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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10475/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Valentina Bonadonna in sostituzione dell'avv.
ONORATO AR per parte ricorrente nonché l'avv. Marcella Camarda per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, nella causa iscritta al n° 10475/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ONORATO AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, via Raffaello n. 09, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_2
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO
SALVATORE, giusta procura in atti
- resistente – oggetto: Rendita a superstite da malattia professionale ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che il sig.
[...]
è deceduto per malattia professionale. Parte_2
2 Dichiara che ha diritto ad avere corrisposta la rendita richiesta e Parte_1
l'assegno funerario.
Condanna l' a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti e l'assegno CP_1
funerario.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 2.400,00 da CP_1
distrarsi in favore dell'avv. Marco Onorato antistatario e pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/07/2024, la ricorrente nella qualità di moglie ed erede di
, conveniva in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare Parte_2 CP_1
che il de cuius è deceduto per malattia professionale tabellata Parte_2
consistente in asbestosi polmonare con richiesta di accertare il proprio diritto alla rendita a vedova superstite, a far data dal decesso, e all'assegno funerario.
Instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che “L'esame della documentazione sanitaria induce a ritenere la patologia tumorale (cancro allo stomaco con estensione metastatica all'apparato respiratorio), secondo il criterio della preponderanza, “più probabile che non” dipendente dalla lunga e documentata esposizione all'amianto.
La menomazione psico-fisica è valutabile nella misura del 40 (quaranta)%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott. vanno condivise perché Persona_1
immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di consulenza tecnica, liquidate in dispositivo, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
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