Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto dal signor RO BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pittoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’ottemperanza
- della sentenza n. 216/24 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NU NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il signor RO TO ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste – Sezione lavoro n. 216/2024 in data 16 ottobre 2024, passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 4 novembre 2020 al 21 giugno 2021 e dal 4 novembre al 25 giugno 2021 e, per l’effetto, condannato il Ministero stesso al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.153,60, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memoria dimessa in prossimità dell’udienza camerale del 3 dicembre 2025, fissata per la trattazione del gravame, il medesimo ha rappresentato (e documentato) che, successivamente alla proposizione e al deposito del ricorso, il Ministero intimato ha provveduto all’integrale adempimento della detta sentenza e che va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Ha invocato, in ogni caso, il beneficio delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Celebrata l’udienza - nel corso della quale il ricorrente ha insistito per la condanna del Ministero intimato al pagamento in suo favore delle spese di lite, nel mentre il Ministero ne ha chiesto la compensazione - la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla pretesa specificamente azionata dal ricorrente nella presente sede giurisdizionale e, in ogni caso, a quanto dal medesimo dichiarato nella memoria da ultimo dimessa (che conferma, peraltro, quanto già evidenziato dalla difesa erariale con la memoria e la produzione documentale in data 10 ottobre 2025), deve ritenersi che l’interesse qui azionato ha trovato piena soddisfazione nelle more del giudizio.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero resistente va condannato al loro pagamento nella misura liquidata in dispositivo.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Le spese di lite e il contributo unificato devono distrarsi a favore a favore del difensore del medesimo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo il contributo unificato nella misura versata.
Spese di lite e contributo unificato devono distrarsi a favore a favore del difensore, avv. Andrea Pittoni, dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO