TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 34
TAR
Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sentenza 13 novembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge in relazione all’art. 32 d.lgs. 286/1998

    Il Collegio ritiene dirimente la sostanziale insussistenza dei requisiti reddituali richiesti. Il contratto di lavoro stipulato in data anteriore al diniego originario è considerato in violazione della normativa vigente, pertanto non può valere quale indice di sufficienza reddituale. La promessa di assunzione non è sufficiente in quanto la durata ipotetica non è nota. Il primo contratto di lavoro era di tipo intermittente e di breve durata, non idoneo a garantire il requisito reddituale. Il ricorrente non ha fornito dimostrazione di una fonte di reddito o disponibilità di denaro.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art.32 c.1 bis D.Lgs. 286/1998 – assenza di motivazione

    Non è necessario esaminare questo motivo in quanto è sufficiente la legittimità di una delle altre ragioni giustificatrici addotte a sostegno dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 9-bis – eccesso di potere, mancanza di buona fede nell’operato dell’Amministrazione

    Il contratto di lavoro stipulato in data 25 marzo 2025, prima del diniego originario, è considerato in violazione dell'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché avvenuto in un momento in cui il provvedimento negativo non era stato ancora impugnato. Pertanto, non può valere come indice di sufficienza reddituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 34
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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