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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Si.ge.ri.co. Spa - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82 DEL 2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di sollecito-accertamento n. 82/2025 del 22.08.2025, per omesso/parziale versamento TARI anno di imposta 2020, in relazione agli immobili censiti al C.F. al Foglio
69, Particella 530, evodenziando vari prfili tra i quali l'erronea individuazioni delle superfici per cui era intmazione.
la SI.GE.RI.CO S.p.A. costituendosi affermava che in data 14.01.2026 le parti werano addivenute ad una soluzione .bonaria della controversia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 546/92 che la chiusura integrale della controversia;
L'accordo prevede, altresì, la compensazione delle rispettive spese di lite, le quali restano interamente a carico delle parti che le hanno anticipate,
Le parti sottoscrivevano istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Si.ge.ri.co. Spa - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82 DEL 2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di sollecito-accertamento n. 82/2025 del 22.08.2025, per omesso/parziale versamento TARI anno di imposta 2020, in relazione agli immobili censiti al C.F. al Foglio
69, Particella 530, evodenziando vari prfili tra i quali l'erronea individuazioni delle superfici per cui era intmazione.
la SI.GE.RI.CO S.p.A. costituendosi affermava che in data 14.01.2026 le parti werano addivenute ad una soluzione .bonaria della controversia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 546/92 che la chiusura integrale della controversia;
L'accordo prevede, altresì, la compensazione delle rispettive spese di lite, le quali restano interamente a carico delle parti che le hanno anticipate,
Le parti sottoscrivevano istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.