Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".
Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".