CASS
Ordinanza 1 dicembre 2022
Ordinanza 1 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/12/2022, n. 45638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45638 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IM HA nato il [...] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45638 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Milano del 21 luglio 2021 che ha condannato KA OH alla pena ritenuta di giustizìa per il delitto di rapina aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Infatti, a pagina 3 del provvedimento impugnato, la Corte territoriale, riscontrata l'attendibilità della ricostruzione del fatto fornita dalla persona offesa, con motivazione connotata da lineare e coerente logicità, ha sottolineato come non vi fosse alcun dubbio sulla configurabilità di una minaccia precisa, diretta e univoca nel mostrare il calcio della pistola alla vittima per ottenere il denaro richiesto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consiglie e stensore Il Presìdente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45638 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Milano del 21 luglio 2021 che ha condannato KA OH alla pena ritenuta di giustizìa per il delitto di rapina aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Infatti, a pagina 3 del provvedimento impugnato, la Corte territoriale, riscontrata l'attendibilità della ricostruzione del fatto fornita dalla persona offesa, con motivazione connotata da lineare e coerente logicità, ha sottolineato come non vi fosse alcun dubbio sulla configurabilità di una minaccia precisa, diretta e univoca nel mostrare il calcio della pistola alla vittima per ottenere il denaro richiesto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consiglie e stensore Il Presìdente