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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1372/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRESI Parte_1 C.F._1
GIOVANNINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRESI Parte_2 C.F._2
GIOVANNINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRAS Controparte_1 C.F._3
ANTONIO GIOVANNI F., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“nel merito in via principale,
- accertato in capo ai ricorrenti il possesso del passo per cui è causa, corrispondente al diritto di servitù di passaggio, Voglia il Giudice ordinare la reintegra dei ricorrenti e Parte_1 [...]
, nel pieno ed esclusivo possesso del bene come specificato in ricorso introduttivo, consistente Parte_2
nella servitù di passo, con persone, mezzi ed animali gravante sul fondo di proprietà Controparte_1
e individuato al Catasto terreni del Comune di Villanova Monteleone al Foglio 70 Mapp. 66 (fondo
pagina 1 di 9 servente) in possesso del resistente, a favore del fondo individuato al Catasto terreni del Comune di
Villanova Monteleone al Foglio 70 Mapp.10-12 (fondo dominante) di proprietà ed in possesso dei ricorrenti, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso e nell'esercizio della servitù di passo, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi. Con riserva di richiedere in separato giudizio e nella sede competente, il risarcimento di tutti danni subiti e subendi in conseguenza dello spoglio causato, a favore dei ricorrenti ed in capo a ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“A)= In via istruttoria:
1)= a modifica del provvedimento in data 24/02/2022 ed in data 13/04/2023 con i quali la lista testimoniale è stata limitata a n° 2 testimoni, si chiede che venga disposta l'audizione anche degli altri testimoni indicati nella lista testimoniale e quindi anche di , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , residente in [...], Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
ing. Persona_1
2)= si chiede inoltre che venga disposta la richiesta CTU per descrivere lo stato dei luoghi e per descrivere il tracciato della strada comunale di cui trattasi ed accertare se il terreno de quo della ricorrente sia intercluso o abbia accesso o possa aver accesso dalla strada comunale Parte_1
del Comune di Villanova Monteleone distinta in catasto al Foglio 70 mappale 15 di Ha.
1.03.57 e con
Foglio 71 mappale 39 di Ha.
0.01.20 e mappale 42 di Ha.
0.06.60 di cui trattasi e come è rappresentata nelle planimetrie catastali in atti ed identificata nelle visure catastali in atti;
B)= nel merito
1)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)= dichiararsi, per i motivi per cui è causa, la carenza di legittimazione attiva di il Parte_2
quale non risulta proprietario né comproprietario né possessore del terreno per cui è causa sito in agro di Villanova Monteleone – denominato “ S'Attalzolu” -località Minerva distinto in catasto al foglio 70 mappali 10-12 e quindi non può essere titolare della asserita e pretesa ma inesistente e contestata servitù di passaggio;
3)= respingersi, per i motivi per cui è causa, il ricorso possessorio ed il ricorso per prosecuzione giudizio di merito possessorio ex art. 703 4 co. c.p.c. de quo e tutte le domande proposte da
[...]
e da anche perché sono irrituali, inammissibili, improponibili, Parte_1 Parte_2 inaccoglibili, anche per mancanza dell'animus possidendi, ed infondati in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 9 4)= respingersi la domanda con la quale i ricorrenti hanno richiesto la condanna di Controparte_1 al risarcimento di danni subiti e subendi ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche perchè irrituale, inammissibile, improponibile, inaccoglibile, ed infondata in fatto ed in diritto;
5)= condannarsi, per le ragioni per cui è causa, e a ripristinare lo Parte_1 Parte_2
stato dei luoghi ed a chiudere ed ad eliminare, immediatamente, il varco de quo da loro praticato nel muro di confine tra il loro terreno e quello di proprietà di ricostruendo il relativo Controparte_1
tratto di muro e togliendo la rete metallica appostavi;
6)= assolversi da ogni avversa domanda;
Controparte_1
7)= con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso forfetario e CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.4.2019, e proponevano, nei Parte_1 Parte_2
confronti di istanza di reintegrazione nel possesso del passaggio insistente sul Controparte_1
terreno di proprietà del resistente, con il loro confinante, lamentando che quest'ultimo ne aveva impedito l'accesso mediante l'apposizione di pietre e la chiusura del varco tra i due fondi nonché mediante la sostituzione del lucchetto posto a chiusura del fondo del resistente con la strada pubblica.
Con decreto del 16.5.2019 veniva ordinata inaudita altera parte la reintegrazione dei ricorrenti nella servitù di passo oggetto di causa.
Si costituiva in data 3.6.2019 il quale, contestate le domande di parte ricorrente e Controparte_1
lamentata, a sua volta, la condotta di spoglio ad opera dei ricorrenti, in conseguenza della quale aveva sporto querela nei loro confronti, chiedeva la revoca del decreto emesso inaudita altera parte e il rigetto delle domande avversarie.
Con l'ordinanza del 20.12.2019 veniva accolto il ricorso possessorio, ordinando la reintegrazione di e nella servitù di passo, con persone, mezzi e animali, gravante sul Parte_1 Parte_2
fondo individuato al Catasto terreni del Comune di Villanova Monteleone al Foglio 76, map. 66, di proprietà di a favore del fondo individuato al Catasto terreni del Comune di Controparte_1
Villanova Monteleone al Foglio 70, map. 10-12, di proprietà dei ricorrenti.
A seguito di reclamo, con ordinanza del 4.11.2020, il Tribunale in composizione collegiale riformava l'ordinanza del primo Giudice e, per l'effetto, rigettava il ricorso per la reintegrazione nel possesso proposto da e . Parte_2 Parte_1
Con istanza del 3.12.2020, i ricorrenti chiedevano la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 703, ult. co., c.p.c., insistendo nella domanda di reintegrazione nel possesso e chiedendo il risarcimento di pagina 3 di 9 tutti i danni subiti a causa dello spoglio.
Con comparsa del 18.5.2021 si costituiva in giudizio il quale, richiamate le difese di Controparte_1
cui alla fase sommaria, chiedeva il rigetto delle domande avversarie nonché la condanna degli attori al ripristino del varco aperto indebitamente sul confine.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e interrogatorio formale.
All'udienza del 20.7.2023, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda possessoria non è fondata e deve essere respinta.
Occorre premettere che nel giudizio possessorio assume rilevanza la sola situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, essendo tale giudizio indipendente dalle vicende relative ai titoli giuridici di cui ai beni oggetto di causa.
Ne consegue che il possesso è tutelabile in presenza dei seguenti presupposti: l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa da parte del ricorrente, al momento dello spoglio, che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale;
lo spoglio del possesso, qualificato dai caratteri della violenza o della clandestinità; il rispetto del termine annuale dallo spoglio.
È il ricorrente colui che è onerato della prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
formulata da parte convenuta.
Ribadito che l'azione possessoria salvaguarda una situazione di fatto, a prescindere dall'esistenza di titoli giuridici posti a fondamento del possesso, si ritiene che dalla prospettazione dei due ricorrenti emerga la legittimazione di entrambi a chiedere la tutela possessoria.
Invero, e allegavano di essere titolari del possesso del passaggio Parte_1 Parte_2
attraverso il fondo del resistente, prospettando di esercitare entrambi tale passaggio mediante atti esteriori e consapevoli.
Non è pertanto rilevante che la proprietaria del fondo (asserito) dominante sia la sola;
Parte_1
ciò che rileva ai fini della legittimazione a ricorrere in possessoria è che – secondo le prospettazioni attoree – anche fosse titolare del possesso sul passaggio. Parte_2
Passando al merito, in sede istruttoria non è stata raggiunta la prova del possesso del passaggio da parte dei ricorrenti.
Secondo la prospettazione attorea il passaggio era esercitato a piedi e mediante veicoli e animali, sin pagina 4 di 9 dagli anni '70/'80 (prima, da parte del dante causa padre dell'odierna ricorrente), con il Persona_2
consenso del resistente e, prima, di suo padre Assumevano altresì Controparte_1 Persona_3
di detenere le chiavi del lucchetto apposto alla rete dell'ingresso della proprietà nonché, CP_1
superato tale ingresso, di esercitare il passaggio attraverso il fondo di e poi di fare accesso al CP_1
proprio fondo mediante il varco posizionato al confine tra le due proprietà.
La parte convenuta contestava tale ricostruzione, altresì eccependo che il varco tra le due proprietà era stato costruito indebitamente dai ricorrenti all'inizio del 2019.
Anzitutto, in sede di merito, sono stati esperiti gli interrogatori formali, che non hanno avuto esito confessorio ex art. 228 c.p.c.
Venivano altresì escussi i testimoni e , nonché e Testimone_7 Persona_4 Testimone_8
, già sentiti in sede sommaria. Testimone_9
Nella prima fase possessoria erano stati sentiti i sommari informatori Testimone_8 Per_5
, e in sede di
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_6 Persona_7
reclamo, era stato sentito il teste;
i quali aveva assunto la qualifica di testimone in forza Testimone_9
della dichiarazione di rito di cui all'art. 251 c.p.c.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni di tutti i testimoni sentiti, sulla base di una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, rese anche nella fase sommaria, tenuto altresì conto dello stato dei luoghi, si ritiene di condividere la valutazione già resa in sede di reclamo possessorio.
E, in particolare, si ritiene che non sia stato provato che i due ricorrenti ( e Parte_1 Parte_2
abbiamo utilizzato con animus possessorio il passaggio attraverso il fondo di
[...] CP_1
[...]
Sul punto, è stato provato che il varco tra le due proprietà non era presente prima dell'asserito spoglio, bensì il confine tra i due fondi era delimitato da un muro a secco coperto di rovi.
Devono essere infatti richiamate le seguenti deposizioni testimoniali:
a) teste (cfr. verbale del 24.9.20 e del 13.4.23), conoscitore dei luoghi nonché assiduo Tes_9
frequentatore (cfr. “io continuo a frequentare quelle zone, che conosco molto bene. Gli ultimi sopralluoghi sul terreno del sono quelli eseguiti in funzione di questa causa e della perizia. CP_1
Preciso che io mi reco periodicamente in quelle zone, anche una volta al mese, perché mi occupo delle strade vicinali e comunale in qualità di tecnico del consorzio delle strade vicinali di Villanova. In quelle occasioni, mi occupo del sopralluogo e della valutazione della percorrebilità delle strade e dell'organizzazione di eventuali interventi di manutenzione”), riferiva in modo preciso e dettagliato che, prima del 2019, il confine tra la proprietà e la proprietà era delimitato da un CP_2 CP_1
pagina 5 di 9 muro a secco, coperto principalmente da rovi lungo tutto il confine, sicché non era presente alcun varco e non vi era la possibilità di passare da un fondo all'altro. Precisava che nel 2019 “a maggio, ho fatto un sopralluogo sul confine tra le due proprietà, su chiamata del In quell'occasione ho visto CP_1
che una porzione di muretto, lunga circa 3 metri, non era più presente, era stata demolita. Sempre in quell'occasione il sig. ha ripristinato alcune pietre a delimitazione, ricostruendo parzialmente CP_1
il muretto”. Da ultimo, rappresentava che “io non ho mai visto il nel terreno e quindi non ho Pt_2
neppure mai visto il passaggio. Anche nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, quando ho visto il bestiame sul terreno del non ho visto quale fosse il passaggio utilizzato. Alcuni confinanti e il Pt_2
Tes_ Tes_ sig. mi hanno detto che il bestiame passava dalla proprietà ”. Coerentemente con tale deposizione, in sede di reclamo, il teste aveva riferito di essere “a conoscenza per averlo sentito sia da
Tes_
padre del resistente che dagli che detengono il terreno confinante, che i Persona_3
quando avevano necessità di raggiungere il loro terreno a piedi chiedevano il permesso a Pt_2
quando dovevano trasportare il bestiame lo chiedevano ai confinanti”; Controparte_1
b) il teste (verbale del 23.2.23) confermava che i ricorrenti utilizzavano il loro terreno per due o Per_4 tre volte l'anno, per attività di pascolo del bestiame (“li vedo quando capita, ogni 3 o 5 cinque mesi”), e che essi accedevano a piedi e con bestiame attraverso il terreno confinante di ( Testimone_2 [...]
è il mio vicino confinante e confina anche con e . Preciso che per arrivare al loro Tes_2 Pt_2 Pt_1
fondo, e arrivavano sulla strada vicinale, lasciavano la macchina avanti la proprietà Pt_1 Pt_2
Tes_ Tes_ Tes_
, entravano dal cancello di , passavano per il fondo di e entravano nel loro fondo. L'ha visto personalmente questo passaggio? No, vedevo la macchina qualche volta ferma davanti al cancello
Tes_ di , Io passavo da lì qualche volta quando dovevo cambiare bestiame e andare su un altro fondo”).
Con riguardo al varco tra i fondi delle due parti, riferiva di passare raramente da tale area e, tuttavia, di ricordare, quando passava, che “il muro era un tutt'uno, non c'era il varco”;
c) anche il teste (verbale del 12.6.19) confermava le circostanze relative al passaggio dei Testimone_2
Arca/Marras attraverso il proprio fondo e non attraverso quello “il sig. è macellaio CP_1 Pt_2
con la moglie che lavora insieme a lui;
hanno del bestiame che portano periodicamente nel loro terreno confinante con il mio;
per raggiungere il loro terreno io li ho visti passare dal mio;
anche il padre della signora passava dal mio terreno;
non che li vedessi, molte volte mi accorgevo del Pt_1
passaggio dalle tracce che lasciava il bestiame. Non so dire se passassero da altre vie. Passavano una, due tre volte all'anno. (…) Riconosco anche l'ingresso del mio terreno, da dove entro io e passa anche il bestiame del sig. (fotografia sub A resistente). Pt_2
I transitano dal mio terreno due tre volte all'anno con il bestiame;
qualche volta a piedi Org_1
pagina 6 di 9 sempre dal mio terreno”;
d) il teste (verbale del 8.10.19) riferiva di aver “sempre visto il varco sul confine dei terreni Per_6
e è sempre stato chiuso, tutta la vita l'ho visto chiuso;
un giorno, tre o quattro CP_1 CP_2
mesi fa, ho visto il varco aperto, pulito dai rovi;
ho avvisato il Sig. che è andato dai CP_1 carabinieri che hanno fatto un sopralluogo”, altresì precisando – in concordanza con il teste – Tes_9
che il confine tra le due proprietà, prima del 2019, era coperto da rovi.
Le dichiarazioni dei predetti testimoni sono concordanti tra loro nonché sufficientemente dettagliate nel collocare temporalmente il varco tra le due proprietà e lo stato dei luoghi, precisando altresì le modalità
e le tempistiche di accesso dei ricorrenti sul proprio terreno ai fini di pascolo del bestiame (passaggio sul fondo Arru ogni 3/5 mesi).
Tali dichiarazioni sono peraltro coerenti con le fotografie di cui allo stato dei luoghi (varco) di cui al doc. 1 e 3 di parte convenuta.
Quanto alle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente, si ritiene che esse sono, da un lato, non sufficienti a provare il possesso del passaggio nonché a superare le concordati e precise dichiarazione dei testi sopra esaminati e, dall'altro lato, alcune non appaiono in netta contraddizione con le deposizioni dei testi avversari, bensì con loro compatibili.
A ben vedere, infatti, gli ulteriori testimoni si limitavano a riferire della possibilità di passare attraverso il terreno mediante una traccia di stradina, senza tuttavia riferire con sufficiente precisione né CP_1
la frequenza né le modalità (se a seguito di consenso o meno del del passaggio da parte dei CP_1
ricorrenti:
e) il teste (verbale del 13.4.23) riferiva – con insufficiente precisione – di aver utilizzato il Tes_7
passaggio “non posso dire con precisione quando ho lavorato lì la prima volta, forse nel 2003. Quella data mi sfugge al momento” (data, comunque, molto risalente nel tempo), e di aver utilizzato, nel 2017, durante gli altri lavori eseguiti sul terreno un altro percorso per arrivare lì, riferendo CP_2
altresì che, quando passava su terreni altrui per ragioni lavorative, non era solito chiedere il permesso al passaggio poiché “le persone della zona sapevano che io passavo con i miei mezzi per andare da un podere all'altro”. Dunque, tenuto conto della ridotta quantità dei passaggi del nonché della Tes_7
sua abitudine a passare lungo le tratte per lui più comode, senza chiederne il permesso, per, appunto, tacita tolleranza dei proprietari, si osserva che il fatto che avesse utilizzato il passaggio sul Tes_7
terreno non sia di per sé sufficiente a provare l'effettiva esistenza di un passaggio oggetto di CP_1
possesso da parte dei ricorrenti.
E, inoltre, guardando allo stato dei luoghi (il teste riferiva che l'asserito passaggio non era delimitato da pagina 7 di 9 segni concreti, bensì “era con a terra l'erba, non c'erano delle pietre. In estate c'era il fieno lungo il percorso con le tracce che ho detto sopra. C'erano altri segni che delimitavano questo passaggio? Con riguardo al terreno del passaggio, ribadisco che il terreno aveva a terra delle tracce e poi c'era l'erba
o il fieno. Preciso che quando sono passato io sono stato molto attaccato al muro proprio per evitare di fare danno al pascolo lì presente”), si ritiene che il passaggio asseritamente posseduto dai ricorrenti non era visivamente e significativamente delimitato.
Il teste non era altresì in grado di riferire alcunché sul varco tra le due proprietà; Tes_7
f) il teste appariva generico nella collocazione temporale del passaggio: riferiva di Testimone_8
aver utilizzato personalmente il passaggio attraverso il fondo in tempo molto risalente CP_1
(“preciso anche che io sono passato 25 anni fa circa con un mio trattore per fare dei lavori nel podere di e e sono passato proprio da questa traccia e quindi ho attraversato il fondo di Pt_2 Pt_1
(…) Questi lavori (togliere il sughero, fare il fieno, raccogliere la legna) sono stati fatti CP_1
almeno 25 anni fa. Anche prima. Preciso che i lavori di bonifica e altro che io personalmente ho eseguito sul fondo sono stati fatti circa 25 anni fa. Dopo questo tempo, io non sono andato Pt_2 personalmente a fare i lavori dai quindi non passavo dal e dalla traccia”. E Pt_2 CP_3 ancora, riferiva di aver visto passare attraverso il terreno “quando CP_2 CP_1 transumavano”, pur collocando tale passaggio “sino a circa il 2017”, nulla riferendo sul successivo periodo dal 2017 al 2019 (anno dell'asserito spoglio del varco).
Ebbene, esaminate e valutate tutte le deposizioni rese dai testimoni, si ritiene che e Parte_1
non abbiano posseduto il passaggio attraverso il terreno di poiché Parte_2 Controparte_1
non è emerso un loro utilizzo consapevole ed esteriore, che possa prescindere da eventuali atti di tolleranza del proprietario del fondo servente, nonché è emerso che sino al 2019 lo stato dei luoghi presentava, lungo tutto il confine tra e un muretto a secco divisorio, coperto di CP_2 CP_1
rovi, privo di varco.
Le domande attoree (reintegrazione nel possesso e risarcimento dei danni subiti) devono essere pertanto respinte.
Quanto alla riconvenzionale del convenuto, strettamente collegata al petitum possessorio, si ritiene che sia stato provato in giudizio che e avevano aperto un varco sul muro Parte_1 Parte_2
di confine tra il loro terreno e quello di proprietà di Controparte_1
Dunque, considerata l'illiceità di tale attività in quanto priva di fondamento possessorio, le parti ricorrenti devono essere condannate a ripristinare lo stato dei luoghi di causa mediante la chiusura del varco ivi praticato.
pagina 8 di 9 Le spese per il ripristino dello stato dei luoghi devono essere poste a carico dei ricorrenti.
*
Le spese di lite per la fase sommaria sono state già liquidate con l'ordinanza di reclamo del 24.9.2020, che si conferma.
Per la presente fase di giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità
e, applicato il D.M. n. 55/14, considerato che le difese formulate dalle parti richiamavano sostanzialmente quanto già sostenuto in sede sommaria, applicati pertanto i valori minimi, esclusa la fase di studio e introduttiva in quanto già di competenza della fase sommaria, si liquidano in € 2.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna e a ripristinare lo stato dei luoghi di causa mediante la Parte_1 Parte_2
chiusura del varco praticato sul muro di confine tra il terreno e il terreno CP_2 CP_1
3) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
per la somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario al 15%.
Sassari, 8.1.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1372/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRESI Parte_1 C.F._1
GIOVANNINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FRESI Parte_2 C.F._2
GIOVANNINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIRAS Controparte_1 C.F._3
ANTONIO GIOVANNI F., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
“nel merito in via principale,
- accertato in capo ai ricorrenti il possesso del passo per cui è causa, corrispondente al diritto di servitù di passaggio, Voglia il Giudice ordinare la reintegra dei ricorrenti e Parte_1 [...]
, nel pieno ed esclusivo possesso del bene come specificato in ricorso introduttivo, consistente Parte_2
nella servitù di passo, con persone, mezzi ed animali gravante sul fondo di proprietà Controparte_1
e individuato al Catasto terreni del Comune di Villanova Monteleone al Foglio 70 Mapp. 66 (fondo
pagina 1 di 9 servente) in possesso del resistente, a favore del fondo individuato al Catasto terreni del Comune di
Villanova Monteleone al Foglio 70 Mapp.10-12 (fondo dominante) di proprietà ed in possesso dei ricorrenti, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso e nell'esercizio della servitù di passo, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi. Con riserva di richiedere in separato giudizio e nella sede competente, il risarcimento di tutti danni subiti e subendi in conseguenza dello spoglio causato, a favore dei ricorrenti ed in capo a ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“A)= In via istruttoria:
1)= a modifica del provvedimento in data 24/02/2022 ed in data 13/04/2023 con i quali la lista testimoniale è stata limitata a n° 2 testimoni, si chiede che venga disposta l'audizione anche degli altri testimoni indicati nella lista testimoniale e quindi anche di , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , residente in [...], Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
ing. Persona_1
2)= si chiede inoltre che venga disposta la richiesta CTU per descrivere lo stato dei luoghi e per descrivere il tracciato della strada comunale di cui trattasi ed accertare se il terreno de quo della ricorrente sia intercluso o abbia accesso o possa aver accesso dalla strada comunale Parte_1
del Comune di Villanova Monteleone distinta in catasto al Foglio 70 mappale 15 di Ha.
1.03.57 e con
Foglio 71 mappale 39 di Ha.
0.01.20 e mappale 42 di Ha.
0.06.60 di cui trattasi e come è rappresentata nelle planimetrie catastali in atti ed identificata nelle visure catastali in atti;
B)= nel merito
1)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)= dichiararsi, per i motivi per cui è causa, la carenza di legittimazione attiva di il Parte_2
quale non risulta proprietario né comproprietario né possessore del terreno per cui è causa sito in agro di Villanova Monteleone – denominato “ S'Attalzolu” -località Minerva distinto in catasto al foglio 70 mappali 10-12 e quindi non può essere titolare della asserita e pretesa ma inesistente e contestata servitù di passaggio;
3)= respingersi, per i motivi per cui è causa, il ricorso possessorio ed il ricorso per prosecuzione giudizio di merito possessorio ex art. 703 4 co. c.p.c. de quo e tutte le domande proposte da
[...]
e da anche perché sono irrituali, inammissibili, improponibili, Parte_1 Parte_2 inaccoglibili, anche per mancanza dell'animus possidendi, ed infondati in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 9 4)= respingersi la domanda con la quale i ricorrenti hanno richiesto la condanna di Controparte_1 al risarcimento di danni subiti e subendi ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche perchè irrituale, inammissibile, improponibile, inaccoglibile, ed infondata in fatto ed in diritto;
5)= condannarsi, per le ragioni per cui è causa, e a ripristinare lo Parte_1 Parte_2
stato dei luoghi ed a chiudere ed ad eliminare, immediatamente, il varco de quo da loro praticato nel muro di confine tra il loro terreno e quello di proprietà di ricostruendo il relativo Controparte_1
tratto di muro e togliendo la rete metallica appostavi;
6)= assolversi da ogni avversa domanda;
Controparte_1
7)= con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso forfetario e CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.4.2019, e proponevano, nei Parte_1 Parte_2
confronti di istanza di reintegrazione nel possesso del passaggio insistente sul Controparte_1
terreno di proprietà del resistente, con il loro confinante, lamentando che quest'ultimo ne aveva impedito l'accesso mediante l'apposizione di pietre e la chiusura del varco tra i due fondi nonché mediante la sostituzione del lucchetto posto a chiusura del fondo del resistente con la strada pubblica.
Con decreto del 16.5.2019 veniva ordinata inaudita altera parte la reintegrazione dei ricorrenti nella servitù di passo oggetto di causa.
Si costituiva in data 3.6.2019 il quale, contestate le domande di parte ricorrente e Controparte_1
lamentata, a sua volta, la condotta di spoglio ad opera dei ricorrenti, in conseguenza della quale aveva sporto querela nei loro confronti, chiedeva la revoca del decreto emesso inaudita altera parte e il rigetto delle domande avversarie.
Con l'ordinanza del 20.12.2019 veniva accolto il ricorso possessorio, ordinando la reintegrazione di e nella servitù di passo, con persone, mezzi e animali, gravante sul Parte_1 Parte_2
fondo individuato al Catasto terreni del Comune di Villanova Monteleone al Foglio 76, map. 66, di proprietà di a favore del fondo individuato al Catasto terreni del Comune di Controparte_1
Villanova Monteleone al Foglio 70, map. 10-12, di proprietà dei ricorrenti.
A seguito di reclamo, con ordinanza del 4.11.2020, il Tribunale in composizione collegiale riformava l'ordinanza del primo Giudice e, per l'effetto, rigettava il ricorso per la reintegrazione nel possesso proposto da e . Parte_2 Parte_1
Con istanza del 3.12.2020, i ricorrenti chiedevano la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 703, ult. co., c.p.c., insistendo nella domanda di reintegrazione nel possesso e chiedendo il risarcimento di pagina 3 di 9 tutti i danni subiti a causa dello spoglio.
Con comparsa del 18.5.2021 si costituiva in giudizio il quale, richiamate le difese di Controparte_1
cui alla fase sommaria, chiedeva il rigetto delle domande avversarie nonché la condanna degli attori al ripristino del varco aperto indebitamente sul confine.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e interrogatorio formale.
All'udienza del 20.7.2023, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda possessoria non è fondata e deve essere respinta.
Occorre premettere che nel giudizio possessorio assume rilevanza la sola situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, essendo tale giudizio indipendente dalle vicende relative ai titoli giuridici di cui ai beni oggetto di causa.
Ne consegue che il possesso è tutelabile in presenza dei seguenti presupposti: l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa da parte del ricorrente, al momento dello spoglio, che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale;
lo spoglio del possesso, qualificato dai caratteri della violenza o della clandestinità; il rispetto del termine annuale dallo spoglio.
È il ricorrente colui che è onerato della prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
formulata da parte convenuta.
Ribadito che l'azione possessoria salvaguarda una situazione di fatto, a prescindere dall'esistenza di titoli giuridici posti a fondamento del possesso, si ritiene che dalla prospettazione dei due ricorrenti emerga la legittimazione di entrambi a chiedere la tutela possessoria.
Invero, e allegavano di essere titolari del possesso del passaggio Parte_1 Parte_2
attraverso il fondo del resistente, prospettando di esercitare entrambi tale passaggio mediante atti esteriori e consapevoli.
Non è pertanto rilevante che la proprietaria del fondo (asserito) dominante sia la sola;
Parte_1
ciò che rileva ai fini della legittimazione a ricorrere in possessoria è che – secondo le prospettazioni attoree – anche fosse titolare del possesso sul passaggio. Parte_2
Passando al merito, in sede istruttoria non è stata raggiunta la prova del possesso del passaggio da parte dei ricorrenti.
Secondo la prospettazione attorea il passaggio era esercitato a piedi e mediante veicoli e animali, sin pagina 4 di 9 dagli anni '70/'80 (prima, da parte del dante causa padre dell'odierna ricorrente), con il Persona_2
consenso del resistente e, prima, di suo padre Assumevano altresì Controparte_1 Persona_3
di detenere le chiavi del lucchetto apposto alla rete dell'ingresso della proprietà nonché, CP_1
superato tale ingresso, di esercitare il passaggio attraverso il fondo di e poi di fare accesso al CP_1
proprio fondo mediante il varco posizionato al confine tra le due proprietà.
La parte convenuta contestava tale ricostruzione, altresì eccependo che il varco tra le due proprietà era stato costruito indebitamente dai ricorrenti all'inizio del 2019.
Anzitutto, in sede di merito, sono stati esperiti gli interrogatori formali, che non hanno avuto esito confessorio ex art. 228 c.p.c.
Venivano altresì escussi i testimoni e , nonché e Testimone_7 Persona_4 Testimone_8
, già sentiti in sede sommaria. Testimone_9
Nella prima fase possessoria erano stati sentiti i sommari informatori Testimone_8 Per_5
, e in sede di
[...] Testimone_2 Testimone_3 Persona_6 Persona_7
reclamo, era stato sentito il teste;
i quali aveva assunto la qualifica di testimone in forza Testimone_9
della dichiarazione di rito di cui all'art. 251 c.p.c.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni di tutti i testimoni sentiti, sulla base di una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, rese anche nella fase sommaria, tenuto altresì conto dello stato dei luoghi, si ritiene di condividere la valutazione già resa in sede di reclamo possessorio.
E, in particolare, si ritiene che non sia stato provato che i due ricorrenti ( e Parte_1 Parte_2
abbiamo utilizzato con animus possessorio il passaggio attraverso il fondo di
[...] CP_1
[...]
Sul punto, è stato provato che il varco tra le due proprietà non era presente prima dell'asserito spoglio, bensì il confine tra i due fondi era delimitato da un muro a secco coperto di rovi.
Devono essere infatti richiamate le seguenti deposizioni testimoniali:
a) teste (cfr. verbale del 24.9.20 e del 13.4.23), conoscitore dei luoghi nonché assiduo Tes_9
frequentatore (cfr. “io continuo a frequentare quelle zone, che conosco molto bene. Gli ultimi sopralluoghi sul terreno del sono quelli eseguiti in funzione di questa causa e della perizia. CP_1
Preciso che io mi reco periodicamente in quelle zone, anche una volta al mese, perché mi occupo delle strade vicinali e comunale in qualità di tecnico del consorzio delle strade vicinali di Villanova. In quelle occasioni, mi occupo del sopralluogo e della valutazione della percorrebilità delle strade e dell'organizzazione di eventuali interventi di manutenzione”), riferiva in modo preciso e dettagliato che, prima del 2019, il confine tra la proprietà e la proprietà era delimitato da un CP_2 CP_1
pagina 5 di 9 muro a secco, coperto principalmente da rovi lungo tutto il confine, sicché non era presente alcun varco e non vi era la possibilità di passare da un fondo all'altro. Precisava che nel 2019 “a maggio, ho fatto un sopralluogo sul confine tra le due proprietà, su chiamata del In quell'occasione ho visto CP_1
che una porzione di muretto, lunga circa 3 metri, non era più presente, era stata demolita. Sempre in quell'occasione il sig. ha ripristinato alcune pietre a delimitazione, ricostruendo parzialmente CP_1
il muretto”. Da ultimo, rappresentava che “io non ho mai visto il nel terreno e quindi non ho Pt_2
neppure mai visto il passaggio. Anche nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, quando ho visto il bestiame sul terreno del non ho visto quale fosse il passaggio utilizzato. Alcuni confinanti e il Pt_2
Tes_ Tes_ sig. mi hanno detto che il bestiame passava dalla proprietà ”. Coerentemente con tale deposizione, in sede di reclamo, il teste aveva riferito di essere “a conoscenza per averlo sentito sia da
Tes_
padre del resistente che dagli che detengono il terreno confinante, che i Persona_3
quando avevano necessità di raggiungere il loro terreno a piedi chiedevano il permesso a Pt_2
quando dovevano trasportare il bestiame lo chiedevano ai confinanti”; Controparte_1
b) il teste (verbale del 23.2.23) confermava che i ricorrenti utilizzavano il loro terreno per due o Per_4 tre volte l'anno, per attività di pascolo del bestiame (“li vedo quando capita, ogni 3 o 5 cinque mesi”), e che essi accedevano a piedi e con bestiame attraverso il terreno confinante di ( Testimone_2 [...]
è il mio vicino confinante e confina anche con e . Preciso che per arrivare al loro Tes_2 Pt_2 Pt_1
fondo, e arrivavano sulla strada vicinale, lasciavano la macchina avanti la proprietà Pt_1 Pt_2
Tes_ Tes_ Tes_
, entravano dal cancello di , passavano per il fondo di e entravano nel loro fondo. L'ha visto personalmente questo passaggio? No, vedevo la macchina qualche volta ferma davanti al cancello
Tes_ di , Io passavo da lì qualche volta quando dovevo cambiare bestiame e andare su un altro fondo”).
Con riguardo al varco tra i fondi delle due parti, riferiva di passare raramente da tale area e, tuttavia, di ricordare, quando passava, che “il muro era un tutt'uno, non c'era il varco”;
c) anche il teste (verbale del 12.6.19) confermava le circostanze relative al passaggio dei Testimone_2
Arca/Marras attraverso il proprio fondo e non attraverso quello “il sig. è macellaio CP_1 Pt_2
con la moglie che lavora insieme a lui;
hanno del bestiame che portano periodicamente nel loro terreno confinante con il mio;
per raggiungere il loro terreno io li ho visti passare dal mio;
anche il padre della signora passava dal mio terreno;
non che li vedessi, molte volte mi accorgevo del Pt_1
passaggio dalle tracce che lasciava il bestiame. Non so dire se passassero da altre vie. Passavano una, due tre volte all'anno. (…) Riconosco anche l'ingresso del mio terreno, da dove entro io e passa anche il bestiame del sig. (fotografia sub A resistente). Pt_2
I transitano dal mio terreno due tre volte all'anno con il bestiame;
qualche volta a piedi Org_1
pagina 6 di 9 sempre dal mio terreno”;
d) il teste (verbale del 8.10.19) riferiva di aver “sempre visto il varco sul confine dei terreni Per_6
e è sempre stato chiuso, tutta la vita l'ho visto chiuso;
un giorno, tre o quattro CP_1 CP_2
mesi fa, ho visto il varco aperto, pulito dai rovi;
ho avvisato il Sig. che è andato dai CP_1 carabinieri che hanno fatto un sopralluogo”, altresì precisando – in concordanza con il teste – Tes_9
che il confine tra le due proprietà, prima del 2019, era coperto da rovi.
Le dichiarazioni dei predetti testimoni sono concordanti tra loro nonché sufficientemente dettagliate nel collocare temporalmente il varco tra le due proprietà e lo stato dei luoghi, precisando altresì le modalità
e le tempistiche di accesso dei ricorrenti sul proprio terreno ai fini di pascolo del bestiame (passaggio sul fondo Arru ogni 3/5 mesi).
Tali dichiarazioni sono peraltro coerenti con le fotografie di cui allo stato dei luoghi (varco) di cui al doc. 1 e 3 di parte convenuta.
Quanto alle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente, si ritiene che esse sono, da un lato, non sufficienti a provare il possesso del passaggio nonché a superare le concordati e precise dichiarazione dei testi sopra esaminati e, dall'altro lato, alcune non appaiono in netta contraddizione con le deposizioni dei testi avversari, bensì con loro compatibili.
A ben vedere, infatti, gli ulteriori testimoni si limitavano a riferire della possibilità di passare attraverso il terreno mediante una traccia di stradina, senza tuttavia riferire con sufficiente precisione né CP_1
la frequenza né le modalità (se a seguito di consenso o meno del del passaggio da parte dei CP_1
ricorrenti:
e) il teste (verbale del 13.4.23) riferiva – con insufficiente precisione – di aver utilizzato il Tes_7
passaggio “non posso dire con precisione quando ho lavorato lì la prima volta, forse nel 2003. Quella data mi sfugge al momento” (data, comunque, molto risalente nel tempo), e di aver utilizzato, nel 2017, durante gli altri lavori eseguiti sul terreno un altro percorso per arrivare lì, riferendo CP_2
altresì che, quando passava su terreni altrui per ragioni lavorative, non era solito chiedere il permesso al passaggio poiché “le persone della zona sapevano che io passavo con i miei mezzi per andare da un podere all'altro”. Dunque, tenuto conto della ridotta quantità dei passaggi del nonché della Tes_7
sua abitudine a passare lungo le tratte per lui più comode, senza chiederne il permesso, per, appunto, tacita tolleranza dei proprietari, si osserva che il fatto che avesse utilizzato il passaggio sul Tes_7
terreno non sia di per sé sufficiente a provare l'effettiva esistenza di un passaggio oggetto di CP_1
possesso da parte dei ricorrenti.
E, inoltre, guardando allo stato dei luoghi (il teste riferiva che l'asserito passaggio non era delimitato da pagina 7 di 9 segni concreti, bensì “era con a terra l'erba, non c'erano delle pietre. In estate c'era il fieno lungo il percorso con le tracce che ho detto sopra. C'erano altri segni che delimitavano questo passaggio? Con riguardo al terreno del passaggio, ribadisco che il terreno aveva a terra delle tracce e poi c'era l'erba
o il fieno. Preciso che quando sono passato io sono stato molto attaccato al muro proprio per evitare di fare danno al pascolo lì presente”), si ritiene che il passaggio asseritamente posseduto dai ricorrenti non era visivamente e significativamente delimitato.
Il teste non era altresì in grado di riferire alcunché sul varco tra le due proprietà; Tes_7
f) il teste appariva generico nella collocazione temporale del passaggio: riferiva di Testimone_8
aver utilizzato personalmente il passaggio attraverso il fondo in tempo molto risalente CP_1
(“preciso anche che io sono passato 25 anni fa circa con un mio trattore per fare dei lavori nel podere di e e sono passato proprio da questa traccia e quindi ho attraversato il fondo di Pt_2 Pt_1
(…) Questi lavori (togliere il sughero, fare il fieno, raccogliere la legna) sono stati fatti CP_1
almeno 25 anni fa. Anche prima. Preciso che i lavori di bonifica e altro che io personalmente ho eseguito sul fondo sono stati fatti circa 25 anni fa. Dopo questo tempo, io non sono andato Pt_2 personalmente a fare i lavori dai quindi non passavo dal e dalla traccia”. E Pt_2 CP_3 ancora, riferiva di aver visto passare attraverso il terreno “quando CP_2 CP_1 transumavano”, pur collocando tale passaggio “sino a circa il 2017”, nulla riferendo sul successivo periodo dal 2017 al 2019 (anno dell'asserito spoglio del varco).
Ebbene, esaminate e valutate tutte le deposizioni rese dai testimoni, si ritiene che e Parte_1
non abbiano posseduto il passaggio attraverso il terreno di poiché Parte_2 Controparte_1
non è emerso un loro utilizzo consapevole ed esteriore, che possa prescindere da eventuali atti di tolleranza del proprietario del fondo servente, nonché è emerso che sino al 2019 lo stato dei luoghi presentava, lungo tutto il confine tra e un muretto a secco divisorio, coperto di CP_2 CP_1
rovi, privo di varco.
Le domande attoree (reintegrazione nel possesso e risarcimento dei danni subiti) devono essere pertanto respinte.
Quanto alla riconvenzionale del convenuto, strettamente collegata al petitum possessorio, si ritiene che sia stato provato in giudizio che e avevano aperto un varco sul muro Parte_1 Parte_2
di confine tra il loro terreno e quello di proprietà di Controparte_1
Dunque, considerata l'illiceità di tale attività in quanto priva di fondamento possessorio, le parti ricorrenti devono essere condannate a ripristinare lo stato dei luoghi di causa mediante la chiusura del varco ivi praticato.
pagina 8 di 9 Le spese per il ripristino dello stato dei luoghi devono essere poste a carico dei ricorrenti.
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Le spese di lite per la fase sommaria sono state già liquidate con l'ordinanza di reclamo del 24.9.2020, che si conferma.
Per la presente fase di giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità
e, applicato il D.M. n. 55/14, considerato che le difese formulate dalle parti richiamavano sostanzialmente quanto già sostenuto in sede sommaria, applicati pertanto i valori minimi, esclusa la fase di studio e introduttiva in quanto già di competenza della fase sommaria, si liquidano in € 2.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna e a ripristinare lo stato dei luoghi di causa mediante la Parte_1 Parte_2
chiusura del varco praticato sul muro di confine tra il terreno e il terreno CP_2 CP_1
3) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Parte_2
per la somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario al 15%.
Sassari, 8.1.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
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