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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00120221460000170008 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte adita voglia preliminarmente accogliere la formulata istanza di sospensione dell'atto impugnato e della esecutività della sentenza impugnata e, in accoglimento del proposto appello, voglia annullare e/o comunque riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria sez. 1, n. 257/2024, depositata il 21/11/2024, in ogni sua parte, e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto impugnato e le correlate sanzioni e quindi annullarlo con le dovute e necessarie conseguenti statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del 1° e 2° grado di giudizio, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Espressamente riproposta al vaglio devolutivo del giudice del gravame ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza istruttoria e di merito.”
L'appellata Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Alessandria così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
2) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione così conclude:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione eccezione disattesa e respinta, PREVIA non accettazione del contradditorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate e dedotte poiché irrituali ed inammissibili, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di disconoscimento in quanto tardiva, irrituale ed inammissibile, RESPINGERE l'appello avversario poiché inammissibile, improcedibile, infondato e non provato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1
1. Con apposito ricorso datato 22.7.2024, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatagli il 1.7.2024, determinata dal mancato pagamento di numerose cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento (per complessivi € 160.883,94) e riferita ad una cautela pari al doppio del debito in questione. Unitamente a tale atto, il contribuente impugnava altresì 9 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, richiamati nella predetta comunicazione. Nell'atto introduttivo, il contribuente eccepiva, a sostegno dell'impugnazione, l'omessa notifica degli atti presupposto impugnati in questa sede e la conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. Inoltre, sosteneva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, dovendosi applicare il termine quinquennale con riferimento alle sanzioni ed agli interessi. Eccepiva, altresì, la nullità dell'iscrizione ipotecaria derivante dalla mancata pregressa notifica di una comunicazione preventiva dell'iscrizione e dalla mancata attivazione di un valido contraddittorio. In subordine, evidenziava il venir meno del presupposto legittimante l'iscrizione, nel caso in cui fosse sopravvenuto l'annullamento in via amministrativa di taluni dei titoli sottesi all'iscrizione.
2. Si costituiva in giudizio, avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando la regolare notifica al contribuente delle 9 cartelle esattoriali da lei emesse, operata, a mezzo posta, a mani di persona di famiglia e, dunque, senza necessità dell'invio di una raccomandata informativa. Con riguardo all'eccepita prescrizione, l'agente della riscossione sosteneva l'applicabilità, agli interessi ed alle sanzioni, del termine di prescrizione decennale e ricordava che, nella specie, erano intervenuti validi atti interruttivi, tra cui anche una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dal ricorrente.
3. Si costituiva in giudizio pure l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, sostenendo la regolarità della notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico Ricorrente_1impugnato, ricevuto personalmente dal . Sotto altro profilo, escludeva qualsivoglia intervenuta decadenza dal potere impositivo e pure l'asserita prescrizione del credito azionato (ricordando anche l'applicabilità ai crediti erariali del termine decennale).
4. Con successiva memoria depositata il 6.11.2024, il ricorrente ribadiva le già sollevate eccezioni (contestando specificamente la validità della notifica degli atti impositivi invocati dalle controparti), contestando altresì l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il tramite di avvocato del libero Foro.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria respingeva il ricorso, rilevando anzitutto la legittima costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attraverso un avvocato del libero Foro. Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava la rituale notifica al contribuente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di tutti gli atti presupposto che, non essendo stati tempestivamente impugnati, dovevano ormai ritenersi definitivi. Sosteneva, sul punto, che il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c. doveva ritenersi sufficiente a dare prova della correttezza dell'operato dei notificatori. Infine, respingeva la doglianza del contribuente in merito alla contestata apocrifia della sottoscrizione apposta su un avviso di accertamento, non essendo stata accompagnata da un formale disconoscimento della stessa. La sentenza di primo grado procedeva, altresì, a condannare il contribuente, quale parte soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun resistente. Ricorrente_16. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il sig. , censurando la decisione di primo grado anzitutto laddove aveva ritenuto la regolarità delle notifiche degli atti prodromici impugnati, sia per il mancato deposito dell'avviso di avvenuta consegna, sia per l'infondatezza della sostenuta irreperibilità assoluta del contribuente. Eccepiva, inoltre, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta soltanto in copia dalle controparti al fine di attestare l'intervenuta notifica degli atti in questione. Ribadiva, altresì, il disconoscimento da parte del contribuente della firma apposta sulla ricevuta di consegna del plico (riferito all'avviso di accertamento per cui è causa), in relazione alla quale l'Ufficio non aveva neppure fatto istanza di verifica. Confermava poi la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancato preventivo invio del preavviso di iscrizione, nonché l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER per il tramite di un avvocato del libero Foro. Richiamava pure i motivi di doglianza già esposti in primo grado, anche con riguardo alla prescrizione quinquennale dei crediti oltre che all'eventuale riduzione della pretesa creditoria sotto il limite dei 20.000,00 euro. Infine, il contribuente formulava istanza di sospensione dell'atto impugnato e della sentenza Ricorrente_1appellata, stante il precario equilibrio finanziario del , essendo egli titolare di una pensione INPS di soli € 600,00 al mese.
7. In data 11.7.2025, si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposto a mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 14, comma 1, L. 890/82. Sosteneva, infatti, l'idoneità della documentazione prodotta a comprovare tali circostanze, non essendo stata proposta alcuna querela di falso avverso le attestazioni compiute dall'Ufficiale postale. Negava, poi, qualsivoglia nullità dell'iscrizione ipotecaria, poiché ritualmente preceduta dalla notifica del preavviso di iscrizione della stessa. Precisava, inoltre, la legittimità della costituzione dell'Ente di Riscossione attraverso un avvocato del libero Foro. Nel merito, contestava qualsivoglia prescrizione del credito azionato, affermando l'applicabilità del termine ordinario decennale e l'esistenza di plurimi atti interruttivi. Sottolineava, quindi, che l'ammontare del credito spettante all'Amministrazione era ampiamente idoneo a giustificare l'iscrizione ipotecaria. In merito all'istanza cautelare della controparte, l'Agenzia si opponeva all'accoglimento della stessa, negando la sussistenza sia del fumus boni iuris della pretesa avversaria, sia del periculum in mora.
8. In data 14.7.2025, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositava memoria difensiva con la quale si opponeva alla richiesta cautelare del contribuente osservando che la decisione appellata, consistente in una sentenza di rigetto, non poteva essere soggetta a sospensione di sorta. In ogni caso, evidenziava l'assenza del fumus boni iuris delle pretese della controparte e, comunque, la totale mancata dimostrazione dell'ipotetica situazione di precario equilibrio finanziario in cui si troverebbe l'appellante.
9. In data 15.7.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
10. In data 30.9.2025, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositava comparsa di costituzione e risposta nel merito. L'Ufficio, con tale atto, ribadiva l'inammissibilità (anche per genericità) oltre che la tardività dell'avverso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento prodotti dall'Agenzia. Inoltre, ribadiva la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali prodromiche, evidenziando pure che l'omesso invio della raccomandata informativa costituiva al più una mera irregolarità e, comunque, il fatto che tale incombente non era necessario nel caso di specie, ove gli atti notificati erano stati consegnati direttamente al sig. Ricorrente_1 o a familiari del medesimo. Da ultimo, ribadiva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo ai crediti erariali.
11. L'udienza di discussione nel merito, fissata per il 22.10.2025. veniva rinviata a causa delle difficoltà nell'operare il collegamento da remoto richiesto dalle parti.
12. All'esito dell'udienza odierna, fissata in presenza delle parti, per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente con riguardo alla nullità della costituzione in giudizio del riscossore poiché operata con l'assistenza e la rappresentanza di un difensore del libero Foro. Tale modalità di difesa, infatti, non risulta impedita dalla normativa attualmente in vigore (in continuità con il regime previgente, definito dalla pronuncia della Cass. SS.UU. 19.11.2019 n. 30008), la quale, laddove prevede la facoltà per l'ente riscossore di stare in giudizio personalmente, non esclude affatto la possibilità della sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore esterno, tantomeno sanzionando con la nullità tale evenienza. Si tratta, quindi, di una scelta difensiva, la cui eventuale contrarietà alle direttive interne dell'amministrazione non priva certamente l'atto processuale della sua validità. Né può invocarsi, in senso contrario, la decisione della Suprema Corte n. 33413/2023, poiché riferita specificamente al giudizio di Cassazione e non ai gradi di merito.
2. Chiarito quanto precede, è poi doveroso ricordare le modalità con le quali è stata operata la notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria di cui si tratta in questa sede, poiché la validità delle stesse è stata contestata dalla difesa della contribuente fin dal primo grado di giudizio. Infatti, con specifico riguardo agli atti impositivi per i quali la difesa del contribuente ha sollevato eccezioni in merito alla ritualità della loro notifica, occorre notare quanto segue.
1) La cartella esattoriale n. 00120110017559956 000 (per complessivi € 20.382,37, con riguardo a tributi degli anni 2007 e 2009) risulta essere stata notificata al contribuente in data 16.6.2011, a mezzo di lettera raccomandata ricevuta personalmente dal sig. Ricorrente_1 , che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 1 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
2) La cartella esattoriale n. 00120130004560138 000 (per complessivi € 3.715,84, con riguardo a tributi dell'anno 2009) risulta essere stata notificata alla contribuente in data 9.4.2013 a mezzo di lettera raccomandata ricevuta personalmente dal sig. Ricorrente_1, che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 2 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
3) La cartella esattoriale n. 00120130012981183 000 (per complessivi € 1.518,23, con riguardo a tributi dell'anno 2010) risulta essere stata notificata al contribuente in data 4.3.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato Indirizzo_1spedito sito in Tortona, (cfr. doc. 3 e 3 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
4) La cartella esattoriale n. 00120140002324679 000 (per complessivi € 13.942,53, con riguardo a tributi dell'anno 2010) risulta essere stata notificata al contribuente in data 16.5.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 4 e 4 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
5) La cartella esattoriale n. 00120140006938489 000 (per complessivi € 1.493,48, con riguardo a tributi dell'anno 2011) risulta essere stata notificata al contribuente in data 12.11.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era Indirizzo_1stato spedito sito in Tortona, (cfr. doc. 5 e 5 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
6) La cartella esattoriale n. 001 2014 0008990759 000 (per complessivi € 9.377,57, con riguardo a tributi dell'anno 2011) risulta essere stata notificata al contribuente in data 21.4.2015 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 6 e 6 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
7) La cartella esattoriale n. 00120180011437492 000 (per complessivi € 4.524,67, con riguardo a tributi dell'anno 2015) risulta essere stata notificata al contribuente in data 15.1.2019 a mezzo Indirizzo_2di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, (cfr. doc. 7, 7 bis e 7ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 7 ter).
8) La cartella esattoriale n. 00120190003903162 000 (per complessivi € 5.716,26, con riguardo a tributi dell'anno 2014) risulta essere stata notificata al contribuente in data 20.5.2019 a mezzo di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, Indirizzo_2 (cfr. doc. 8, 8 bis e 8ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 8 bis).
9) La cartella esattoriale n. 00120190007727583 000 (per complessivi € 669,98, con riguardo a tributi dell'anno 2016) risulta essere stata notificata al contribuente in data 17.1.2020 a mezzo di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, Indirizzo_2 (cfr. doc. 9, 9 bis e 9ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 9 bis).
10) L'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016 (per complessivi € 12.045,42) risulta essere stato notificato al contribuente in data 23.12.2016 a mezzo di lettera raccomandata inviata all'indirizzo di Tortona, Indirizzo_3, e ricevuta personalmente dal destinatario, sig. Ricorrente_1
, che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 3 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria). Inoltre, questi atti impositivi risultano essere stati poi seguiti da ulteriori atti che presuppongono proprio una gran parte di quelli sopra indicati, Si tratta, in particolare, di: 11) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0017620160000071000 (cfr. doc. 10 prodotto in primo grado da ADER), che risulta essere stata notificata al contribuente in data 13.4.2016 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 10 bis prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione). 12) l'intimazione di pagamento n. 00120199002802827/000, che risulta essere stata notificata al Indirizzo_2contribuente in data 18.11.2019 presso l'indirizzo sito in Tortona, (cfr. docc. 11 prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della Nominativo_1“moglie” ( ), rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”.
3. Giova precisare che le circostanze di fatto sopra evidenziate, relative alle notifiche, risultano pienamente provate in giudizio dalla documentazione prodotta dagli attuali appellanti, ancorché versata in atti attraverso semplici fotocopie. Infatti, sul punto, è nondimeno inevitabile ricordare che il contribuente non ha mai formulato specifiche contestazioni riferite alla conformità delle fotocopie prodotte rispetto agli originali delle relate di notifica. Dunque, la genericità della doglianza relativa alla necessità di un esame dei documenti originali esclude la sua idoneità a determinare la necessità di produzione degli stessi, non risultando idonea ad inficiare il valore probatorio della documentazione sopra indicata (comprovante la regolarità delle notificazioni di cui si tratta). La Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire che: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").” (Cass. 30.10.2018 n. 27633). Pertanto, il generico disconoscimento delle copie prodotte rispetto agli originali, come operato nel caso di specie dal contribuente, non risulta in alcun modo capace di privare di valore probatorio la documentazione, prodotta in giudizio dagli Uffici, a sostegno della ritualità di ciascuna notifica degli atti prodromici.
4. Orbene, alla luce di quanto precede, si deve affermare con sicurezza la piena regolarità della notifica degli atti di cui ai punti 1), 2) e 10) poiché ricevuti direttamente dalla persona dell'attuale appellante. In proposito, giova precisare che, con riguardo al fatto che il Ricorrente_1 ha “disconosciuto” la firma che risulta apposta dal destinatario ricevente la notifica di cui al punto 10), non si può fare a meno di notare che tale posizione del contribuente non assume alcuna rilevanza al fine di smentire l'effettività della ricezione dell'atto. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (Cass. 21.2.2020 n. 4556) e che: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (Cass.
3.9.2019 n. 22058). Orbene, nel caso di specie, il Ricorrente_1 non risulta avere mai proposto alcuna querela di falso avverso l'attestazione dell'Ufficiale postale in merito alla consegna dell'atto all'effettivo destinatario. Conseguentemente, anche la ricezione del plico di cui al punto 10) da parte del Ricorrente_1 risulta indiscutibile.
5. Nondimeno, non risulta affatto comprovata la regolarità della notifica degli atti impositivi di cui ai punti 7), 8), 9) e 12), poiché eseguita a mani di un familiare convivente del sig. Ricorrente_1 (la moglie del medesimo) senza però che vi sia alcuna prova della ricezione dell'avviso al contribuente di tale circostanza. Invero, è assolutamente pacifico che la notifica di quegli atti è avvenuta ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973. Deve, quindi, trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine» (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377). A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato nel 2006, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.” (così, da ultimo, si è espressa Cass. 27.5.2025 n. 14089, con riguardo anche alla notifica di cartelle di pagamento). Orbene, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha mai comprovato di avere effettivamente inviato al sig. Ricorrente_1 una raccomandata informativa dell'avvenuta consegna di ciascuno di quei plichi, né tantomeno il fatto che avvisi di quel tipo siano stati da lui ricevuti. Conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'ADER, le notifiche di tali atti devono ritenersi nulle.
6. Allo stesso modo, devono ritenersi nulle pure le notifiche degli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 11), poiché, come si è visto, la notifica è stata tentata presso un indirizzo (quello di Tortona Indirizzo_1 ) ove il destinatario era risultato sconosciuto, senza che sia stato dato atto delle ricerche operate per il suo reperimento. Giova, infatti, ricordare che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
“La notificazione dell'avviso di accertamento ad una società di fatto può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, solo quando il contribuente non sia stato reperito e dalle ricerche effettuate all'atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto.” (Cass. 31.7.2025 n. 22117) e che: “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.” (Cass. 25.4.2024 n. 14658). Orbene, nel caso di specie, non risulta da alcuna delle relate di notifica l'esito delle ricerche tentate per verificare il luogo in cui il contribuente si era trasferito. Anzi, dagli atti processuali prodotti (e segnatamente dal certificato del Comune di Tortona datato 4.11.2024, prodotto quale doc. 5 allegato alla memoria depositata in primo grado il 6.11.2024) risulta che già dalla data del 18.7.2013 (e fino al 8.1.2018), il sig. Ricorrente_1 non era più residente all'indirizzo di Indirizzo_1, bensì a quello di Indirizzo_3, sempre nel Comune di Tortona. Pertanto, al momento di ciascuna delle notifiche indicate come operate ad un destinatario Ricorrente_1“sconosciuto”, il era già residente altrove, presso un indirizzo - effettivamente riportato nelle risultanze anagrafiche - ove non risulta che sia mai stata tentata alcuna notifica di quegli atti. Dunque, anche le notifiche di tali atti impositivi devono ritenersi sicuramente nulle.
7. Giova ancora precisare che non sono stati comprovati in giudizio eventuali ulteriori atti interruttivi della prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione. Infatti, l'effettività della reale notifica al contribuente di un “pignoramento del 31/10/2019”, che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria ha sostenuto essere “desunto da Anagrafe Tributaria”, non ha trovato alcun risconto probatorio in atti.
8. Conseguentemente, devono ritenersi sicuramente estinte, per intervenuta prescrizione, le pretese portate dagli atti impositivi sopra ricordati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) essendo trascorso ben oltre un decennio dalla loro insorgenza.
9. Inoltre, occorre affermare che anche i crediti, riferiti alle sanzioni ed agli interessi, portati dall'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016 devono ritenersi ormai prescritti. Infatti, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, occorre richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invocata anche dalla parte appellante, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397; conf. Cass. 15.5.2018 n. 11800 e Cass. 19.12.2019 n. 33797). Alla luce di questi chiari principi, è doveroso applicare il termine ordinario di prescrizione decennale, laddove è stato operato il recupero dei tributi erariali. E' stato infatti ripetutamente chiarito dalla Cassazione che: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. 11.12.2019 n. 32308 e Cass. 26.6.2020 n. 12740). Diverse conclusioni devono invece essere assunte con limitato riferimento alle sanzioni ed agli interessi, poiché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.” (Cass. 24.1.2023 n. 2095) e, quindi: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass.
8.3.2020 n. 7486). Alla luce dei predetti principi, mentre risulta evidentemente infondata la pretesa della contribuente volta a far accertare la prescrizione dei tributi erariali fatti oggetto di quell'avviso di accertamento, non essendo ancora decorso un decennio dalla notifica di quell'atto (regolarmente intervenuta, come già ricordato, in data 23.12.2016), è invece da rimarcare la sicura prescrizione degli interessi e delle sanzioni, essendo già abbondantemente decorso un quinquennio alla data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria qui in questione (risalente al 1.7.2024). 10. Per completezza, occorre altresì rilevare che la mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento prodromico, di cui si è poc'anzi trattato, ha comportato la definitiva cristallizzazione di quella pretesa tributaria, con conseguente sicura inammissibilità di ogni eccezione riferita al merito di tale pretesa, nonché di quella inerente alla prescrizione di quei crediti in epoca precedente alla notifica di tali atti. Sul punto, non si può fare a meno di notare, infatti, che l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di quell'avviso di accertamento. Si noti, invero, che l'intervenuta prescrizione, laddove ritenuta già maturata in quel momento, consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede. Infatti, come costantemente ripetuto dalla Suprema Corte:
“In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.” (Cass. 24.5.2017 n. 13102) e, dunque, “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.” (Cass. 29.11.2021 n. 37259). 11. Infine, assolutamente infondata risulta pure l'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente in merito al fatto che l'iscrizione ipotecaria qui impugnata sarebbe affetta da nullità, poiché non vi sarebbe prova certa dell'avvenuta notificazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale assunto difensivo risulta completamente infondato, in quanto il preavviso invocato dal contribuente non costituisce affatto un presupposto per la validità dell'iscrizione ipotecaria, rappresentando semplicemente un atto facoltativamente impugnabile, volto a fornire una tutela preventiva alla parte interessata. Sul punto, è invero sufficiente ricordare il recente insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.” (Cass.
2.9.2024 n. 23528). Orbene, nel caso di specie, anche a volere ritenere viziata la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (poiché non accompagnata dall'invio di un CAD), il contribuente non risulta avere subito alcun pregiudizio dal non avere avuto quel preventivo avviso. Invero, il Ricorrente_1 non risulta avere neppure dedotto eventuali ragioni che avrebbe potuto far valere già prima dell'iscrizione dell'ipoteca di cui si tratta per evitare la realizzazione di quella formalità pregiudizievole. Dunque, nessun vizio dell'atto qui impugnato può farsi derivare dall'asserita difettosità della procedura volta a mettere preventivamente al corrente il Ricorrente_1 dell'iscrizione ipotecaria in questione. 12. Da ultimo, occorre prendere atto del fatto che il credito legittimamente vantato dall'Amministrazione fiscale supera di gran lunga il limite di € 20.000,00, previsto dalla legge quale presupposto per operare un'iscrizione ipotecaria. E' bensì vero, infatti, che l'art. 77, comma 1-bis, del DPR 29.9.1973 n. 602, prevede che:
“L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.”. Tuttavia, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria di cui si discute è riferita non soltanto gli atti prodromici di cui si è finora discusso, ma è volta a tutelare anche un gran numero di altri crediti, espressamente richiamati nell'atto impugnato in questa sede in via principale, il cui ammontare complessivo è ampiamente superiore all'importo costituente il minimo necessario per procedere all'iscrizione di tale cautela. 13. Conseguentemente, l'atto impugnato in via principale in questa sede deve essere solo parzialmente annullato, con riferimento a tutti i crediti portati dalla 9 cartelle esattoriali di cui si è parlato (e cioè quelle recanti rispettivamente il n. 00120110017559956000, il n. 00120130004560138000, il n. 00120130012981183000, il n. 00120140002324679000, il n. 00120140006938489000, il n. 00120140008990759000, il n. 00120180011437492000 il n. 00120190003903162000 ed il n. 00120190007727583000), nonché dei crediti riguardanti sanzioni ed interessi, portati dall'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016. 14. Pertanto, la decisione appellata merita integrale riforma. La totale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione comporta, infine, la necessità di condannare l'agente di riscossione alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. Ricorrente_1 in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo (con la precisazione che la liquidazione delle spese del presente grado è limitata alla fase di decisione nel merito). Dette spese devono essere distratte in favore del difensore del contribuente, che si è dichiarato antistatario. Ricorrente_1Occorre poi procedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra il sig. e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, stante la reciproca soccombenza tra tali parti. Il regolamento delle spese di lite della fase cautelare deve nondimeno essere confermato, posto che il rigetto dell'istanza del contribuente era stata fondata essenzialmente sul difetto di sussistenza del Ricorrente_1periculum in mora prospettato dalla difesa del .
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
annulla l'avviso di iscrizione ipoteca impugnato, limitatamente alle somme portate dalle 9 cartelle prodromiche specificamente impugnate in questa sede, nonché agli importi richiesti, a titolo di interessi e sanzioni, nell'avviso di accertamento prodromico parimenti impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, e, con riferimento al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 625/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00120221460000170008 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte adita voglia preliminarmente accogliere la formulata istanza di sospensione dell'atto impugnato e della esecutività della sentenza impugnata e, in accoglimento del proposto appello, voglia annullare e/o comunque riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria sez. 1, n. 257/2024, depositata il 21/11/2024, in ogni sua parte, e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto impugnato e le correlate sanzioni e quindi annullarlo con le dovute e necessarie conseguenti statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del 1° e 2° grado di giudizio, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Espressamente riproposta al vaglio devolutivo del giudice del gravame ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza istruttoria e di merito.”
L'appellata Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Alessandria così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
2) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione così conclude:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione eccezione disattesa e respinta, PREVIA non accettazione del contradditorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate e dedotte poiché irrituali ed inammissibili, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di disconoscimento in quanto tardiva, irrituale ed inammissibile, RESPINGERE l'appello avversario poiché inammissibile, improcedibile, infondato e non provato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1
1. Con apposito ricorso datato 22.7.2024, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatagli il 1.7.2024, determinata dal mancato pagamento di numerose cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento (per complessivi € 160.883,94) e riferita ad una cautela pari al doppio del debito in questione. Unitamente a tale atto, il contribuente impugnava altresì 9 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, richiamati nella predetta comunicazione. Nell'atto introduttivo, il contribuente eccepiva, a sostegno dell'impugnazione, l'omessa notifica degli atti presupposto impugnati in questa sede e la conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. Inoltre, sosteneva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, dovendosi applicare il termine quinquennale con riferimento alle sanzioni ed agli interessi. Eccepiva, altresì, la nullità dell'iscrizione ipotecaria derivante dalla mancata pregressa notifica di una comunicazione preventiva dell'iscrizione e dalla mancata attivazione di un valido contraddittorio. In subordine, evidenziava il venir meno del presupposto legittimante l'iscrizione, nel caso in cui fosse sopravvenuto l'annullamento in via amministrativa di taluni dei titoli sottesi all'iscrizione.
2. Si costituiva in giudizio, avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Alessandria, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando la regolare notifica al contribuente delle 9 cartelle esattoriali da lei emesse, operata, a mezzo posta, a mani di persona di famiglia e, dunque, senza necessità dell'invio di una raccomandata informativa. Con riguardo all'eccepita prescrizione, l'agente della riscossione sosteneva l'applicabilità, agli interessi ed alle sanzioni, del termine di prescrizione decennale e ricordava che, nella specie, erano intervenuti validi atti interruttivi, tra cui anche una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dal ricorrente.
3. Si costituiva in giudizio pure l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, sostenendo la regolarità della notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento prodromico Ricorrente_1impugnato, ricevuto personalmente dal . Sotto altro profilo, escludeva qualsivoglia intervenuta decadenza dal potere impositivo e pure l'asserita prescrizione del credito azionato (ricordando anche l'applicabilità ai crediti erariali del termine decennale).
4. Con successiva memoria depositata il 6.11.2024, il ricorrente ribadiva le già sollevate eccezioni (contestando specificamente la validità della notifica degli atti impositivi invocati dalle controparti), contestando altresì l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il tramite di avvocato del libero Foro.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria respingeva il ricorso, rilevando anzitutto la legittima costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attraverso un avvocato del libero Foro. Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava la rituale notifica al contribuente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di tutti gli atti presupposto che, non essendo stati tempestivamente impugnati, dovevano ormai ritenersi definitivi. Sosteneva, sul punto, che il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c. doveva ritenersi sufficiente a dare prova della correttezza dell'operato dei notificatori. Infine, respingeva la doglianza del contribuente in merito alla contestata apocrifia della sottoscrizione apposta su un avviso di accertamento, non essendo stata accompagnata da un formale disconoscimento della stessa. La sentenza di primo grado procedeva, altresì, a condannare il contribuente, quale parte soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun resistente. Ricorrente_16. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il sig. , censurando la decisione di primo grado anzitutto laddove aveva ritenuto la regolarità delle notifiche degli atti prodromici impugnati, sia per il mancato deposito dell'avviso di avvenuta consegna, sia per l'infondatezza della sostenuta irreperibilità assoluta del contribuente. Eccepiva, inoltre, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta soltanto in copia dalle controparti al fine di attestare l'intervenuta notifica degli atti in questione. Ribadiva, altresì, il disconoscimento da parte del contribuente della firma apposta sulla ricevuta di consegna del plico (riferito all'avviso di accertamento per cui è causa), in relazione alla quale l'Ufficio non aveva neppure fatto istanza di verifica. Confermava poi la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancato preventivo invio del preavviso di iscrizione, nonché l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ADER per il tramite di un avvocato del libero Foro. Richiamava pure i motivi di doglianza già esposti in primo grado, anche con riguardo alla prescrizione quinquennale dei crediti oltre che all'eventuale riduzione della pretesa creditoria sotto il limite dei 20.000,00 euro. Infine, il contribuente formulava istanza di sospensione dell'atto impugnato e della sentenza Ricorrente_1appellata, stante il precario equilibrio finanziario del , essendo egli titolare di una pensione INPS di soli € 600,00 al mese.
7. In data 11.7.2025, si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, ribadendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposto a mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 14, comma 1, L. 890/82. Sosteneva, infatti, l'idoneità della documentazione prodotta a comprovare tali circostanze, non essendo stata proposta alcuna querela di falso avverso le attestazioni compiute dall'Ufficiale postale. Negava, poi, qualsivoglia nullità dell'iscrizione ipotecaria, poiché ritualmente preceduta dalla notifica del preavviso di iscrizione della stessa. Precisava, inoltre, la legittimità della costituzione dell'Ente di Riscossione attraverso un avvocato del libero Foro. Nel merito, contestava qualsivoglia prescrizione del credito azionato, affermando l'applicabilità del termine ordinario decennale e l'esistenza di plurimi atti interruttivi. Sottolineava, quindi, che l'ammontare del credito spettante all'Amministrazione era ampiamente idoneo a giustificare l'iscrizione ipotecaria. In merito all'istanza cautelare della controparte, l'Agenzia si opponeva all'accoglimento della stessa, negando la sussistenza sia del fumus boni iuris della pretesa avversaria, sia del periculum in mora.
8. In data 14.7.2025, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositava memoria difensiva con la quale si opponeva alla richiesta cautelare del contribuente osservando che la decisione appellata, consistente in una sentenza di rigetto, non poteva essere soggetta a sospensione di sorta. In ogni caso, evidenziava l'assenza del fumus boni iuris delle pretese della controparte e, comunque, la totale mancata dimostrazione dell'ipotetica situazione di precario equilibrio finanziario in cui si troverebbe l'appellante.
9. In data 15.7.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
10. In data 30.9.2025, la difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositava comparsa di costituzione e risposta nel merito. L'Ufficio, con tale atto, ribadiva l'inammissibilità (anche per genericità) oltre che la tardività dell'avverso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento prodotti dall'Agenzia. Inoltre, ribadiva la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali prodromiche, evidenziando pure che l'omesso invio della raccomandata informativa costituiva al più una mera irregolarità e, comunque, il fatto che tale incombente non era necessario nel caso di specie, ove gli atti notificati erano stati consegnati direttamente al sig. Ricorrente_1 o a familiari del medesimo. Da ultimo, ribadiva l'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo ai crediti erariali.
11. L'udienza di discussione nel merito, fissata per il 22.10.2025. veniva rinviata a causa delle difficoltà nell'operare il collegamento da remoto richiesto dalle parti.
12. All'esito dell'udienza odierna, fissata in presenza delle parti, per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente con riguardo alla nullità della costituzione in giudizio del riscossore poiché operata con l'assistenza e la rappresentanza di un difensore del libero Foro. Tale modalità di difesa, infatti, non risulta impedita dalla normativa attualmente in vigore (in continuità con il regime previgente, definito dalla pronuncia della Cass. SS.UU. 19.11.2019 n. 30008), la quale, laddove prevede la facoltà per l'ente riscossore di stare in giudizio personalmente, non esclude affatto la possibilità della sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore esterno, tantomeno sanzionando con la nullità tale evenienza. Si tratta, quindi, di una scelta difensiva, la cui eventuale contrarietà alle direttive interne dell'amministrazione non priva certamente l'atto processuale della sua validità. Né può invocarsi, in senso contrario, la decisione della Suprema Corte n. 33413/2023, poiché riferita specificamente al giudizio di Cassazione e non ai gradi di merito.
2. Chiarito quanto precede, è poi doveroso ricordare le modalità con le quali è stata operata la notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria di cui si tratta in questa sede, poiché la validità delle stesse è stata contestata dalla difesa della contribuente fin dal primo grado di giudizio. Infatti, con specifico riguardo agli atti impositivi per i quali la difesa del contribuente ha sollevato eccezioni in merito alla ritualità della loro notifica, occorre notare quanto segue.
1) La cartella esattoriale n. 00120110017559956 000 (per complessivi € 20.382,37, con riguardo a tributi degli anni 2007 e 2009) risulta essere stata notificata al contribuente in data 16.6.2011, a mezzo di lettera raccomandata ricevuta personalmente dal sig. Ricorrente_1 , che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 1 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
2) La cartella esattoriale n. 00120130004560138 000 (per complessivi € 3.715,84, con riguardo a tributi dell'anno 2009) risulta essere stata notificata alla contribuente in data 9.4.2013 a mezzo di lettera raccomandata ricevuta personalmente dal sig. Ricorrente_1, che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 2 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
3) La cartella esattoriale n. 00120130012981183 000 (per complessivi € 1.518,23, con riguardo a tributi dell'anno 2010) risulta essere stata notificata al contribuente in data 4.3.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato Indirizzo_1spedito sito in Tortona, (cfr. doc. 3 e 3 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
4) La cartella esattoriale n. 00120140002324679 000 (per complessivi € 13.942,53, con riguardo a tributi dell'anno 2010) risulta essere stata notificata al contribuente in data 16.5.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 4 e 4 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
5) La cartella esattoriale n. 00120140006938489 000 (per complessivi € 1.493,48, con riguardo a tributi dell'anno 2011) risulta essere stata notificata al contribuente in data 12.11.2014 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era Indirizzo_1stato spedito sito in Tortona, (cfr. doc. 5 e 5 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
6) La cartella esattoriale n. 001 2014 0008990759 000 (per complessivi € 9.377,57, con riguardo a tributi dell'anno 2011) risulta essere stata notificata al contribuente in data 21.4.2015 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 6 e 6 ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione).
7) La cartella esattoriale n. 00120180011437492 000 (per complessivi € 4.524,67, con riguardo a tributi dell'anno 2015) risulta essere stata notificata al contribuente in data 15.1.2019 a mezzo Indirizzo_2di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, (cfr. doc. 7, 7 bis e 7ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 7 ter).
8) La cartella esattoriale n. 00120190003903162 000 (per complessivi € 5.716,26, con riguardo a tributi dell'anno 2014) risulta essere stata notificata al contribuente in data 20.5.2019 a mezzo di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, Indirizzo_2 (cfr. doc. 8, 8 bis e 8ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 8 bis).
9) La cartella esattoriale n. 00120190007727583 000 (per complessivi € 669,98, con riguardo a tributi dell'anno 2016) risulta essere stata notificata al contribuente in data 17.1.2020 a mezzo di lettera raccomandata consegnata presso l'indirizzo sito in Tortona, Indirizzo_2 (cfr. doc. 9, 9 bis e 9ter prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della “moglie”, rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”. A ciò ha fatto seguito l'invio dell'avviso di avvenuta consegna (cfr. doc. 9 bis).
10) L'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016 (per complessivi € 12.045,42) risulta essere stato notificato al contribuente in data 23.12.2016 a mezzo di lettera raccomandata inviata all'indirizzo di Tortona, Indirizzo_3, e ricevuta personalmente dal destinatario, sig. Ricorrente_1
, che ha sottoscritto la cartolina di ritorno (cfr. doc. 3 prodotto in primo grado dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria). Inoltre, questi atti impositivi risultano essere stati poi seguiti da ulteriori atti che presuppongono proprio una gran parte di quelli sopra indicati, Si tratta, in particolare, di: 11) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0017620160000071000 (cfr. doc. 10 prodotto in primo grado da ADER), che risulta essere stata notificata al contribuente in data 13.4.2016 a mezzo di lettera raccomandata depositata presso il Comune, stante il fatto, accertato dal notificatore, che il destinatario risultava essersi “trasferito” ad un indirizzo diverso da quello ove l'atto era stato spedito sito in Tortona, Indirizzo_1 (cfr. doc. 10 bis prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione). 12) l'intimazione di pagamento n. 00120199002802827/000, che risulta essere stata notificata al Indirizzo_2contribuente in data 18.11.2019 presso l'indirizzo sito in Tortona, (cfr. docc. 11 prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) a mani della Nominativo_1“moglie” ( ), rinvenuta in loco, “in assenza del destinatario”.
3. Giova precisare che le circostanze di fatto sopra evidenziate, relative alle notifiche, risultano pienamente provate in giudizio dalla documentazione prodotta dagli attuali appellanti, ancorché versata in atti attraverso semplici fotocopie. Infatti, sul punto, è nondimeno inevitabile ricordare che il contribuente non ha mai formulato specifiche contestazioni riferite alla conformità delle fotocopie prodotte rispetto agli originali delle relate di notifica. Dunque, la genericità della doglianza relativa alla necessità di un esame dei documenti originali esclude la sua idoneità a determinare la necessità di produzione degli stessi, non risultando idonea ad inficiare il valore probatorio della documentazione sopra indicata (comprovante la regolarità delle notificazioni di cui si tratta). La Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire che: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").” (Cass. 30.10.2018 n. 27633). Pertanto, il generico disconoscimento delle copie prodotte rispetto agli originali, come operato nel caso di specie dal contribuente, non risulta in alcun modo capace di privare di valore probatorio la documentazione, prodotta in giudizio dagli Uffici, a sostegno della ritualità di ciascuna notifica degli atti prodromici.
4. Orbene, alla luce di quanto precede, si deve affermare con sicurezza la piena regolarità della notifica degli atti di cui ai punti 1), 2) e 10) poiché ricevuti direttamente dalla persona dell'attuale appellante. In proposito, giova precisare che, con riguardo al fatto che il Ricorrente_1 ha “disconosciuto” la firma che risulta apposta dal destinatario ricevente la notifica di cui al punto 10), non si può fare a meno di notare che tale posizione del contribuente non assume alcuna rilevanza al fine di smentire l'effettività della ricezione dell'atto. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (Cass. 21.2.2020 n. 4556) e che: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (Cass.
3.9.2019 n. 22058). Orbene, nel caso di specie, il Ricorrente_1 non risulta avere mai proposto alcuna querela di falso avverso l'attestazione dell'Ufficiale postale in merito alla consegna dell'atto all'effettivo destinatario. Conseguentemente, anche la ricezione del plico di cui al punto 10) da parte del Ricorrente_1 risulta indiscutibile.
5. Nondimeno, non risulta affatto comprovata la regolarità della notifica degli atti impositivi di cui ai punti 7), 8), 9) e 12), poiché eseguita a mani di un familiare convivente del sig. Ricorrente_1 (la moglie del medesimo) senza però che vi sia alcuna prova della ricezione dell'avviso al contribuente di tale circostanza. Invero, è assolutamente pacifico che la notifica di quegli atti è avvenuta ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973. Deve, quindi, trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine» (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377). A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato nel 2006, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.” (così, da ultimo, si è espressa Cass. 27.5.2025 n. 14089, con riguardo anche alla notifica di cartelle di pagamento). Orbene, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha mai comprovato di avere effettivamente inviato al sig. Ricorrente_1 una raccomandata informativa dell'avvenuta consegna di ciascuno di quei plichi, né tantomeno il fatto che avvisi di quel tipo siano stati da lui ricevuti. Conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'ADER, le notifiche di tali atti devono ritenersi nulle.
6. Allo stesso modo, devono ritenersi nulle pure le notifiche degli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 11), poiché, come si è visto, la notifica è stata tentata presso un indirizzo (quello di Tortona Indirizzo_1 ) ove il destinatario era risultato sconosciuto, senza che sia stato dato atto delle ricerche operate per il suo reperimento. Giova, infatti, ricordare che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
“La notificazione dell'avviso di accertamento ad una società di fatto può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, solo quando il contribuente non sia stato reperito e dalle ricerche effettuate all'atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto.” (Cass. 31.7.2025 n. 22117) e che: “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.” (Cass. 25.4.2024 n. 14658). Orbene, nel caso di specie, non risulta da alcuna delle relate di notifica l'esito delle ricerche tentate per verificare il luogo in cui il contribuente si era trasferito. Anzi, dagli atti processuali prodotti (e segnatamente dal certificato del Comune di Tortona datato 4.11.2024, prodotto quale doc. 5 allegato alla memoria depositata in primo grado il 6.11.2024) risulta che già dalla data del 18.7.2013 (e fino al 8.1.2018), il sig. Ricorrente_1 non era più residente all'indirizzo di Indirizzo_1, bensì a quello di Indirizzo_3, sempre nel Comune di Tortona. Pertanto, al momento di ciascuna delle notifiche indicate come operate ad un destinatario Ricorrente_1“sconosciuto”, il era già residente altrove, presso un indirizzo - effettivamente riportato nelle risultanze anagrafiche - ove non risulta che sia mai stata tentata alcuna notifica di quegli atti. Dunque, anche le notifiche di tali atti impositivi devono ritenersi sicuramente nulle.
7. Giova ancora precisare che non sono stati comprovati in giudizio eventuali ulteriori atti interruttivi della prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione. Infatti, l'effettività della reale notifica al contribuente di un “pignoramento del 31/10/2019”, che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria ha sostenuto essere “desunto da Anagrafe Tributaria”, non ha trovato alcun risconto probatorio in atti.
8. Conseguentemente, devono ritenersi sicuramente estinte, per intervenuta prescrizione, le pretese portate dagli atti impositivi sopra ricordati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) essendo trascorso ben oltre un decennio dalla loro insorgenza.
9. Inoltre, occorre affermare che anche i crediti, riferiti alle sanzioni ed agli interessi, portati dall'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016 devono ritenersi ormai prescritti. Infatti, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, occorre richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invocata anche dalla parte appellante, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397; conf. Cass. 15.5.2018 n. 11800 e Cass. 19.12.2019 n. 33797). Alla luce di questi chiari principi, è doveroso applicare il termine ordinario di prescrizione decennale, laddove è stato operato il recupero dei tributi erariali. E' stato infatti ripetutamente chiarito dalla Cassazione che: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. 11.12.2019 n. 32308 e Cass. 26.6.2020 n. 12740). Diverse conclusioni devono invece essere assunte con limitato riferimento alle sanzioni ed agli interessi, poiché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.” (Cass. 24.1.2023 n. 2095) e, quindi: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass.
8.3.2020 n. 7486). Alla luce dei predetti principi, mentre risulta evidentemente infondata la pretesa della contribuente volta a far accertare la prescrizione dei tributi erariali fatti oggetto di quell'avviso di accertamento, non essendo ancora decorso un decennio dalla notifica di quell'atto (regolarmente intervenuta, come già ricordato, in data 23.12.2016), è invece da rimarcare la sicura prescrizione degli interessi e delle sanzioni, essendo già abbondantemente decorso un quinquennio alla data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria qui in questione (risalente al 1.7.2024). 10. Per completezza, occorre altresì rilevare che la mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento prodromico, di cui si è poc'anzi trattato, ha comportato la definitiva cristallizzazione di quella pretesa tributaria, con conseguente sicura inammissibilità di ogni eccezione riferita al merito di tale pretesa, nonché di quella inerente alla prescrizione di quei crediti in epoca precedente alla notifica di tali atti. Sul punto, non si può fare a meno di notare, infatti, che l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di quell'avviso di accertamento. Si noti, invero, che l'intervenuta prescrizione, laddove ritenuta già maturata in quel momento, consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede. Infatti, come costantemente ripetuto dalla Suprema Corte:
“In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.” (Cass. 24.5.2017 n. 13102) e, dunque, “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.” (Cass. 29.11.2021 n. 37259). 11. Infine, assolutamente infondata risulta pure l'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente in merito al fatto che l'iscrizione ipotecaria qui impugnata sarebbe affetta da nullità, poiché non vi sarebbe prova certa dell'avvenuta notificazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale assunto difensivo risulta completamente infondato, in quanto il preavviso invocato dal contribuente non costituisce affatto un presupposto per la validità dell'iscrizione ipotecaria, rappresentando semplicemente un atto facoltativamente impugnabile, volto a fornire una tutela preventiva alla parte interessata. Sul punto, è invero sufficiente ricordare il recente insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.” (Cass.
2.9.2024 n. 23528). Orbene, nel caso di specie, anche a volere ritenere viziata la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (poiché non accompagnata dall'invio di un CAD), il contribuente non risulta avere subito alcun pregiudizio dal non avere avuto quel preventivo avviso. Invero, il Ricorrente_1 non risulta avere neppure dedotto eventuali ragioni che avrebbe potuto far valere già prima dell'iscrizione dell'ipoteca di cui si tratta per evitare la realizzazione di quella formalità pregiudizievole. Dunque, nessun vizio dell'atto qui impugnato può farsi derivare dall'asserita difettosità della procedura volta a mettere preventivamente al corrente il Ricorrente_1 dell'iscrizione ipotecaria in questione. 12. Da ultimo, occorre prendere atto del fatto che il credito legittimamente vantato dall'Amministrazione fiscale supera di gran lunga il limite di € 20.000,00, previsto dalla legge quale presupposto per operare un'iscrizione ipotecaria. E' bensì vero, infatti, che l'art. 77, comma 1-bis, del DPR 29.9.1973 n. 602, prevede che:
“L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.”. Tuttavia, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria di cui si discute è riferita non soltanto gli atti prodromici di cui si è finora discusso, ma è volta a tutelare anche un gran numero di altri crediti, espressamente richiamati nell'atto impugnato in questa sede in via principale, il cui ammontare complessivo è ampiamente superiore all'importo costituente il minimo necessario per procedere all'iscrizione di tale cautela. 13. Conseguentemente, l'atto impugnato in via principale in questa sede deve essere solo parzialmente annullato, con riferimento a tutti i crediti portati dalla 9 cartelle esattoriali di cui si è parlato (e cioè quelle recanti rispettivamente il n. 00120110017559956000, il n. 00120130004560138000, il n. 00120130012981183000, il n. 00120140002324679000, il n. 00120140006938489000, il n. 00120140008990759000, il n. 00120180011437492000 il n. 00120190003903162000 ed il n. 00120190007727583000), nonché dei crediti riguardanti sanzioni ed interessi, portati dall'avviso di accertamento n. T7J018A04204/2016. 14. Pertanto, la decisione appellata merita integrale riforma. La totale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione comporta, infine, la necessità di condannare l'agente di riscossione alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. Ricorrente_1 in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo (con la precisazione che la liquidazione delle spese del presente grado è limitata alla fase di decisione nel merito). Dette spese devono essere distratte in favore del difensore del contribuente, che si è dichiarato antistatario. Ricorrente_1Occorre poi procedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra il sig. e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, stante la reciproca soccombenza tra tali parti. Il regolamento delle spese di lite della fase cautelare deve nondimeno essere confermato, posto che il rigetto dell'istanza del contribuente era stata fondata essenzialmente sul difetto di sussistenza del Ricorrente_1periculum in mora prospettato dalla difesa del .
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
annulla l'avviso di iscrizione ipoteca impugnato, limitatamente alle somme portate dalle 9 cartelle prodromiche specificamente impugnate in questa sede, nonché agli importi richiesti, a titolo di interessi e sanzioni, nell'avviso di accertamento prodromico parimenti impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, e, con riferimento al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu