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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1459/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4199/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Castello Di Cisterna - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2025, la SO.GE.R.T. S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp. ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 15493/23/2024 depositata l'8.1.2024 del G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado chiedendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice che non aveva considerato il termine di sospensione previsto dalla legislazione sulla c.d. proroga COVID, escludendo nel caso in esame la possibilità di applicare la prooroga del termine di decadenza quinquennale anche per l'annualità successive al 2015, interpretando erroneamente l'art. 67 del D.L. 18/2020 nel quale si prevede la proroga di 85gg. per i termini di prescrizione e decadenza per gli Enti impositori.
Al contrario, sosteneva l'appellante che la norma citata invece consentirebbe l'applicazione della c.d. proroga a cascata che nel caso in esame riguarderebbe il 2018.
Aggiungeva, altresì, che nel caso di specie, il termine ultimo per la notifica andava individuato nella data del
26.3.2024, appunto applicando proroga COVID prevista dalla normativa sopraindicata e tenuto conto che l'Ammnistrazione aveva notificato l'avviso IMU 2018 il 26.1.2024, per cui non vi era nessuna decadenza o prescrizione.
Ancora, l'appellante richiamava da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025 del 15.1.2025, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che il termine di sospensione di 85 g. previsto dall'art. 67 del D.
L. 18 del 2020 ( c.d. decreto Cura Italia) è una sospensione ex lege e si applica anche per le annualità successive , inoltre, per i per i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici evidenzia che il comma 4 dell'art. 67 cit. richiama l'art. 12 commi 1 3 del Dlgs. 24.9.2015 n. 159.
La contribuente Resistente_1 non si costutuiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Osserva il Collegio che nel caso in esame non può condividersi la motivazione offerta dal primo Giudice che ha interpretato erroneamente la normativa escludendo che la c.d. "proroga COVID" con lo spostamento in aventi dei termini decadenza e prescrizione possa applicarsi a " cascata" e dunque anche oltre l'annualità
2015.
Invero, appare sufficiente richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione secondo cui " occorre interpretare la normativa di cui di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto entro l'arco temporale previsto dlala norma ( 8 marzo al 31 maggio 2020), ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato leterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12,comma 1, dlgs. 159/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggeti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo accertamento, contenzioso e riscossione in favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212." (cfr. Cassazione ord. I Sez. Civile n. 960/2025 del 12.1.2025).
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4199/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Castello Di Cisterna - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2025, la SO.GE.R.T. S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp. ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 15493/23/2024 depositata l'8.1.2024 del G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado chiedendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante eccepiva l'erronea decisione del primo Giudice che non aveva considerato il termine di sospensione previsto dalla legislazione sulla c.d. proroga COVID, escludendo nel caso in esame la possibilità di applicare la prooroga del termine di decadenza quinquennale anche per l'annualità successive al 2015, interpretando erroneamente l'art. 67 del D.L. 18/2020 nel quale si prevede la proroga di 85gg. per i termini di prescrizione e decadenza per gli Enti impositori.
Al contrario, sosteneva l'appellante che la norma citata invece consentirebbe l'applicazione della c.d. proroga a cascata che nel caso in esame riguarderebbe il 2018.
Aggiungeva, altresì, che nel caso di specie, il termine ultimo per la notifica andava individuato nella data del
26.3.2024, appunto applicando proroga COVID prevista dalla normativa sopraindicata e tenuto conto che l'Ammnistrazione aveva notificato l'avviso IMU 2018 il 26.1.2024, per cui non vi era nessuna decadenza o prescrizione.
Ancora, l'appellante richiamava da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025 del 15.1.2025, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che il termine di sospensione di 85 g. previsto dall'art. 67 del D.
L. 18 del 2020 ( c.d. decreto Cura Italia) è una sospensione ex lege e si applica anche per le annualità successive , inoltre, per i per i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici evidenzia che il comma 4 dell'art. 67 cit. richiama l'art. 12 commi 1 3 del Dlgs. 24.9.2015 n. 159.
La contribuente Resistente_1 non si costutuiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Osserva il Collegio che nel caso in esame non può condividersi la motivazione offerta dal primo Giudice che ha interpretato erroneamente la normativa escludendo che la c.d. "proroga COVID" con lo spostamento in aventi dei termini decadenza e prescrizione possa applicarsi a " cascata" e dunque anche oltre l'annualità
2015.
Invero, appare sufficiente richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione secondo cui " occorre interpretare la normativa di cui di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto entro l'arco temporale previsto dlala norma ( 8 marzo al 31 maggio 2020), ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato leterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12,comma 1, dlgs. 159/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggeti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo accertamento, contenzioso e riscossione in favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212." (cfr. Cassazione ord. I Sez. Civile n. 960/2025 del 12.1.2025).
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.