Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1951, n. 26
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1951
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1951