Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Deborah Valent e Stefano Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Udine, in persona del Questore pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.17.02.2025, -OMISSIS-. Rinnovo sogg. di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/9/2025:
del decreto del Questore della Provincia di Udine dd.21.07.2025 notificato in data
21.07.2025, -OMISSIS-. Rinnovo pse di rigetto dell’istanza di
rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro
subordinato/attesa occupazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa EL SI e uditi l’avv. Stefano Paroni per il ricorrente e l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni per il Ministero e la Questura intimati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 4 aprile 2025 e depositato il 16 aprile 2025, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 17 febbraio 2025 in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Udine gli ha denegato la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato/attesa occupazione.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza al ricorso, contestandone la fondatezza.
2. In esito all’udienza camerale del 21 maggio 2025, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare proposta dall’interessato, fissando per la trattazione del merito la pubblica udienza del 22 ottobre 2025 (ord. caut.-OMISSIS- in data 24 maggio 2025).
3. Il Questore, esperito il riesame ordinato, con decreto in data 21 luglio 2025, -OMISSIS-. Rinnovo pse ha nuovamente denegato al ricorrente la conversione del titolo di soggiorno invocata.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 settembre 2025 e depositato il 23 settembre 2025, l’interessato ha gravato il nuovo diniego sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Eccesso di potere e violazione di legge in relazione all’art. 32 d.lgs. 286/1998”;
2) “Violazione di legge ed eccesso di potere in relaziona all’art.32 c.1 bis D.Lgs. 286/1998 – assenza di motivazione”;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 9-bis – eccesso di potere, mancanza di buona fede nell’operato dell’Amministrazione”.
5. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza anche a tale ulteriore ricorso, contestandone, ugualmente, la fondatezza e concludendo per la sua reiezione.
6. Il Tribunale, all’esito dell’udienza camerale dell’8 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta con detto ricorso, ha denegato al ricorrente la invocata sospensione dell’esecuzione del nuovo provvedimento reiettivo (ord. caut. -OMISSIS- in data 10 ottobre 2025).
7. In seguito, in esito alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 a suo tempo fissata per la trattazione del ricorso introduttivo, con sentenza non definitiva -OMISSIS- in data 13 novembre 2025 ha dichiarato l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza d’interesse e disposto “la prosecuzione della causa per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti” , fissando, all’uopo, l’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 (27 gennaio 2026 a seguito della modifica del calendario delle udienze, disposta con decreto presidenziale n. 31/Pres del 5 novembre 2025), con piena salvezza dei termini di cui agli artt. 46, 71 e 73 c.p.a..
8. In vista dell’udienza da ultimo fissata, il ricorrente ha dimesso breve memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo, in particolare, sull’illegittimità del provvedimento in data 17 febbraio 2025 (n.d.r. gravato col ricorso introduttivo) laddove motivato “alla luce della mancata allegazione del parere” di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, nonché assumendo che “gli effetti giuridici di tale provvedimento e non la situazione di fatto del ragazzo hanno successivamente impedito, (...), una capacità lavorativa”.
Ha contestato, inoltre, la veridicità della ritenuta mancanza di “disponibilità di un alloggio idoneo”, posta, del pari, a supporto motivazionale anche del (II) diniego alla conversione del titolo di soggiorno oppostagli, nonché, in ogni caso, un deficit istruttorio/motivazionale circa gli “ulteriori requisiti di legge” richiesti.
9. Celebrata l’udienza, l’affare è stato è stato introitato per la decisione.
10. Il ricorso per motivi aggiunti non è fondato.
11. Il Collegio ritiene, invero, che non emergano elementi per discostarsi dalla prognosi in tal senso già formulata nella fase cautelare, appalesandosi, invero, dirimente la sostanziale insussistenza dei requisiti reddituali richiesti.
11.1. Consta, infatti, che il rapporto di lavoro con decorrenza dal 1° aprile 2025 in qualità di operaio part-time con mansioni di generico di sala di cui al contratto a tempo determinato parziale stagionale dimesso dal ricorrente in data 9/5/2025 - che, unitamente alla busta paga del mese di aprile ad esso relativa dimessa in data 6/5/2025, avevano indotto questo Tribunale ad accordare interinalmente al medesimo la misura cautelare invocata col ricorso introduttivo al fine del riesame in sede amministrativa di tale sopravvenuta (apparentemente favorevole) situazione economico/reddituale – è stato instaurato “in violazione della vigente normativa” ed è, in quanto tale, insanabile, come sottolineato dal Questore nel provvedimento gravato che qui occupa.
Tale contratto di lavoro, ancorché dimesso in atti nel mese di maggio 2025, è stato, infatti, stipulato tra la società datrice di lavoro e l’odierno ricorrente in data 25 marzo 2025 (n.d.r. in tal senso fa fede la comunicazione UNILAV dimessa dal ricorrente sub all. 18) ovvero in un momento in cui era già stato emesso e notificato all’interessato l’originario diniego alla conversione del titolo di soggiorno (n.d.r. la relata di notifica riporta la data del 17 febbraio 2025), ma tale provvedimento negativo non era stato ancora gravato in sede giurisdizionale.
Il ricorso introduttivo è stato, infatti, notificato appena in data 4 aprile 2025 e depositato in data 16 aprile 2025.
Sicché, come sostanzialmente evidenziato dal Questore nella parte motiva del diniego che qui ora occupa, è palese che l’assunzione che l’odierno ricorrente ha inteso valorizzare quale sopravvenienza favorevole è, pacificamente, avvenuta in violazione a quanto chiaramente stabilito dall’art. 5, comma 9- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge”).
Come tale, non può, dunque, valere quale indice di sufficienza/adeguatezza reddituale.
11.2. Né nei sensi auspicati dal ricorrente può supplire la promessa di assunzione “con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento secondo il CCNL metalmeccanico artigiano, per la qualifica di operaio, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali” , dimessa a corredo/supporto del ricorso per motivi aggiunti, atteso che, non essendo nota la relativa ipotetica durata, non è possibile stimare in alcun modo il reddito complessivo che potrebbe realizzare.
11.3. Vero è, in ogni caso, che il primo diniego ha frapposto solo un temporaneo impedimento al reperimento da parte del ricorrente di opportunità lavorative, ma non ne è stato, in alcun modo, la causa determinante.
Rileva, piuttosto, che in epoca antecedente al 17 febbraio 2025 e/o nel periodo compreso tra la data di emissione dell’ordinanza cautelare-OMISSIS-/2025 (21 maggio 2025) e quella dell’esito del riesame in forza della stessa esperito (21 luglio 2025) (ovvero in un arco temporale sufficientemente congruo, durante il quale non poteva essere considerato irregolare) l’odierno ricorrente non è stato in grado di reperire un’occupazione lavorativa e/o un’eventuale promessa di assunzione, idonee, in termini per lo meno prognostici, ad assicurargli la sufficienza reddituale.
Al riguardo, giova, infatti, rammentare che il primo contratto di lavoro di cui il ricorrente aveva dimesso copia, avente decorrenza dal 7 febbraio 2025, era di tipo intermittente e a tempo determinato, con durata solo sino al 31 marzo 2025. Un contratto, per tipologia, durata e compenso previsto, assolutamente non in grado di assolvere alla funzione di assicurargli il requisito in questione.
11.5. In definitiva, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna apprezzabile dimostrazione dell’esistenza e dell’entità della fonte di reddito ovvero di circostanze dimostrative di una continuativa disponibilità di danaro (in termini Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2025, n. 784).
11.6. Sotto tale profilo, la legittimità del provvedimento di diniego gravato trova, dunque, conforto nelle specifiche norme di riferimento e, segnatamente, nelle disposizioni di cui all’art. 32, commi 1 e 1- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente alla data di adozione del diniego gravato, che – coerentemente con quanto stabilito, in via generale, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati… quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, … ”) - subordinano espressamente la facoltà del rilascio del permesso di soggiorno che qui viene in rilievo al “previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente”, tra cui, in primo luogo, la “disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno” (art. 4, comma 3, T.U.I.) o, nella specifica ipotesi che qui occupa, per lo meno serie prospettive di una duratura occupazione lavorativa.
11.7. Ne può assumere rilievo il “rapidissimo esplicarsi dell’istruttoria amministrativa (35 giorni dal raggiungimento della maggiore età)” , stigmatizzato dal ricorrente, atteso che le norme di riferimento dettano il termine (ordinatorio) massimo di 60 (sessanta) giorni per la definizione del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno (art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), ma non vietano assolutamente l’emissione del provvedimento conclusivo anzitempo, laddove risulti compiuta la prescritta istruttoria.
12. Trattandosi di atto plurimotivato, un tanto basta, dunque, per respingere il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’interessato, essendo notorio che è sufficiente la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici addotte dal Ministero intimato per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale e resistere all’annullamento ( ex multis , Cons. di Stato, n. 4873/2021), “(...) in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1801).
13. Vale, in ogni caso, a corroborare la legittimità dell’operato del Ministero intimato non solo la considerazione della breve permanenza sul territorio nazionale del ricorrente, di per sé idonea ad appalesare l’incompiutezza del percorso di integrazione (n.d.r. il medesimo ha fatto ingresso nel territorio nazionale appena pochi mesi prima del compimento della maggiore età), ma anche e soprattutto l’inadeguata dimostrazione della disponibilità alloggiativa, aspetti sui quali ha opportunamente richiamato l’attenzione il Questore nel provvedimento opposto con il ricorso qui in esame, mediante rinvio alle ragioni del diniego già esplicitate nel primo provvedimento reiettivo.
13.1. Da un’attenta analisi della documentazione versata in atti dal ricorrente ad auspicata dimostrazione della soddisfazione di tale requisito emerge, infatti, l’inesistenza della dichiarazione di assenso del proprietario di casa all’ospitalità del medesimo presso l’immobile locato al suo connazionale F.A..
La dichiarazione in data 20 febbraio 2025 è stata, infatti, resa dallo stesso straniero locatario ovvero dal predetto signor F.A. (all. sub 9 – fascicolo doc. ricorrente), nel mentre quella che reca la data del 24 febbraio 2025 è stata resa dalla signora B.M. (all. 10 – fascicolo doc. cit.) ovvero da soggetto meramente delegato dai proprietari dell’immobile stesso, signori F.M e L.P., alla stipula del contratto di locazione a favore di F.A., come si evince dalla piana lettura del contratto stesso (all. sub 9 – fascicolo doc. cit.).
14. In definitiva, il ricorso va rigettato, in quanto destituito di fondatezza, senza che alcun rilievo possano assumere le deduzioni svolte dal ricorrente circa le modalità di rilascio e acquisizione del parere di cui all’art. art. 32 d.lgs. n. 286/1998, atteso che l’originaria mancanza del parere in questione non è ragione fondante né del primo diniego, né tanto meno di quello aggredito col ricorso per motivi aggiunti ora scrutinato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno/Questura di Udine, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.