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1 agosto 1975
1 agosto 1975
Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".
Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 03/12/1987, n. 466Provvedimento: N. 466 ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, secondo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ("Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari"), nel testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, …Leggi di più...
- ord. 466/87. ordinamento giudiziario·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari·
- artt. 3, 36 e 110 cost.·
- retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del lavoro di ufficio·
- onere a carico dell'ufficiale giudiziario