CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12175 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RR AR, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 13.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, in data 1.7.2020, aveva dichiarato AR RR responsabile dei fatti di rapina aggravata e tentata estorsione, di lesioni personali aggravate e, infine, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12175 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, con l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.720 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere ed alle pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
il primo giudice aveva inoltre ordinato la espulsione dell'RR dal territorio dello Stato a pena espiata e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di appello di Palermo irrevocabile in data 27.1.2017; aveva infine condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'RR deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza e erronea applicazione della legge penale: rileva, infatti, che la sentenza impugnata è affetta da vari errori in diritto, a partire dalla questione della acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni testimoniali che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ben poteva essere posta con la impugnazione della sentenza non potendosi ritenere implicitamente rinunciata per non essere stata reiterata in sede di conclusioni;
segnala che altrettanto erronea è la motivazione con cui i giudici di merito hanno giustificato la acquisizione delle dichiarazioni rese dai testi nel corso delle indagini preliminari a causa della sopravvenuta impossibilità di acquisirle in dibattimento, evenienza che nel caso di specie era del tutto prevedibile alla luce della condizione soggettiva della persona offesa, cittadino extracomunitario, pregiudicato e senza fissa dimora;
aggiunge che altrettanto errata era stata la valutazione delle dichiarazioni rese da OU IM nel corso delle indagini rispetto a quelle rese in aula, ove si era ritenuto che costui era stato condizionato dalla presenza dell'imputato, pur avendo egli precisato di non essere stato minacciato da nessuno ed aveva disconosciuto la propria firma sui verbali di sommarie informazioni e di riconoscimento fotografico;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, da valere come memoria in caso di istanza di trattazione orale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza della eccezione relativa alla asserita violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., risultando invece corretta la motivazione con cui il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari stante la imprevedibilità della sua successiva irreperibilità; aggiunge 2 che, in presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, le doglianze difensive si risolvono in una mera critica di merito della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. AR RR era stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di rapina aggravata, tentata estorsione e lesioni personali in danno di tal AM DI del cui telefono cellulare e della cui catenina d'oro cui si sarebbe appropriato usando violenza nei confronti del predetto che avrebbe colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello al fine di costringerlo a consegnargli somme imprecisate di denaro;
il ricorrente era stato inoltre riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per aver portato fuori della abitazione un coltello, materialmente detenuto dal complice. 2. Il Tribunale di Agrigento era pervenuto alla condanna dell'RR valorizzando il contenuto della denuncia sporta dalla vittima che, dopo vane e reiterate ricerche, era risultata irreperibile e che, pertanto, era stata acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; il primo giudice aveva inoltre fatto leva sulle dichiarazioni del teste IM OU contestategli nel corso dell'esame dibattimentale. 3. Con l'atto di appello, la difesa aveva sottolineato che la condanna dell'imputato era fondata esclusivamente sul contenuto della denuncia della persona offesa, che non si era mai presentata in dibattimento per essere sentita nel contraddittorio delle parti;
aveva inoltre fatto presente che la versione della vittima era stata smentita dal teste OU. 4. La Corte di appello ha respinto il gravame sostenendo, in primo luogo, che l'ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., aveva acquisito la denuncia della persona offesa, non era stata autonomamente impugnata;
ha sottolineato, per altro verso, come fosse condivisibile la diagnosi del primo giudice circa la imprevedibilità dell'allontanamento dell'DI Haitham, già residente in [...]e domiciliato in Agrigento, e che si era in realtà reso latitante in quanto imputato in altro procedimento e, dunque, non per sottrarsi al processo. I giudici palermitani hanno inoltre richiamato le dichiarazioni rese dal teste IM OU nel corso delle indagini preliminari condividendo, anche su questo punto, la valutazione del Tribunale circa il condizionamento cui costui era stato sottoposto da parte dell'imputato nel corso dell'esame testimoniale. 3 5. Ebbene, va in primo luogo stigmatizzata l'erroneità della affermazione della Corte di appello secondo cui "... unitamente ai tre capi della sentenza, l'appellante doveva impugnare ... anche la detta ordinanza istruttoria la quale, è bene osservare, non solo non è stata impugnata dall'appellante, ma ha pure correttamente motivato sulla disposta acquisizione e ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della p.o." (cfr., pag. 3). L'art. 586 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"; ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando - come certamente nel caso di specie è avvenuto - nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 28558 del 14/07/2020, Cafagna, Rv. 279592 - 01; Sez. 5, n. 50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 263224 - 01; Sez. 2, n. 25313 del 20/03/2012, Zoccarato, Rv. 253071 - 01). Nel caso che ci occupa, peraltro, la diagnosi sulla non prevedibilità dell'allontanamento dell'DI AM è corretta in quanto costui, già residente in [...], si era persino costituito parte civile nel processo, avendo perciò serbato un atteggiamento che non lasciava intendere che si sarebbe successivamente reso irreperibile. D'altra parte, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 3135 del 14/12/2021, Shishlov, Rv. 282492 - 01; Sez. 6 -, n. 50994 del 26/03/2019, D. Rv. 278195 - 02). Va detto, però, che, indipendentemente dalla correttezza della prognosi di (im)prevedibilità dell'allontanamento del teste, l'utilizzazione delle dichiarazioni da costui rese nel corso delle indagini preliminari è esclusa laddove si abbia modo di ritenere che la sua mancata presenza al dibattimento sia dipesa da una libera scelta (Cass. Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino, rv. 261265), cioè dal fatto che «il soggetto, avendone comunque avuto conoscenza, non si è presentato all'esame in dibattimento o in rogatoria, quali che siano i motivi della mancata presentazione, purché ovviamente riconducibili ad una sua libera scelta, e cioè ad 4 una scelta non coartata da elementi esterni» (in motivazione Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250198). Un profilo ancora diverso è quello concernente l'incidenza probatoria dell'elemento acquisito fuori del contraddittorio. Va al riguardo osservato che sulla base di arresti della Corte di Strasburgo (Corte E.D.U., 18/5/2010, Ogaristi
contro
Italia;
Corte E.D.U., 13/1072005, Bracci
contro
Italia), è stato elaborato il principio per cui le dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio non possono essere poste - da sole - a fondamento della condanna, essendo necessario inquadrarle in un più ampio mosaico nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante (Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250199): peraltro un più recente e articolato orientamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo fa leva su un'analisi che deve fondarsi sul riscontro delle ragioni della deroga al contraddittorio, sul peso probatorio in concreto assunto dall'elemento così acquisito, e sui contrappesi che in relazione ad una prova determinante possono aver bilanciato la restrizione subita dalla difesa in conseguenza dell'acquisizione e dell'utilizzazione di quell'elemento di prova (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al WA e TA
contro
Regno Unito;
15/12/2015, Schatschaschwili
contro
Germania;
cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., rv. 269397). Sulla scorta di tali considerazioni si deve concludere nel senso che la valutazione dell'elemento di prova acquisito al di fuori del contraddittorio non è di per sé preclusa, occorrendo tuttavia che lo stesso assuma un rilievo secondario o che comunque il deficit di contraddittorio nella acquisizione della prova sia adeguatamente compensato sul piano delle garanzie di cui può disporre la difesa per contrastarne i presupposti acquisitivi e la valenza probatoria. (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278 - 01). Si è perciò, condivisibilmente, affermato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al WA e TA c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella eventuale compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone Fabio, Rv. 276531; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 in cui la Corte ha spiegato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, 5 conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al WA e TA c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi). Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello, per corroborare il contenuto della denuncia della persona offesa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ha ritenuto di poter invocare le dichiarazioni rese dal teste oculare OU IM il quale, tuttavia, in sede dibattimentale, aveva negato di aver visto nell'occasione l'imputato escludendo, per altro verso, a fronte della contestazione mossagli dal PM alla luce di quanto costui aveva riferito nel corso delle indagini preliminari, di essere stato minacciato né dal predetto né da altri soggetti. Ed in effetti, preso atto di quanto sopra, il Tribunale non aveva acquisito le dichiarazioni predibattimentali del OU, limitandosi a stigmatizzare il contrasto di queste ultime (certamente non utilizzabili se non ai fini della valutazione di attendibilità del teste) rispetto a quelle rese nel corso del dibattimento, e risultate pienamente liberatorie nei confronti dell'odierno ricorrente. Il primo giudice, invece, aveva ritenuto di poter valorizzare il verbale di individuazione fotografica resa dal OU nell'immediatezza dei fatti quando gli era stato sottoposto un album fotografico comprendente l'effigie dell'RR: e, tuttavia, anche su questo aspetto, occorre rilevare che, dalla lettura della stessa sentenza di primo grado, si ricava che il teste aveva espressamente disconosciuto le firme apposte sui verbali di sommarie informazioni testimoniali ma, anche, di individuazione fotografica (cfr., pag. 6 della sentenza del Tribunale) e che, in ogni caso, la indicazione dell'RR era avvenuta "... poiché i carabinieri che gli avevano mostrato il fascicolo fotografico gli avevano chiesto se conosceva gli individui nella foto". In definitiva, quindi, si deve concludere nel senso che, stando al tenore della motivazione resa dai giudici di merito, le dichiarazioni predibattimentali della vittima siano rimaste, di fatto, l'unico elemento fondante la affermazione di responsabilità dell'imputato, come tali non in grado di sostenere la decisione di condanna. 6 Di qui, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che procederà ad un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso in Roma, il 25.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, in data 1.7.2020, aveva dichiarato AR RR responsabile dei fatti di rapina aggravata e tentata estorsione, di lesioni personali aggravate e, infine, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12175 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 per cui, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, con l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.720 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere ed alle pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
il primo giudice aveva inoltre ordinato la espulsione dell'RR dal territorio dello Stato a pena espiata e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di appello di Palermo irrevocabile in data 27.1.2017; aveva infine condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'RR deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza e erronea applicazione della legge penale: rileva, infatti, che la sentenza impugnata è affetta da vari errori in diritto, a partire dalla questione della acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni testimoniali che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ben poteva essere posta con la impugnazione della sentenza non potendosi ritenere implicitamente rinunciata per non essere stata reiterata in sede di conclusioni;
segnala che altrettanto erronea è la motivazione con cui i giudici di merito hanno giustificato la acquisizione delle dichiarazioni rese dai testi nel corso delle indagini preliminari a causa della sopravvenuta impossibilità di acquisirle in dibattimento, evenienza che nel caso di specie era del tutto prevedibile alla luce della condizione soggettiva della persona offesa, cittadino extracomunitario, pregiudicato e senza fissa dimora;
aggiunge che altrettanto errata era stata la valutazione delle dichiarazioni rese da OU IM nel corso delle indagini rispetto a quelle rese in aula, ove si era ritenuto che costui era stato condizionato dalla presenza dell'imputato, pur avendo egli precisato di non essere stato minacciato da nessuno ed aveva disconosciuto la propria firma sui verbali di sommarie informazioni e di riconoscimento fotografico;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, da valere come memoria in caso di istanza di trattazione orale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza della eccezione relativa alla asserita violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., risultando invece corretta la motivazione con cui il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari stante la imprevedibilità della sua successiva irreperibilità; aggiunge 2 che, in presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, le doglianze difensive si risolvono in una mera critica di merito della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. AR RR era stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di rapina aggravata, tentata estorsione e lesioni personali in danno di tal AM DI del cui telefono cellulare e della cui catenina d'oro cui si sarebbe appropriato usando violenza nei confronti del predetto che avrebbe colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello al fine di costringerlo a consegnargli somme imprecisate di denaro;
il ricorrente era stato inoltre riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per aver portato fuori della abitazione un coltello, materialmente detenuto dal complice. 2. Il Tribunale di Agrigento era pervenuto alla condanna dell'RR valorizzando il contenuto della denuncia sporta dalla vittima che, dopo vane e reiterate ricerche, era risultata irreperibile e che, pertanto, era stata acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; il primo giudice aveva inoltre fatto leva sulle dichiarazioni del teste IM OU contestategli nel corso dell'esame dibattimentale. 3. Con l'atto di appello, la difesa aveva sottolineato che la condanna dell'imputato era fondata esclusivamente sul contenuto della denuncia della persona offesa, che non si era mai presentata in dibattimento per essere sentita nel contraddittorio delle parti;
aveva inoltre fatto presente che la versione della vittima era stata smentita dal teste OU. 4. La Corte di appello ha respinto il gravame sostenendo, in primo luogo, che l'ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., aveva acquisito la denuncia della persona offesa, non era stata autonomamente impugnata;
ha sottolineato, per altro verso, come fosse condivisibile la diagnosi del primo giudice circa la imprevedibilità dell'allontanamento dell'DI Haitham, già residente in [...]e domiciliato in Agrigento, e che si era in realtà reso latitante in quanto imputato in altro procedimento e, dunque, non per sottrarsi al processo. I giudici palermitani hanno inoltre richiamato le dichiarazioni rese dal teste IM OU nel corso delle indagini preliminari condividendo, anche su questo punto, la valutazione del Tribunale circa il condizionamento cui costui era stato sottoposto da parte dell'imputato nel corso dell'esame testimoniale. 3 5. Ebbene, va in primo luogo stigmatizzata l'erroneità della affermazione della Corte di appello secondo cui "... unitamente ai tre capi della sentenza, l'appellante doveva impugnare ... anche la detta ordinanza istruttoria la quale, è bene osservare, non solo non è stata impugnata dall'appellante, ma ha pure correttamente motivato sulla disposta acquisizione e ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della p.o." (cfr., pag. 3). L'art. 586 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"; ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando - come certamente nel caso di specie è avvenuto - nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 28558 del 14/07/2020, Cafagna, Rv. 279592 - 01; Sez. 5, n. 50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 263224 - 01; Sez. 2, n. 25313 del 20/03/2012, Zoccarato, Rv. 253071 - 01). Nel caso che ci occupa, peraltro, la diagnosi sulla non prevedibilità dell'allontanamento dell'DI AM è corretta in quanto costui, già residente in [...], si era persino costituito parte civile nel processo, avendo perciò serbato un atteggiamento che non lasciava intendere che si sarebbe successivamente reso irreperibile. D'altra parte, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 3135 del 14/12/2021, Shishlov, Rv. 282492 - 01; Sez. 6 -, n. 50994 del 26/03/2019, D. Rv. 278195 - 02). Va detto, però, che, indipendentemente dalla correttezza della prognosi di (im)prevedibilità dell'allontanamento del teste, l'utilizzazione delle dichiarazioni da costui rese nel corso delle indagini preliminari è esclusa laddove si abbia modo di ritenere che la sua mancata presenza al dibattimento sia dipesa da una libera scelta (Cass. Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino, rv. 261265), cioè dal fatto che «il soggetto, avendone comunque avuto conoscenza, non si è presentato all'esame in dibattimento o in rogatoria, quali che siano i motivi della mancata presentazione, purché ovviamente riconducibili ad una sua libera scelta, e cioè ad 4 una scelta non coartata da elementi esterni» (in motivazione Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250198). Un profilo ancora diverso è quello concernente l'incidenza probatoria dell'elemento acquisito fuori del contraddittorio. Va al riguardo osservato che sulla base di arresti della Corte di Strasburgo (Corte E.D.U., 18/5/2010, Ogaristi
contro
Italia;
Corte E.D.U., 13/1072005, Bracci
contro
Italia), è stato elaborato il principio per cui le dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio non possono essere poste - da sole - a fondamento della condanna, essendo necessario inquadrarle in un più ampio mosaico nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante (Cass. Sez. U. n. 27918 del 25/11/2010, dep. nel 2011, D.F., rv. 250199): peraltro un più recente e articolato orientamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo fa leva su un'analisi che deve fondarsi sul riscontro delle ragioni della deroga al contraddittorio, sul peso probatorio in concreto assunto dall'elemento così acquisito, e sui contrappesi che in relazione ad una prova determinante possono aver bilanciato la restrizione subita dalla difesa in conseguenza dell'acquisizione e dell'utilizzazione di quell'elemento di prova (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al WA e TA
contro
Regno Unito;
15/12/2015, Schatschaschwili
contro
Germania;
cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 13522 del 18/1/2017, S., rv. 269397). Sulla scorta di tali considerazioni si deve concludere nel senso che la valutazione dell'elemento di prova acquisito al di fuori del contraddittorio non è di per sé preclusa, occorrendo tuttavia che lo stesso assuma un rilievo secondario o che comunque il deficit di contraddittorio nella acquisizione della prova sia adeguatamente compensato sul piano delle garanzie di cui può disporre la difesa per contrastarne i presupposti acquisitivi e la valenza probatoria. (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278 - 01). Si è perciò, condivisibilmente, affermato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al WA e TA c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella eventuale compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone Fabio, Rv. 276531; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 in cui la Corte ha spiegato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, 5 conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al WA e TA c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi). Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello, per corroborare il contenuto della denuncia della persona offesa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ha ritenuto di poter invocare le dichiarazioni rese dal teste oculare OU IM il quale, tuttavia, in sede dibattimentale, aveva negato di aver visto nell'occasione l'imputato escludendo, per altro verso, a fronte della contestazione mossagli dal PM alla luce di quanto costui aveva riferito nel corso delle indagini preliminari, di essere stato minacciato né dal predetto né da altri soggetti. Ed in effetti, preso atto di quanto sopra, il Tribunale non aveva acquisito le dichiarazioni predibattimentali del OU, limitandosi a stigmatizzare il contrasto di queste ultime (certamente non utilizzabili se non ai fini della valutazione di attendibilità del teste) rispetto a quelle rese nel corso del dibattimento, e risultate pienamente liberatorie nei confronti dell'odierno ricorrente. Il primo giudice, invece, aveva ritenuto di poter valorizzare il verbale di individuazione fotografica resa dal OU nell'immediatezza dei fatti quando gli era stato sottoposto un album fotografico comprendente l'effigie dell'RR: e, tuttavia, anche su questo aspetto, occorre rilevare che, dalla lettura della stessa sentenza di primo grado, si ricava che il teste aveva espressamente disconosciuto le firme apposte sui verbali di sommarie informazioni testimoniali ma, anche, di individuazione fotografica (cfr., pag. 6 della sentenza del Tribunale) e che, in ogni caso, la indicazione dell'RR era avvenuta "... poiché i carabinieri che gli avevano mostrato il fascicolo fotografico gli avevano chiesto se conosceva gli individui nella foto". In definitiva, quindi, si deve concludere nel senso che, stando al tenore della motivazione resa dai giudici di merito, le dichiarazioni predibattimentali della vittima siano rimaste, di fatto, l'unico elemento fondante la affermazione di responsabilità dell'imputato, come tali non in grado di sostenere la decisione di condanna. 6 Di qui, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che procederà ad un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso in Roma, il 25.1.2023