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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 67/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 67/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita de Aloe;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Pierluigi Pulice;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2255/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 23.10.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto: - riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2255/2018 del 23 ottobre 2018 ed in accoglimento dei motivi infra dedotti: - rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 997/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 08.07.2014, confermando la
1 medesima monizione di pagamento per la somma di €. 14.969,60, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
- comunque ed in ogni caso, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto nel presente atto, dichiarare il diritto del sig. ad avere rimborsate le somme di cui al monitorio e Parte_1 coerentemente condannare il sig. al pagamento dell'importo Controparte_1 di €. 14.969,60, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione in favore dell'appellante; - col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio tutte distraende”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: nel merito, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'avverso gravame, siccome manifestamente infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra rassegnate e, per l'effetto, respingere integralmente il medesimo, confermando per contro ed in ogni capo l'impugnata sentenza n. 2255/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 23 ottobre 2018, nell'ambito del giudizio R.G.A.C. n. 4137/2014; con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze processuali del presente grado di appello e, in ogni caso, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
997/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di per la Parte_1 somma di €14.929,60, oltre accessori e spese, a titolo di rimborso pro-quota di quanto anticipato in pagamento alla appaltatrice ed al direttore dei lavori per le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile in comproprietà di via Ungaretti n. 17,
Commenda di Rende (CS), effettuati giusta contratto di appalto sottoscritto il
10.09.2013 e parzialmente eseguito;
deduceva di non aver mai autorizzato la stipula né sottoscritto l'appalto, manifestando le proprie difficoltà economiche al condomino e sottoscrivendo la SCIA solo in funzione della successiva scelta Pt_1 di ditta appaltatrice che avrebbe offerto la prestazione più conveniente, instando quindi per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, rappresentava che l'urgenza di Parte_1 provvedere alla manutenzione del fabbricato condominiale era stata certificata da
2 ATP espletata nel 2007, ed era altresì stata implicitamente riconosciuta anche dal con la sottoscrizione della SCIA;
deduceva che le opere erano state CP_1 effettuate anche nell'interesse dell'opponente, che dal 2007 in poi aveva procrastinato sine die la loro necessaria realizzazione, e miravano ad evitare la rovina dell'immobile, tanto che gli altri condomini tutti avevano regolarmente rimborsato la quota di loro spettanza;
chiedeva, quindi, la conferma del decreto opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale.
Con sentenza n. 2255/2018 il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale riteneva innanzitutto che la pretesa creditoria azionata in monitorio non potesse derivare dal contratto di appalto, poiché quel contratto non era stato mai sottoscritto dall'opponente; ed invero, proprio per l'evenienza che gli altri condomini non avessero provveduto “a sostenere la rispettiva quota condominiale”, quel contratto prevedeva, all'art. 5, la rimodulazione di lavori e corrispettivo, che si sarebbe integralmente accollato il;
né la sottoscrizione Pt_1 della SCIA anche ad opera del importava accettazione del contratto di CP_1 appalto, avendo quel documento funzioni esclusivamente di regolarità amministrativa ed edilizia;
neppure la circostanza che gli altri condomini avessero provveduto al rimborso delle quote di loro spettanza poteva assumere la rilevanza voluta dalla difesa dell'opposto, poiché quei condomini, a differenza del , CP_1 avevano sottoscritto l'appalto, accettando quindi esplicitamente che il si Pt_1 facesse carico, anche per loro, del pagamento dell'intero corrispettivo.
Osservava quindi il primo giudice che la controversia doveva necessariamente rientrare nell'alveo del diritto del singolo condomino al rimborso delle spese effettuate sul fabbricato comune e che, sotto tale profilo, appariva prima facie la carenza di adeguata deduzione da parte della difesa dell'opposto creditore che, solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto nel thema decidendum della causa gli elementi della “trascuranza del comproprietario idonea ad arrecare danni alle parti comuni dell'edificio oltre che a terzi” prospettando l'applicazione, al caso di specie, della “disciplina degli artt. 1110 (a tenore del quale il rimborso a favore del comunista anticipatario si ha in caso di trascuranza degli altri partecipanti) oppure dell'art. 1134 c.c. (a tenore del quale il diritto al rimborso, in
3 seguito ad attività gestoria svolta dal singolo condomino, si giustifica soltanto in ragione dell'urgenza delle spese)”, ed invocando altresì l'acquisizione di copia della relazione di ATP espletata nel 2007 per documentare l'urgenza delle opere di manutenzione effettuate.
Ad avviso del Tribunale la domanda di rimborso formulata dal ai sensi Pt_1 delle norme sulla comproprietà e sul condominio, al di là della sua inammissibilità, era infondata.
Il giudice di prime cure riteneva innanzitutto che nella specie si versasse in una ipotesi di condominio e non di semplice comproprietà, considerato il numero dei condomini (5) ed anche la tipologia dei lavori appaltati, relativi prima facie alle porzioni comuni a servizio dell'intero fabbricato (rifacimento manto di copertura, sostituzione canali di gronda e discendenti, rifacimento parti ammalorate dell'intonaco esterno, rifacimento marciapiedi esterni, come da elencazione del citato art. 5 dell'appalto). Evidenziava, quindi, che per poter utilmente invocare l'applicazione dell'art. 1134 c.c. il avrebbe dovuto in primo luogo dedurre Pt_1 compiutamente la sussistenza del suo presupposto, ossia l'urgenza di effettuare i lavori, ed altresì, di seguito, dimostrarla, ciò che non era avvenuto atteso che, non solo era decorso un notevole lasso di tempo tra l'accertamento tecnico preventivo e la stipula dell'appalto, ovvero oltre 6 anni, ma l'opposto neppure aveva prodotto la perizia espletata in sede di ATP, come era suo onere.
Il Tribunale rilevava al riguardo che le risultanze della prova testimoniale erano state solo di conferma dei fatti di causa relativi ai contatti intercorsi tra i condomini per trovare l'accordo sulla effettuazione dei lavori, e quindi, in buona sostanza, asseveravano la tesi dell'opponente e che l'accertamento della eventuale sussistenza dell'urgenza di esecuzione dei lavori tramite c.t.u. avrebbe avuto inammissibile carattere esplorativo e di deroga all'ordinario riparto dell'onere della prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, , deducendo che: 1) il giudice di prime cure era incorso Parte_1 in una grave disattenzione in quanto aveva indicato come inesistente l'ATP che invece era stato prodotto sin dal 10.12.2015 con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine;
2) il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto che la difesa dell'opposto non aveva introdotto nel thema decidendum alcun elemento di novità poiché i fatti allegati nella comparsa di costituzione di primo grado e nei successivi scritti erano rimasti identici a quelli del monitorio, in esso compresi la necessità e l'urgenza che
4 avevano indotto a procedere ai lavori;
la pretesa creditoria del sig. era rimasta Pt_1 uguale a quella originaria così come identico era rimasto il suo fondamento ossia l'avere l'opposto anticipato (come ampiamente provato con i documenti allegati al fascicolo del monitorio e nel corso del giudizio di opposizione) le somme dovute dal sig. per i lavori di ristrutturazione;
3) l'istruttoria svolta, contrariamente CP_1
a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva confermato che, in ossequio alla volontà degli altri comproprietari dello stabile, l'opposto si era fatto carico di risolvere la situazione grave ed urgente in cui versava l'immobile, attestata dalla perizia svolta in sede di ATP;
4) ricorrevano le condizioni richieste tanto dall'art. 1134 c.c. quanto dall'art. 1110 c.c. per dar corso al rimborso di quanto anticipato;
ed infatti il sig.
dopo aver riconosciuto la necessità e l'urgenza dell'esecuzione dei lavori CP_1 sottoscrivendo la SCIA in data 22 febbraio 2013, dopo aver dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori e rinnovato la propria volontà a dare corso alla ristrutturazione del fabbricato (cfr. allegato n. 12 fascicolo monitorio), dopo aver aveva minacciato, con nota del 25.07.2013, il ricorso all'autorità giudiziaria “nel caso in cui, nel frattempo, lo stato dell'immobile dovesse provocare danni o pregiudizi alla incolumità di terzi” (cfr allegato n. 12 fascicolo monitorio), dopo aver partecipato ad una riunione con tutti i comproprietari come riferito nel corso della prova testimoniale del Sig. (cfr verbale 4 luglio 2017), aveva posto in essere Tes_1 condotte dilatorie tentando di differire l'esecuzione dei lavori e non presentandosi a una serie di incontri all'uopo fissati;
5) l'attività svolta dal sig. non era Pt_1 perfettamente inquadrabile, così come ritenuto nella sentenza appellata, nell'ipotesi di gestione di iniziativa individuale, disciplinata dall'art. 1134 c.c., proprio perché essa era stata posta in essere con il consenso e nell'interesse di tutti i comproprietari, sempre consenzienti e costantemente informati, sottoscrittori della nella CP_2 totalità e del contratto d'appalto nella quasi totalità (mancando l'appellato); certo, poi, era che era necessario effettuare con urgenza i lavori sui beni comuni, la cui condizione era grandemente compromessa, come accertato già nel 2007, e detti lavori non potevano essere più procrastinati, ma dovevano essere realizzati - come riferito dal teste ing. (cfr. verbale udienza 7 febbraio 2017) – prima che Tes_2 la stagione favorevole terminasse inutilmente. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione proposta dal , con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi.
5 Si costituiva in data 14.05.2019 il quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.05.2019 la Corte fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia ed erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure indicato come inesistente la relazione di ATP espletata nel procedimento n. 4007/07 R.G..
Il motivo è fondato.
Il documento in questione risulta, infatti, prodotto dall'appellante-opposto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
6 3.2. Quanto al secondo motivo, con cui il contesta l'affermazione del Pt_1
Tribunale secondo cui solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. egli avrebbe, inammissibilmente, invocato l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1110 e
1134 c.c., deve rilevarsene la inammissibilità per carenza di interesse avendo il giudice di prime cure proceduto all'esame del merito della domanda.
3.3. Gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.
Ritiene innanzitutto la Corte che, correttamente, il Tribunale ha escluso che la pretesa creditoria azionata in monitorio possa fondarsi sul contratto di appalto, essendo pacifico che quel contratto non è stato mai sottoscritto dall'opponente; anzi, proprio per l'evenienza che gli altri condomini non avessero provveduto “a sostenere la rispettiva quota condominiale”, quel contratto prevedeva, all'art. 5, la rimodulazione di lavori e corrispettivo, che si sarebbe integralmente accollato il
. Né l'accettazione del contratto di appalto può farsi discendere dall'avvenuta Pt_1 sottoscrizione della anche da parte del , trattandosi di documento CP_2 CP_1 con funzioni esclusivamente di regolarità amministrativa ed edilizia, per di più antecedente al contratto di appalto (la è del 22.02.2013, l'appalto del CP_2
10.09.2013).
Condivisibile è poi l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. in tema di rimborso delle spese anticipate dal condomino in via di urgenza per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, non essendo applicabile la normativa di cui all'art. 1110 c.c., pure invocata da parte appellante.
Occorre evidenziare che, secondo quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte,
“La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso
7 di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ.” (cfr. Cass. n.
5465/2022; n. 21015/2011; Sez. Un. n. 2046/2006).
L'art. 1110 c.c. è, dunque, applicabile laddove la spese riguardi un immobile in comproprietà sul quale uno dei due o più comproprietari intervenga per la conservazione della cosa comune;
la analoga disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. è, invece, relativa alle spese effettuate dal condomino su parti comuni e presuppone, dunque, la coesistenza di più unità immobiliari appartenenti a più proprietari situate nel medesimo edificio, esattamente ciò che è accaduto nella fattispecie in esame.
Ed infatti, tanto dalla relazione di ATP quanto dal contratto di appalto, si ricava che nel fabbricato in questione vi sono tre proprietari di unità immobiliari distinte che condividono parti comuni. D'altra parte l'appellante non ha specificamente contestato la qualificazione in termini di condominio operata dal primo giudice.
Ciò chiarito, era onere dell'opposto provare l'esistenza dell'unico presupposto che gli avrebbe consentito, in assenza di ratifica della spesa, di chiedere ugualmente il rimborso a mente della norma di cui all'art. 1134 c.c..
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la nozione di "urgenza” degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass.,
6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3.2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza della necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass.
19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti nella gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi
(art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr. Cass. 30.8.2017, n. 20528).
8 Orbene la prova del requisito dell'urgenza così intesa non è stata fornita.
Si osserva invero che, dalle allegazioni di parte opposta, è emerso che l'urgenza era derivata in particolare dalla relazione di ATP che aveva evidenziato l'esigenza di un intervento immediato. Ma, dall'esame della documentazione versata,
è emerso che l'ATP reca la data del 03.12.2007 mentre il si è attivato per la Pt_1 manutenzione delle parti comuni solo sei anni dopo e segnatamente in data
10.09.2013, quando ha sottoscritto il contratto di appalto. All'evidenza un tempo così lungo consente di escludere in radice l'urgenza dell'intervento.
Invero, ciò che emerge dall'ATP è la necessità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovuti allo stato di degrado del fabbricato e alle cattive condizioni della copertura dell'immobile. A fronte di tale situazione parte opposta avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di situazioni di imminente pericolo di crollo o di danni alla stabilità dell'edificio tali da rendere indifferibili i lavori eseguiti, onde evitare nocumento a persone e cose, senza prima avvertire gli altri condomini per decidere in contraddittorio sulle opere da eseguire.
Oltretutto risulta ex actis come, con la nota del 25.07.2013, il si fosse CP_1 dichiarato disponibile ad eseguire i lavori previa individuazione di una ditta a prezzi più vantaggiosi (attese le proprie difficoltà finanziarie), invitando tutti i condomini ad un incontro per l'adozione di ogni decisione relativa ai lavori. Dall'istruttoria orale è altresì emerso che la proprietà aveva procurato due preventivi CP_1
(ditta Ventaglio s.r.l. e ditta Belmonte) in relazione ai quali, a dire del teste ing.
, il avrebbe rifiutato di stipulare il contratto poiché le imprese non Tes_2 Pt_1 davano risposte certe sull'inizio dei lavori prima della fine della stagione favorevole, mentre il legale rappresentante della Ventaglio s.r.l. ha riferito che il , Pt_1 allorquando si stava per concludere, disse che avrebbe provveduto lui ad affidare i lavori e che quindi non era interessato alla proposta.
Nella fattispecie in esame, dunque, non appare ricorrere neppure quella situazione di inerzia che, al più, avrebbe potuto giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c..
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
9 Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata il 04.01.2019, nei confronti di
[...] CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2255/2018 pubblicata in
[...] data 23.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pierluigi Pulice dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 67/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita de Aloe;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Pierluigi Pulice;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2255/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 23.10.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto: - riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2255/2018 del 23 ottobre 2018 ed in accoglimento dei motivi infra dedotti: - rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 997/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 08.07.2014, confermando la
1 medesima monizione di pagamento per la somma di €. 14.969,60, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
- comunque ed in ogni caso, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto nel presente atto, dichiarare il diritto del sig. ad avere rimborsate le somme di cui al monitorio e Parte_1 coerentemente condannare il sig. al pagamento dell'importo Controparte_1 di €. 14.969,60, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione in favore dell'appellante; - col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio tutte distraende”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: nel merito, ritenere e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'avverso gravame, siccome manifestamente infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra rassegnate e, per l'effetto, respingere integralmente il medesimo, confermando per contro ed in ogni capo l'impugnata sentenza n. 2255/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 23 ottobre 2018, nell'ambito del giudizio R.G.A.C. n. 4137/2014; con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze processuali del presente grado di appello e, in ogni caso, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
997/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di per la Parte_1 somma di €14.929,60, oltre accessori e spese, a titolo di rimborso pro-quota di quanto anticipato in pagamento alla appaltatrice ed al direttore dei lavori per le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile in comproprietà di via Ungaretti n. 17,
Commenda di Rende (CS), effettuati giusta contratto di appalto sottoscritto il
10.09.2013 e parzialmente eseguito;
deduceva di non aver mai autorizzato la stipula né sottoscritto l'appalto, manifestando le proprie difficoltà economiche al condomino e sottoscrivendo la SCIA solo in funzione della successiva scelta Pt_1 di ditta appaltatrice che avrebbe offerto la prestazione più conveniente, instando quindi per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, rappresentava che l'urgenza di Parte_1 provvedere alla manutenzione del fabbricato condominiale era stata certificata da
2 ATP espletata nel 2007, ed era altresì stata implicitamente riconosciuta anche dal con la sottoscrizione della SCIA;
deduceva che le opere erano state CP_1 effettuate anche nell'interesse dell'opponente, che dal 2007 in poi aveva procrastinato sine die la loro necessaria realizzazione, e miravano ad evitare la rovina dell'immobile, tanto che gli altri condomini tutti avevano regolarmente rimborsato la quota di loro spettanza;
chiedeva, quindi, la conferma del decreto opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale.
Con sentenza n. 2255/2018 il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale riteneva innanzitutto che la pretesa creditoria azionata in monitorio non potesse derivare dal contratto di appalto, poiché quel contratto non era stato mai sottoscritto dall'opponente; ed invero, proprio per l'evenienza che gli altri condomini non avessero provveduto “a sostenere la rispettiva quota condominiale”, quel contratto prevedeva, all'art. 5, la rimodulazione di lavori e corrispettivo, che si sarebbe integralmente accollato il;
né la sottoscrizione Pt_1 della SCIA anche ad opera del importava accettazione del contratto di CP_1 appalto, avendo quel documento funzioni esclusivamente di regolarità amministrativa ed edilizia;
neppure la circostanza che gli altri condomini avessero provveduto al rimborso delle quote di loro spettanza poteva assumere la rilevanza voluta dalla difesa dell'opposto, poiché quei condomini, a differenza del , CP_1 avevano sottoscritto l'appalto, accettando quindi esplicitamente che il si Pt_1 facesse carico, anche per loro, del pagamento dell'intero corrispettivo.
Osservava quindi il primo giudice che la controversia doveva necessariamente rientrare nell'alveo del diritto del singolo condomino al rimborso delle spese effettuate sul fabbricato comune e che, sotto tale profilo, appariva prima facie la carenza di adeguata deduzione da parte della difesa dell'opposto creditore che, solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto nel thema decidendum della causa gli elementi della “trascuranza del comproprietario idonea ad arrecare danni alle parti comuni dell'edificio oltre che a terzi” prospettando l'applicazione, al caso di specie, della “disciplina degli artt. 1110 (a tenore del quale il rimborso a favore del comunista anticipatario si ha in caso di trascuranza degli altri partecipanti) oppure dell'art. 1134 c.c. (a tenore del quale il diritto al rimborso, in
3 seguito ad attività gestoria svolta dal singolo condomino, si giustifica soltanto in ragione dell'urgenza delle spese)”, ed invocando altresì l'acquisizione di copia della relazione di ATP espletata nel 2007 per documentare l'urgenza delle opere di manutenzione effettuate.
Ad avviso del Tribunale la domanda di rimborso formulata dal ai sensi Pt_1 delle norme sulla comproprietà e sul condominio, al di là della sua inammissibilità, era infondata.
Il giudice di prime cure riteneva innanzitutto che nella specie si versasse in una ipotesi di condominio e non di semplice comproprietà, considerato il numero dei condomini (5) ed anche la tipologia dei lavori appaltati, relativi prima facie alle porzioni comuni a servizio dell'intero fabbricato (rifacimento manto di copertura, sostituzione canali di gronda e discendenti, rifacimento parti ammalorate dell'intonaco esterno, rifacimento marciapiedi esterni, come da elencazione del citato art. 5 dell'appalto). Evidenziava, quindi, che per poter utilmente invocare l'applicazione dell'art. 1134 c.c. il avrebbe dovuto in primo luogo dedurre Pt_1 compiutamente la sussistenza del suo presupposto, ossia l'urgenza di effettuare i lavori, ed altresì, di seguito, dimostrarla, ciò che non era avvenuto atteso che, non solo era decorso un notevole lasso di tempo tra l'accertamento tecnico preventivo e la stipula dell'appalto, ovvero oltre 6 anni, ma l'opposto neppure aveva prodotto la perizia espletata in sede di ATP, come era suo onere.
Il Tribunale rilevava al riguardo che le risultanze della prova testimoniale erano state solo di conferma dei fatti di causa relativi ai contatti intercorsi tra i condomini per trovare l'accordo sulla effettuazione dei lavori, e quindi, in buona sostanza, asseveravano la tesi dell'opponente e che l'accertamento della eventuale sussistenza dell'urgenza di esecuzione dei lavori tramite c.t.u. avrebbe avuto inammissibile carattere esplorativo e di deroga all'ordinario riparto dell'onere della prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.01.2019, , deducendo che: 1) il giudice di prime cure era incorso Parte_1 in una grave disattenzione in quanto aveva indicato come inesistente l'ATP che invece era stato prodotto sin dal 10.12.2015 con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine;
2) il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto che la difesa dell'opposto non aveva introdotto nel thema decidendum alcun elemento di novità poiché i fatti allegati nella comparsa di costituzione di primo grado e nei successivi scritti erano rimasti identici a quelli del monitorio, in esso compresi la necessità e l'urgenza che
4 avevano indotto a procedere ai lavori;
la pretesa creditoria del sig. era rimasta Pt_1 uguale a quella originaria così come identico era rimasto il suo fondamento ossia l'avere l'opposto anticipato (come ampiamente provato con i documenti allegati al fascicolo del monitorio e nel corso del giudizio di opposizione) le somme dovute dal sig. per i lavori di ristrutturazione;
3) l'istruttoria svolta, contrariamente CP_1
a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva confermato che, in ossequio alla volontà degli altri comproprietari dello stabile, l'opposto si era fatto carico di risolvere la situazione grave ed urgente in cui versava l'immobile, attestata dalla perizia svolta in sede di ATP;
4) ricorrevano le condizioni richieste tanto dall'art. 1134 c.c. quanto dall'art. 1110 c.c. per dar corso al rimborso di quanto anticipato;
ed infatti il sig.
dopo aver riconosciuto la necessità e l'urgenza dell'esecuzione dei lavori CP_1 sottoscrivendo la SCIA in data 22 febbraio 2013, dopo aver dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori e rinnovato la propria volontà a dare corso alla ristrutturazione del fabbricato (cfr. allegato n. 12 fascicolo monitorio), dopo aver aveva minacciato, con nota del 25.07.2013, il ricorso all'autorità giudiziaria “nel caso in cui, nel frattempo, lo stato dell'immobile dovesse provocare danni o pregiudizi alla incolumità di terzi” (cfr allegato n. 12 fascicolo monitorio), dopo aver partecipato ad una riunione con tutti i comproprietari come riferito nel corso della prova testimoniale del Sig. (cfr verbale 4 luglio 2017), aveva posto in essere Tes_1 condotte dilatorie tentando di differire l'esecuzione dei lavori e non presentandosi a una serie di incontri all'uopo fissati;
5) l'attività svolta dal sig. non era Pt_1 perfettamente inquadrabile, così come ritenuto nella sentenza appellata, nell'ipotesi di gestione di iniziativa individuale, disciplinata dall'art. 1134 c.c., proprio perché essa era stata posta in essere con il consenso e nell'interesse di tutti i comproprietari, sempre consenzienti e costantemente informati, sottoscrittori della nella CP_2 totalità e del contratto d'appalto nella quasi totalità (mancando l'appellato); certo, poi, era che era necessario effettuare con urgenza i lavori sui beni comuni, la cui condizione era grandemente compromessa, come accertato già nel 2007, e detti lavori non potevano essere più procrastinati, ma dovevano essere realizzati - come riferito dal teste ing. (cfr. verbale udienza 7 febbraio 2017) – prima che Tes_2 la stagione favorevole terminasse inutilmente. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione proposta dal , con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi.
5 Si costituiva in data 14.05.2019 il quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.05.2019 la Corte fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia ed erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure indicato come inesistente la relazione di ATP espletata nel procedimento n. 4007/07 R.G..
Il motivo è fondato.
Il documento in questione risulta, infatti, prodotto dall'appellante-opposto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
6 3.2. Quanto al secondo motivo, con cui il contesta l'affermazione del Pt_1
Tribunale secondo cui solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. egli avrebbe, inammissibilmente, invocato l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1110 e
1134 c.c., deve rilevarsene la inammissibilità per carenza di interesse avendo il giudice di prime cure proceduto all'esame del merito della domanda.
3.3. Gli ulteriori motivi di gravame sono infondati.
Ritiene innanzitutto la Corte che, correttamente, il Tribunale ha escluso che la pretesa creditoria azionata in monitorio possa fondarsi sul contratto di appalto, essendo pacifico che quel contratto non è stato mai sottoscritto dall'opponente; anzi, proprio per l'evenienza che gli altri condomini non avessero provveduto “a sostenere la rispettiva quota condominiale”, quel contratto prevedeva, all'art. 5, la rimodulazione di lavori e corrispettivo, che si sarebbe integralmente accollato il
. Né l'accettazione del contratto di appalto può farsi discendere dall'avvenuta Pt_1 sottoscrizione della anche da parte del , trattandosi di documento CP_2 CP_1 con funzioni esclusivamente di regolarità amministrativa ed edilizia, per di più antecedente al contratto di appalto (la è del 22.02.2013, l'appalto del CP_2
10.09.2013).
Condivisibile è poi l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. in tema di rimborso delle spese anticipate dal condomino in via di urgenza per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, non essendo applicabile la normativa di cui all'art. 1110 c.c., pure invocata da parte appellante.
Occorre evidenziare che, secondo quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte,
“La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso
7 di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ.” (cfr. Cass. n.
5465/2022; n. 21015/2011; Sez. Un. n. 2046/2006).
L'art. 1110 c.c. è, dunque, applicabile laddove la spese riguardi un immobile in comproprietà sul quale uno dei due o più comproprietari intervenga per la conservazione della cosa comune;
la analoga disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. è, invece, relativa alle spese effettuate dal condomino su parti comuni e presuppone, dunque, la coesistenza di più unità immobiliari appartenenti a più proprietari situate nel medesimo edificio, esattamente ciò che è accaduto nella fattispecie in esame.
Ed infatti, tanto dalla relazione di ATP quanto dal contratto di appalto, si ricava che nel fabbricato in questione vi sono tre proprietari di unità immobiliari distinte che condividono parti comuni. D'altra parte l'appellante non ha specificamente contestato la qualificazione in termini di condominio operata dal primo giudice.
Ciò chiarito, era onere dell'opposto provare l'esistenza dell'unico presupposto che gli avrebbe consentito, in assenza di ratifica della spesa, di chiedere ugualmente il rimborso a mente della norma di cui all'art. 1134 c.c..
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la nozione di "urgenza” degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass.,
6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3.2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza della necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass.
19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti nella gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi
(art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr. Cass. 30.8.2017, n. 20528).
8 Orbene la prova del requisito dell'urgenza così intesa non è stata fornita.
Si osserva invero che, dalle allegazioni di parte opposta, è emerso che l'urgenza era derivata in particolare dalla relazione di ATP che aveva evidenziato l'esigenza di un intervento immediato. Ma, dall'esame della documentazione versata,
è emerso che l'ATP reca la data del 03.12.2007 mentre il si è attivato per la Pt_1 manutenzione delle parti comuni solo sei anni dopo e segnatamente in data
10.09.2013, quando ha sottoscritto il contratto di appalto. All'evidenza un tempo così lungo consente di escludere in radice l'urgenza dell'intervento.
Invero, ciò che emerge dall'ATP è la necessità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovuti allo stato di degrado del fabbricato e alle cattive condizioni della copertura dell'immobile. A fronte di tale situazione parte opposta avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di situazioni di imminente pericolo di crollo o di danni alla stabilità dell'edificio tali da rendere indifferibili i lavori eseguiti, onde evitare nocumento a persone e cose, senza prima avvertire gli altri condomini per decidere in contraddittorio sulle opere da eseguire.
Oltretutto risulta ex actis come, con la nota del 25.07.2013, il si fosse CP_1 dichiarato disponibile ad eseguire i lavori previa individuazione di una ditta a prezzi più vantaggiosi (attese le proprie difficoltà finanziarie), invitando tutti i condomini ad un incontro per l'adozione di ogni decisione relativa ai lavori. Dall'istruttoria orale è altresì emerso che la proprietà aveva procurato due preventivi CP_1
(ditta Ventaglio s.r.l. e ditta Belmonte) in relazione ai quali, a dire del teste ing.
, il avrebbe rifiutato di stipulare il contratto poiché le imprese non Tes_2 Pt_1 davano risposte certe sull'inizio dei lavori prima della fine della stagione favorevole, mentre il legale rappresentante della Ventaglio s.r.l. ha riferito che il , Pt_1 allorquando si stava per concludere, disse che avrebbe provveduto lui ad affidare i lavori e che quindi non era interessato alla proposta.
Nella fattispecie in esame, dunque, non appare ricorrere neppure quella situazione di inerzia che, al più, avrebbe potuto giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c..
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
9 Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata il 04.01.2019, nei confronti di
[...] CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2255/2018 pubblicata in
[...] data 23.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pierluigi Pulice dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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