziato che il ha già sottoscritto un accordo di Pt_1 separazione consensuale in cui si era impegnato a versare la somma di euro
600,00 mensile in favore dei figli minori. All'epoca egli ha firmato consapevole che di lì a poco avrebbe cambiato lavoro gestendo di fatto ”a nero” il ristorante
“La Cantinetta” e percependo la Naspi, come dimostrato anche dagli innumerevoli messaggi che il invia alla Di razza dicendole che è a lavoro e non può Pt_1 passare a fare visita ai figli o che non può prelevarli. Pertanto, si chiede al
Tribunale di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento adeguato
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alle esigenze di due figli minori in tenerissima età (rispettivamente 4 anni e 1 anno) ed il fatto che la corrisponde (come da contratto versato in atti) un CP_1 canone mensile pari ad euro 450,00 per la locazione della casa coniugale. Infatti, il , artatamente omette di riferire al Tribunale tale circostanza indicando Pt_1 quale abitazione della quella della sua famiglia d'origine quando invece CP_1 sin dal matrimonio i coniugi hanno vissuto in Quarto nell'abitazione sita in via
Sant'Artema n.1 int. 2 (tra l'altro il aveva anche la residenza presso tale Pt_1 indirizzo) e da pochi mesi la resistente è subentrata anche nel contratto di locazione (si depositano contratto intestato ad entrambi i coniugi e contratto successivo intestato alla sola ). CP_1
In relazione alle condizioni economiche di quest'ultima si è già precisato che ella è priva di occupazione avendo lasciato il lavoro per volere del marito subito dopo il matrimonio (come da estratto contributivo che si deposita) ed avendo partorito da poco. Ella si occupa da sola (non essendoci alcuna collaborazione da parte del dei due figli minori, per cui è riuscita ad Pt_1 andare avanti solo grazie al reddito di cittadinanza avendo percepito euro 340,00 mensili oltre 240,00 di assegni unici. Proprio in relazione a tali assegni si chiede al Tribunale di ordinare che gli stessi vengano versati al 100% alla sig.ra
[...]
o di tenere in considerazione l'eventuale percezione degli stessi da parte del CP_1
nella determinazione del contributo in favore dei figli. Pt_1
Tutto ciò premesso, concludeva perché il Tribunale volesse:
…….. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito al sig. per tutti i motivi su esposti;
Parte_1 assegnare la casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà Controparte_3 unitamente ai figli minori;
disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disciplinare il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non collocatario;
disporre a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della Pt_1 sig.ra un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro CP_1
750,00 mensili (euro 375,00 per ciascun figlio-considerata la tenera età dei minori ed il canone di locazione sostenuto dalla ), oltre il 50% delle spese CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie, oltre il 100% degli Assegni Unici corrisposti dall'INPS in favore dei figli minori.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 13.06.2023, il Presidente a scioglimento della riserva adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
rilevato che le parti hanno offerto indicazioni contrastanti sui tempi di permanenza dei figli presso di loro: dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente si evince con chiarezza che, alla proclamata volontà di volere essere un padre presente nella vita dei figli, non corrisponde un'effettiva assunzione di responsabilità. Sfugge evidentemente al ricorrente che, così come è un obbligo di legge provvedere al mantenimento dei figli, è un obbligo altrettanto importante frequentarli con costanza. Il ricorrente intende piegare le esigenze dei figli
(piccolissimi) alle proprie atteso che sino ad ora ha chiesto alla moglie di vederli in settimana verso le 21,30 / 22,00 in un orario ovviamente del tutto inadatto a dei bambini che a quell'ora dormono. In maniera analoga, alle ripetute sollecitazioni dello scrivente finalizzate a comprendere in quale giorno infrasettimanale, possa tenere i figli non solo ha cambiato più volte idea (anche rispetto al ricorso), ma soprattutto ha chiesto di autorizzare i nonni paterni al prelievo. Richiesta del tutto ragionevole, ma se introdotta in via ordinaria e non eccezionale avvalora il sospetto della resistente circa la volontà di sottrarsi all'impegno per trasferirlo ad altri. La sua condotta è, del resto, coerente anche per quanto concerne la contribuzione economica poiché egli sta versando appena € 240,00 al mese pur avendo in ricorso dichiarato di volere versare € 400,00.
ritenuto che
l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori vada quantificato in relazione al reddito del genitore non collocatario: il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire l'indennità Naspi, ammontante attualmente a 750 €; dalle successive dichiarazioni emerge però che di fatto, pur senza un inquadramento contrattuale, egli lavora stabilmente sempre nel settore della ristorazione per più giorni a settimana;
ha dichiarato, infatti, di lavorare 5 6 volte alla settimana;
inoltre, a tutte le domande relative all'individuazione dei tempi di frequentazione dei figli ha costantemente opposto le proprie esigenze lavorative sia di giorno che di sera;
addirittura ha ammesso di lavorare per più ristoranti, di cui uno è la Cantinetta e l'altro è quello dove lavorava prima. Sebbene il ricorrente abbia cercato di ridimensionare la portata dell'impegno lavorativo parlando di “singole giornate”, tuttavia il numero delle stesse è pressocché analogo a quello contrattuale;
anzi, trattandosi di reddito
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percepito in nero ed aggiungendovi la Naspi, il reddito del ricorrente è presumibilmente, almeno allo stato della cognizione sommaria, maggiore di quello che percepiva in precedenza.
Ai fini della quantificazione dell'assegno assumono, inoltre, una valenza indicativa anche i patti della separazione consensuale in virtù dei quali egli si era impegnato a pagare un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese.
Si aggiunga che la ricorrente, la quale ha modeste entrate come collaboratrice domestica (ovviamente l'attività lavorativa deve svolgersi nella misura ridotta dipendente dalle cure necessarie per una bambina di appena un anno), deve pagare un canone di locazione di € 450,00 al mese. tenuto conto pertanto delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età
e della circostanza che la madre gode dell'assegno unico al 100% (altrimenti l'assegno a carico del sig. avrebbe dovuto essere quantificato in misura Pt_1 maggiore); tenuto altresì conto del valore economico dello svolgimento dei compiti di cura e domestici dalla madre: particolarmente significativi in relazione all'età della bambina;
rilevato che la resistente non ha avanzato la domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore;
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- dispone che i minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
Per_
- stabilisce che, il padre debba tenere con sé il figlio ogni settimana il venerdì dalle ore 17,00 sino al mattino del giorno dopo e a settimane alterne la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00; per il periodo estivo, il padre trascorrerà sette giorni consecutivi tra luglio e agosto, in periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno (per questa estate);
- per la figlia FA, il padre la terrà con sé il venerdì dalle ore 17,00 sino alle ore 19,00 (senza pernotto) e la domenica a settimane alterne dalle ore
10,00 sino alle ore 13,00. Dal mese di settembre resterà invariato il venerdì,
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mentre la domenica il padre terrà con sé la figlia dalle ore 10,00 sino alle ore
16,00 con il pranzo;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600 (€ 300,00 per ognuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
La causa istruita con la prova orale è stata infine rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sia la difesa del marito ricorrente che, in via riconvenzionale, quella della moglie resistente hanno chiesto l'addebito della separazione.
La domanda di addebito proposta dal sig. va respinta sia per la Pt_1 sua estrema genericità (non sono neppure indicati i doveri matrimoniali violati) sia perché restata priva di supporto probatorio.
Risulta, invece, fondata la domanda riconvenzionale.
In sintesi, la moglie rimprovera al marito, in un contesto di rapporti sereni e non incrinati, di avere intenzionalmente voluto abbandonare la famiglia anche a causa della relazione extra coniugale intrapresa.
Tale ricostruzione è stata avvalorata dalla prova orale. La teste Tes_1
sorella della resistente, ha dichiarato:
[...]
…sul capo e “Vero è che in occasione della Pasqua dell'anno 2022 il riferì alla moglie, nonostante questa fosse al settimo mese di gravidanza, Pt_1 di essere in crisi e di avere bisogno di una pausa di riflessione perché i suoi sentimenti nei suoi confronti erano scemati per cui si sentiva incapace di darle
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quello che lei desiderava, ragion per cui dopo la festività avrebbe lasciato la casa familiare” ADR: “Premetto che mia nipote FA è nata a [...], per cui mia sorella a Pasqua del 2022 non era più incinta ma aveva partorito. Sono a conoscenza da quanto indicato dal capo di prova perché mandò direttamente Pt_1
a me un messaggio vocale WhatsApp in cui mi chiedeva di stare vicino a mia sorella perché lui stava andando via di casa, come poi effettivamente è successo il giorno dopo. La ragione di questa scelta risiedeva nel fatto che le cose tra loro non funzionavano più. Già a gennaio mi aveva chiamato dicendomi che le cose Pt_1 tra loro non andavano bene, lui si sentiva non innamorato e non “preso” da mia sorella. La telefonata destò il mio stupore anche perché fino a quella telefonata non avevo notato nulla che facesse pensare ad un matrimonio in crisi. Del resto, nessuno dei parenti e degli amici aveva dubitato del matrimonio. Rimasi ancora più stupita perché mia sorella era incinta e quindi pensavo che tra loro ci fosse un discreto affiatamento. Quando ne parlai con mia sorella a gennaio era altrettanto stupefatta perché non riusciva a capire per quale ragione dicesse di non Pt_1 essere più coinvolto e rimase altrettanto stupita del fatto che mi avesse chiamato.
era in realtà preoccupato della condizione della moglie che essendo incinta Pt_1 riceveva una brutta notizia. Sino al definitivo allontanamento avvenuto poco prima di Pasqua, faceva molto tardi la sera, restava al lavoro più del tempo, si era Pt_1 progressivamente allontanato tuttavia facendo ritorno in casa in tarda serata.
Frequentavo quotidianamente casa di mia sorella e quindi ho sempre osservato una coppia che funzionava perfettamente. Mia sorella si lamentava col marito perché faceva tardi dal lavoro, rientrando alle 3.00-3.30 di notte, ma erano semplici lamentale che non davano luogo a discussioni. Faceva così tardi a causa di cerimonie.”
Sul capo h “Vero è che in data 30/04/2022 la sig.ra scopriva, in CP_1 maniera del tutto involontaria, un messaggio che arrivava sul telefono del marito Per_ nel mentre il primogenito era intento a vedere i cartoni animati del seguente tenore: “Tu infinito mi hai stravolta”, per cui chiedeva spiegazioni al marito che le confermava di essersi innamorato di un'altra donna”; ADR: “mia sorella fece uno screenshot dal telefono di che mi mandò immediatamente, non voleva Pt_1 controllare il telefono del marito ma il messaggio era apparso mentre il bambino vedeva i cartoni dal cellulare del papà, mentre il padre stava dormendo. Mia sorella chiese spiegazioni a , il quale inizialmente negò e poi ammise Pt_1
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l'esistenza di questa relazione. Preciso che quando si è verificato questo episodio ormai lui si era allontanato di casa ma la frequentava costantemente per vedere i figli, preciso che mia sorella gli consentiva di frequentare la casa per stare coi bambini. A domanda dell'avv. Gensini “confermo che il stava dormendo Pt_1
e che quanto è accaduto era di pomeriggio”.
Sul capo i “Vero è che in data 30/04/2022 il lasciava la casa Pt_1 coniugale e telefonava alla sorella della chiedendole di dare supporto ad CP_1
e di convincerla a rifarsi una vita”; ADR: “Quanto riferito nel capo è CP_1 vero, ma non è accaduto il 30.04 perché come ho già detto lui era già andato via di casa. E' accaduto invece varie settimane prima, come ho già raccontato.”
A sua volta la teste , amica della resistente, ha dichiarato: Testimone_2
Sul capo e “Vero è che in occasione della Pasqua dell'anno 2022 il riferì alla moglie, nonostante questa fosse al settimo mese di gravidanza, Pt_1 di essere in crisi e di avere bisogno di una pausa di riflessione perché i suoi sentimenti nei suoi confronti erano scemati per cui si sentiva incapace di darle quello che lei desiderava, ragion per cui dopo la festività avrebbe lasciato la casa familiare” ADR: “Premetto che già a gennaio 2022 , incinta al settimo CP_1 mese, mi chiamò telefonicamente, mentre ero a lavoro, dicendomi che le Pt_1 aveva detto che voleva lasciarla perché non provava più per lei gli stessi sentimenti. fu molto sorpresa di quanto il marito le aveva detto perché CP_1 fino a quel momento nulla lasciava presagire una crisi. Anche dal mio punto di vista era una coppia molto affiatata e voglio aggiungere che desiderava Pt_1 fortemente la seconda figlia per cui fu molto contento di sapere che la moglie era incinta. In quell'occasione, in cui era in lacrime, presi l'iniziativa di CP_1 chiedere ad di parlare con , con il quale ho sempre avuto buoni CP_1 Pt_1 rapporti. Gli mandai un messaggio dicendogli che volevo parlargli. Lui mi rispose che non provava più le stesse cose per , che però sarebbe stato molto CP_1 presente come padre e mi chiese espressamente di stare vicino alla mia amica perché era in un momento di difficoltà. Quando andai a casa di non CP_1 trovai , il quale, non molte ore dopo, tornò a casa dopo aver parlato col suo Pt_1 amico , dicendo che aveva cambiato idea e che sarebbe rimasto. I Per_2 rapporti tra marito e moglie si sono ripresi. Verso Pasqua, dopo la nascita della bambina a marzo, lui però lasciò la casa, dicendo in primis che erano scemati i sentimenti e poi che doveva realizzarsi sul lavoro. Disse che dopo qualche giorno
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sarebbe andato via di casa e subito dopo se ne andò. So che è andato Per_3 Pt_1
a vivere dalla mamma per 2-3 mesi e poi è andato a vivere a casa della compagna, di cui non ricordo il nome, che è la sua attuale compagna. So che lavorano assieme al ristorante “La Cantinetta”, che si trova a Via Marina, dove però non sono mai stata.”
Sul capo h “Vero è che in data 30/04/2022 la sig.ra scopriva, in CP_1 maniera del tutto involontaria, un messaggio che arrivava sul telefono del marito Per_ nel mentre il primogenito era intento a vedere i cartoni animati del seguente tenore: “Tu infinito mi hai stravolta”, per cui chiedeva spiegazioni al marito che le confermava di essersi innamorato di un'altra donna”; ADR: “una decina di giorni dopo che era andato via di casa, durante una visita che faceva ai figli, lui si Pt_1 addormentò in camera di letto e il figlio che voleva giocare col cellulare del padre chiese alla madre di sbloccarlo, inserendo il codice di accesso, che CP_1 conosceva, che era rimasto lo stesso anche dopo che era andato via di casa. Per questa ragione lesse il messaggio descritto nel capitolo di prova che proveniva da una donna di nome cioè la stessa donna con la quale ha attualmente una Per_4 relazione. mi ha detto che lo aveva visto per caso, senza andare a CP_1 consultare i messaggi su WhatsApp.”
Premesso che le dichiarazioni delle testi sono fortemente attendibili sia perché scevre da contraddizioni sia perché le une costituiscono un significativo riscontro delle altre e viceversa, può affermarsi che il marito abbia celato alla moglie la reale causa della crisi accampando presunte difficoltà, lo scemare dei sentimenti o la volontà di realizzarsi sul lavoro alquanto inverosimili in un contesto familiare sereno ed anzi allietato dalla nascita della seconda figlia.
Le titubanze del marito, il quale ha cercato di fare passare anche a parenti ed amici l'idea di un rapporto in crisi, si comprendono ed assumono un altro significato una volta scoperta la causa reale della crisi ovvero la relazione sentimentale intrapresa con la datrice di lavoro, sfociata in una vera e propria convivenza.
Questo quadro probatorio non è scalfito dalle dichiarazioni della madre del ricorrente che si fondano sulla ricostruzione soggettiva (e lontana dalla realtà) fornita dal figlio.
In sintesi, la condotta del marito di violazione del dovere di fedeltà concretizza la causa che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
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d'altro canto, va sottolineato come egli abbia unilateralmente e senza giustificazioni (tali non possono essere i fisiologici contrasti tra i coniugi) deciso di abbandonare la famiglia, peraltro in un momento (la nascita della seconda figlia) che avrebbe richiesto una ben diversa solidarietà coniugale;
né va trascurato che egli ha provveduto al mantenimento dei figli in misura inferiore a quanto avevano pattuito nella separazione consensuale.
Dunque, anche a prescindere dalla violazione del dovere di fedeltà, egli ha violato il dovere di assistenza morale e materiale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito. in ordine all'affidamento dei figli
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto dal Presidente. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
In assenza di utili indicazioni delle parti può essere confermato il regime disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori uniformando quello della figlia più piccola a quello del fratello atteso che la bambina ha raggiunto i tre anni. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, in locazione, va assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare. della capacità reddituale del resistente
Già nell'ordinanza presidenziale si era messo in luce: che il sig. aveva assunto nei patti della separazione un obbligo di Pt_1 pagamento di un assegno di € 600,00 abbastanza elevato rispetto alla retribuzione ufficiale dell'epoca; che la tesi della disoccupazione a causa del licenziamento mal si conciliava con le dichiarazioni rese in udienza in cui a fronte delle domande del Presidente il ricorrente non riusciva a indicare i giorni in cui tenere i figli;
che la tesi di un lavoro saltuario perché “a giornata” andava a cozzare con l'impegno di lavorare cinque o sei gg. alla settimana;
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che lo stesso ricorrente ammetteva che uno dei ristoranti con cui collaborava era proprio “La cantinetta” gestito dalla sua ex titolare e attuale compagna.
In assenza di ulteriori acquisizioni processuali, può quindi logicamente reputarsi che, pur in assenza di un formale inquadramento contrattuale, il ricorrente abbia una retribuzione adeguata corrispondente all'intensa attività lavorativa svolta che non gli lascia quasi nessun momento libero.
Considerato anche che per la moglie oggettivamente non è facile a causa dell'età dei bambini trovare un'occupazione e che deve pagare un canone di locazione, l'assegno di mantenimento a carico del padre va quantificato nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale.
Inoltre, l'Assegno Unico va attribuito per intero alla madre collocataria atteso che la scarsissima frequentazione dei figli da parte del padre la rende unica care giver. delle spese extra assegno
La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore.
La condanna al pagamento (del 50% delle) delle spese del presente giudizio segue la soccombenza (sulle domande di addebito e di determinazione dell'assegno), mentre vanno compensate per il restante 50% a causa della mancanza di contrasti sullo status, il regime di affido, la collocazione, etc..
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito e accoglie la domanda riconvenzionale di addebito;
c) affida ad entrambi i genitori i figli minori con residenza prevalente presso la madre;
d) stabilisce che il padre debba tenerli secondo la disciplina dei provvedimenti provvisori ed urgenti estendendo a FA quanto deciso per il fratello;
e) assegna la casa familiare alla madre;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese,
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l'assegno mensile di € 600,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della ordinanza presidenziale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al 50% al pagamento delle spese extra assegno;
h) l'Assegno Unico va attribuito per intero alla madre;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 250, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
j) dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna il ricorrente a pagare la restante metà liquidate in complessivi € 2600,0 oltre accessori con distrazione a favore dell'avv. FA Moio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18/04/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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