Art. 6.
Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 .
Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 , del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 .