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Articolo 4 della Legge 13 dicembre 1984, n. 967
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Legge 13 dicembre 1984, n. 967
Articolo 4 della Legge 13 dicembre 1984, n. 967
Versione
29 gennaio 1985
Art. 4.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1985
Vedi fonte istituzionale
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