Art. 135.
L' articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".
L' articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".