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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1705/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6090/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Comune di San Nicola La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2176/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4239 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4239 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 4239 del 09/12/2024 emesso dal
Comune di San Nicola La Strada, notificato il 23/12/2024, recante una richiesta di omesso/parziale versamento imposta TARI anno d'imposta 2019/2020 per un totale complessivo di €1.153,00. Eccepiva: difetto di sottoscrizione, difetto di notifica, difetto di motivazione e relativamente all'anno 2020 l'inefficace della tariffa in quanto la delibera che fissava le stesse era stata pubblicata in ritardo, rispetto alla data fissata dalla norma, sul sito del MEF. Tali rilevi venivano analiticamente indicati nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Nicola la Strada che contestava tutte le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di motivazione dell'atto, nel quale non vi sarebbe nessuna indicazione dell'immobile tassato, della sua ubicazione, consistenza, indicazione catastale, ritenendo che "ogni avviso di accertamento TARI per essere valido è essenziale che deve contenere elementi che vengono individuati: oggetto imponibile;
il titolo di possesso con una dettagliata descrizione della destinazione d'uso e la superficie imponibile, criteri contenuti nel comma 162 della legge 296 del 27 dicembre 296, il cui mancato rispetto di uno degli elementi determina la violazione al diritto alla difesa, come stabilito dalla Costituzione, rendendo l'avviso illegittimo o nullo".
Presenta appello il Comune, che lamenta la nullità della sentenza gravata ex art. 36 dlgs 546/92 per assenza del lamentato vizio motivazionale ex Art. 7 l. 212/2000, ribadendo al contempo tutte le eccezioni formulate in relazione ai motivi assorbiti in primo grado.
Si costituisce il contribuente che contesta tutte le avverse deduzioni, richiamando tutte le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e non esaminate, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative di entrambe le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza gravata appare affetta da errore di diritto per palese violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 7 L. 212/2000. In particolare, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente motivando la decisione sulla presunta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento TARI, ritenendo insufficiente l'indicazione degli estremi catastali dell'immobile. Tale motivazione, tuttavia, non può trovare accoglimento per molteplici ordini di ragioni.
In primo luogo, l'avviso impugnato riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla efficacemente. Nella motivazione dell'atto erano indicati: superficie dell'immobile, tariffa applicata, tipologia di uso (domestico o non domestico), numero degli occupanti, indirizzo e numero civico dell'immobile, nonché l'indicazione dei riferimenti alle delibere comunali che hanno determinato il piano tariffario TARI (delibere C.C. n. 3/2019 e n. 8/2020). Gli elementi indicati derivavano, in gran parte, dalla dichiarazione presentata dal contribuente stesso, essendo contestato non il mancato adempimento dichiarativo, ma il mero omesso pagamento del tributo.
In secondo luogo, la giurisprudenza e la normativa vigente chiariscono che, per la TARI, i dati catastali non costituiscono elemento essenziale dell'avviso di accertamento (Cfr: Cass. Sent. n. 32675/2025). Ai sensi dell'art. 1, comma 646, L. 147/2013, per l'accertamento si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, comprese le unità non iscritte in catasto. Ne consegue che la mancata indicazione dei dati catastali non può comportare nullità dell'atto, soprattutto quando si contestano solo pagamenti omessi e non la mancata dichiarazione.
In terzo luogo, il presupposto impositivo della TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo, suscettibile di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013). Nel caso di specie, il possesso è stato correttamente dimostrato dalla documentazione agli atti, dalla quale risultano la superficie, gli occupanti e gli estremi dell'immobile. La decisione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato irricevibile detta documentazione, risulta quindi priva di fondamento.
In quarto luogo, la motivazione dell'avviso di accertamento è stata resa in modo completo e comprensibile, con riferimento agli estremi delle delibere comunali, agli importi dovuti, alla modalità di calcolo del tributo e al termine di pagamento, nonché al responsabile del procedimento e agli uffici competenti per richiedere informazioni o proporre istanze di autotutela, in conformità agli art. 162 L. 296/2006 e 7 L. 212/2000. Tale motivazione consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (“an” e
“quantum debeatur”) e di contestarla in giudizio.
Infine, è errato ritenere che l'avviso non contenga l'indicazione dell'oggetto imponibile, della destinazione d'uso o della superficie. L'atto, infatti, specifica chiaramente la tipologia di utenza, l'ubicazione e la superficie dell'immobile, consentendo, applicando le tariffe deliberate, di verificare la correttezza del calcolo del tributo dovuto. Pertanto, le argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla presunta insufficienza motivazionale sono infondate.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'avviso di accertamento impugnato sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge, sia sufficientemente motivato e consenta al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
I restanti motivi di doglianza, formulati dal contribuente in primo grado, e reiterati in questo grado di appello, risultano palesemente infondati alla luce della costante e copiosa giurisprudenza di questa Corte, richiamati ed allegati agli atti da parte appellante, e le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio (Cfr: Sentenze
CGT II Grado Campania: n. 2523/1/2025; n. 2172/13/2025; n. 422/8/2026).
Inoltre, in accoglimento delle difese dell'Ente, il Collegio rileva l'assoluta infondatezza dell'eccezione di
“Difetto di legittimazione processuale per entrambi i gradi di giudizio. Violazione della normativa di settore ex art. 1, comma 692, legge 147/2013” del difensore dell'Ente costituito in giudizio, in quanto l'eccezione sollevata è palesemente inammissibile poiché non è stata mai formulata, sollevata ed eccepita in primo grado, ma solo in sede di controdeduzioni in appello. Ad ogni modo, essa risulta anche infondata in quanto l'incarico di difesa dell'Ente è stato svolto in forza di una delibera di giunta comunale, oltreché di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante ovvero il Sindaco p.t., all'esito di gara ad evidenza pubblica, come provato in atti.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed euro 250,00 oltre accessori di legge per il presente grado.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6090/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Comune di San Nicola La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2176/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4239 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4239 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 4239 del 09/12/2024 emesso dal
Comune di San Nicola La Strada, notificato il 23/12/2024, recante una richiesta di omesso/parziale versamento imposta TARI anno d'imposta 2019/2020 per un totale complessivo di €1.153,00. Eccepiva: difetto di sottoscrizione, difetto di notifica, difetto di motivazione e relativamente all'anno 2020 l'inefficace della tariffa in quanto la delibera che fissava le stesse era stata pubblicata in ritardo, rispetto alla data fissata dalla norma, sul sito del MEF. Tali rilevi venivano analiticamente indicati nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Nicola la Strada che contestava tutte le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di motivazione dell'atto, nel quale non vi sarebbe nessuna indicazione dell'immobile tassato, della sua ubicazione, consistenza, indicazione catastale, ritenendo che "ogni avviso di accertamento TARI per essere valido è essenziale che deve contenere elementi che vengono individuati: oggetto imponibile;
il titolo di possesso con una dettagliata descrizione della destinazione d'uso e la superficie imponibile, criteri contenuti nel comma 162 della legge 296 del 27 dicembre 296, il cui mancato rispetto di uno degli elementi determina la violazione al diritto alla difesa, come stabilito dalla Costituzione, rendendo l'avviso illegittimo o nullo".
Presenta appello il Comune, che lamenta la nullità della sentenza gravata ex art. 36 dlgs 546/92 per assenza del lamentato vizio motivazionale ex Art. 7 l. 212/2000, ribadendo al contempo tutte le eccezioni formulate in relazione ai motivi assorbiti in primo grado.
Si costituisce il contribuente che contesta tutte le avverse deduzioni, richiamando tutte le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e non esaminate, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative di entrambe le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza gravata appare affetta da errore di diritto per palese violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 7 L. 212/2000. In particolare, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente motivando la decisione sulla presunta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento TARI, ritenendo insufficiente l'indicazione degli estremi catastali dell'immobile. Tale motivazione, tuttavia, non può trovare accoglimento per molteplici ordini di ragioni.
In primo luogo, l'avviso impugnato riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla efficacemente. Nella motivazione dell'atto erano indicati: superficie dell'immobile, tariffa applicata, tipologia di uso (domestico o non domestico), numero degli occupanti, indirizzo e numero civico dell'immobile, nonché l'indicazione dei riferimenti alle delibere comunali che hanno determinato il piano tariffario TARI (delibere C.C. n. 3/2019 e n. 8/2020). Gli elementi indicati derivavano, in gran parte, dalla dichiarazione presentata dal contribuente stesso, essendo contestato non il mancato adempimento dichiarativo, ma il mero omesso pagamento del tributo.
In secondo luogo, la giurisprudenza e la normativa vigente chiariscono che, per la TARI, i dati catastali non costituiscono elemento essenziale dell'avviso di accertamento (Cfr: Cass. Sent. n. 32675/2025). Ai sensi dell'art. 1, comma 646, L. 147/2013, per l'accertamento si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, comprese le unità non iscritte in catasto. Ne consegue che la mancata indicazione dei dati catastali non può comportare nullità dell'atto, soprattutto quando si contestano solo pagamenti omessi e non la mancata dichiarazione.
In terzo luogo, il presupposto impositivo della TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo, suscettibile di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013). Nel caso di specie, il possesso è stato correttamente dimostrato dalla documentazione agli atti, dalla quale risultano la superficie, gli occupanti e gli estremi dell'immobile. La decisione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato irricevibile detta documentazione, risulta quindi priva di fondamento.
In quarto luogo, la motivazione dell'avviso di accertamento è stata resa in modo completo e comprensibile, con riferimento agli estremi delle delibere comunali, agli importi dovuti, alla modalità di calcolo del tributo e al termine di pagamento, nonché al responsabile del procedimento e agli uffici competenti per richiedere informazioni o proporre istanze di autotutela, in conformità agli art. 162 L. 296/2006 e 7 L. 212/2000. Tale motivazione consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (“an” e
“quantum debeatur”) e di contestarla in giudizio.
Infine, è errato ritenere che l'avviso non contenga l'indicazione dell'oggetto imponibile, della destinazione d'uso o della superficie. L'atto, infatti, specifica chiaramente la tipologia di utenza, l'ubicazione e la superficie dell'immobile, consentendo, applicando le tariffe deliberate, di verificare la correttezza del calcolo del tributo dovuto. Pertanto, le argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla presunta insufficienza motivazionale sono infondate.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'avviso di accertamento impugnato sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge, sia sufficientemente motivato e consenta al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
I restanti motivi di doglianza, formulati dal contribuente in primo grado, e reiterati in questo grado di appello, risultano palesemente infondati alla luce della costante e copiosa giurisprudenza di questa Corte, richiamati ed allegati agli atti da parte appellante, e le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio (Cfr: Sentenze
CGT II Grado Campania: n. 2523/1/2025; n. 2172/13/2025; n. 422/8/2026).
Inoltre, in accoglimento delle difese dell'Ente, il Collegio rileva l'assoluta infondatezza dell'eccezione di
“Difetto di legittimazione processuale per entrambi i gradi di giudizio. Violazione della normativa di settore ex art. 1, comma 692, legge 147/2013” del difensore dell'Ente costituito in giudizio, in quanto l'eccezione sollevata è palesemente inammissibile poiché non è stata mai formulata, sollevata ed eccepita in primo grado, ma solo in sede di controdeduzioni in appello. Ad ogni modo, essa risulta anche infondata in quanto l'incarico di difesa dell'Ente è stato svolto in forza di una delibera di giunta comunale, oltreché di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante ovvero il Sindaco p.t., all'esito di gara ad evidenza pubblica, come provato in atti.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio ed euro 250,00 oltre accessori di legge per il presente grado.